Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 16-02-2011, n. 5852 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il difensore di B.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso il 15 febbraio precedente dal g.i.p. del tribunale di Benevento, limitatamente alla detenzione illecita di droga accertata in data 24 maggio 2008. 2. Il ricorso – che deduce, ex art. 606, lett. b) c) ed e), la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione, violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. – è inammissibile.

3. Al di là della formale presentazione, le censure involgono valutazioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, relative all’interpretazione e valutazione di conversazioni intercettate, che non sono sindacabili in sede di legittimità salvo che la motivazione sia inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica.

Tali vizi nel caso in esame non sussistono, giacchè il Tribunale ha ritenuto sussistente gravi indizi di reato, con esclusivo riferimento a uno solo degli episodi (datato 24.5.2008) contestati all’indagato, per avere egli fornito cocaina a P.G. per il controvalore di alcune centinaia di Euro.

La motivazione fa puntuale e argomentato riferimento agli elementi risultanti da una serie di conversazioni telefoniche intercettate e la tesi prospettata dal ricorrente, che indica come oggetto di negoziazione un motoveicolo anzichè la droga, attiene a valutazione fattuale che può essere neppure presa in considerazione in questa sede di legittimità.

Non sussiste, infine, la prospettata contraddizione di tra l’avere il Tribunale escluso la gravità di indizi di reato con riferimento agli altri fatti contestati al B. e la ritenuta sussistenza di esigenze cautelare con riferimento all’episodio per il quale sussistono i gravi indizi di reato, involgendo tale diversa valutazione profili assolutamente differenti e del tutto autonomi l’uno dall’altro (il primo relativo alla sussistenza dei gravi indizi di reato ex art. 273 c.p.p., l’altro alla sussistenza di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.).

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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