…del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 215 del 14-9-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, e successive modificazioni, recante l’individuazione degli
uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno,
ed in particolare l’articolo 6 concernente l’organizzazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell’accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento
dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover rendere piu’ evidenti i compiti e le funzioni
delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in
relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010,
del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo
nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione
di direttore regionale o interregionale".
Art. 2 Modifiche e integrazioni all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito denominato: "Dipartimento"». 2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e’ sostituito dal seguente: «3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia’ previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati: a) pianificazione e coordinamento delle attivita’ di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti; b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell’attivita’ operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell’integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu’ comandi provinciali ovvero dell’attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell’esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l’efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l’invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative; c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento; d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento; e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento: 1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione; 2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate; 3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d’intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta’ di revoca da parte del Dipartimento; 4) all’autorizzazione all’invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta; 5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale; f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento: 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita’, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell’ambito dei comandi provinciali della regione, d’intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita’, puo’ ordinarne la riallocazione; 2) all’espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu’ comandi provinciali della regione; 3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale; 4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell’ambito delle risorse assegnate; 5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF; g) monitoraggio dell’attivita’ di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell’attivita’, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale; m) impulso all’attivita’ di mappatura dei rischi, nonche’ predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico; n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale; o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita’ ambientale; p) coordinamento dell’ attivita’ di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro; q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».
Art. 3 Introduzione dell’articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 1. Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). – 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita’ dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento. 2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni: a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell’azione amministrativa a livello territoriale; b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita’ di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse; c) programmazione, nell’ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale; d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi; e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell’ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali; f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d’istituto; h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale. 3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e’ sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.».
Art. 4 Integrazione all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
Art. 5 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 19 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell’interno Patroni Griffi, Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012 Registro n. 6, Interno, foglio n. 232
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.