Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 16-02-2011, n. 5804 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 28.7.2010, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di D. G.P., indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, chiedendo l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza tanto in riferimento al reato associativo, quanto a quello fine, e il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 agosto 2010, annullava l’ordinanza, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, solo in riferimento al reato associativo.

Quanto al capo c), relativo all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, rigettava il ricorso ritenendo, invece, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto le conversazioni, riportate alle pagine da 18 a 20 dell’ordinanza, tracciavano l’ipotesi di una cessione di cocaina intercorsa tra R., D. G., G. e S., e la presenza del D.G. nella vettura del R. era chiaro indice di una precisa consapevolezza e volontà nell’episodio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 273 c.p.p. – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale non ha tenuto in alcun conto gli elementi evidenziati dalla difesa, e – ignorando totalmente le deduzioni difensive – ha giustificato il rigetto del ricorso in riferimento all’ipotesi di cessione, affermando che "la conversazione indica senza equivoci che la cessione si sia consumata", senza peraltro indicare quale delle due conversazioni riportate alle pagine da 18 a 20 sia indice dell’avvenuta cessione.

Rileva poi il ricorrente che la motivazione è palesemente illogica in quanto le conversazioni in questione sono intercorse in data 29 e 30 novembre 2006, e non già il 27.11.2006, data indicata nell’imputazione provvisoria quale data della consumazione del reato di cessione ipotizzato;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 110, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale dato per scontato che la presenza del D.G. nella vettura del R. non sia stata casuale, e omesso di indicare, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, il contributo causale apportato dal D.G., con la sua presenza, alla realizzazione dell’evento, mancando finanche di specificare se la responsabilità concorsuale del D.G. vada intesa in termini di partecipazione materiale o morale.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, e va accolto.

E’ pacifico, e lo stesso Tribunale del Riesame ne da atto nel provvedimento impugnato, che l’attività di riscontro all’intercettazione effettuata ha dato esito negativo, in quanto l’intervento della polizia giudiziaria non portava al rinvenimento della sostanza stupefacente.

L’esito negativo dell’attività di riscontro, e le deduzioni difensive circa la carenza di indizi in ordine al concorso nell’unico episodio di cessione di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente, imponevano al Tribunale di indicare gli elementi concreti costituenti gli indizi di reità nei confronti del D.G. in relazione al reato di cessione ipotizzato in via provvisoria al capo c) della rubrica, nonchè alla consumazione del reato in questione.

Tale obbligo, invero, non può ritenersi assolto con il mero riferimento alla trascrizione delle conversazioni riportate alle pagine da 18 a 20 dell’ordinanza custodiale ( nella parte in cui si parla della consegna di un pacco di caffè nell’ambito di un contesto in cui non sembrano presenti commercianti del settore), essendosi il Tribunale limitato ad affermare: "l’intervento della p.g. non sortiva l’effetto previsto in termini di sequestro dello stupefacente, ma la conversazione indica senza equivoci che la cessione si sia consumata.

La presenza del D.G. nella vettura del R. indica una precisa consapevolezza e volontà nell’episodio di cessione".

Premesso che la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come gravemente indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, nè singolarmente assunti nè complessivamente considerati, non può ritenersi motivazione idonea a sorreggere il provvedimento di riesame di un’ordinanza cautelare, in quanto l’obbligo di "rendere ragione" della decisione assunta si fonda sulla natura cognitiva e non potestativa dell’attività giurisdizionale (cfr. Sez. 6^, sent. n. 30257/2002 Rv. 222750; Sez. 6^, sent. n. 15733/2003 Rv. 225440; Sez. 6^, sent. n. 40609/2008 Rv.

241214), ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia soltanto apparente, e del tutto inidonea a dare ragione delle valutazioni operate dal tribunale del riesame.

Al di là dell’apodittica affermazione sulla valenza indiziante delle conversazioni intercettate, manca, infatti, nella motivazione ogni concreto riferimento a elementi e circostanze di fatto desunte dalle stesse conversazioni intercettate che consenta di cogliere il motivo per cui il giudice ha ritenuto indiziante una o entrambe le conversazioni, nonchè di conoscere quali siano gli elementi concreti per i quali il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la cessione della sostanza stupefacente sia realmente avvenuta.

Nè la ricerca del valore indiziante delle conversazioni può essere compiuta in sede di legittimità, tramite lettura delle trascrizioni, non potendo la Corte sovrapporre la propria valutazione a quella di esclusiva competenza del giudice di merito.

L’ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo esame.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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