Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5990 Misure di prevenzione

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nammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Napoli ha confermato quello emesso da quel Tribunale nei confronti di S. A., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, ed alla confisca di due terzi di un immobile.

Il giudice distrettuale ribadiva che il S., già condannato per reati connessi alla associazione camorristica, risultava, secondo le dichiarazioni accusatorie mosse da collaboratori di giustizia e dai contenuti delle intercettazioni acquisite a suo danno, avere svolto un ruolo di spicco nel clan Nuvoletta, sia come uomo di fiducia del capo clan, sia per essere egli dedito alle attività di traffico di stupefacenti e riciclaggio. In assenza di prova documentale in ordine alla dedotta donazione dell’immobile ad opera della madre, ed essendo il S. privo di adeguati redditi, doveva confermarsi la confisca.

2. Ricorre il S. e denuncia carenza ed illogicità della motivazione: la corte non avrebbe tenuto conto che la assoluzione dal delitto di favoreggiamento del capo clan Nuvoletta assorbiva in sè gli elementi indiziari valutati ai fini della prevenzione; i precedenti penali erano irrilevanti e la misura patrimoniale non giustificata adeguatamente, essendo in atti la prova dell’avvenuto conferimento ad opera della madre, mediante un contratto a titolo oneroso, simulato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile 2. In tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente.

3. Il S., invece, nel denunciare carenza ed illogicità della motivazione, chiede una rivalutazione, peraltro con censure oltremodo generiche e centrate su elementi di fatto, della sua vicenda, rispetto la quale la corte distrettuale ha enunciato, con adeguato e logico apparato argomentativo, le ragioni della decisione.

4. Vale mettere in evidenza, in particolare, che non incorre In alcuna violazione di legge il giudice della prevenzione che desuma la pericolosità sociale dai precedenti penali, attestanti l’inserimento in una compagine delinquenziale, come nella specie avvenuto, specie considerando che il giudice di merito ha valutato oltre che la attitudine al malaffare, desumibile dai precedenti giudicati, era attestata da numerosi altri indizi della posizione di spicco tenuta dal S. nell’ambito del clan Nuvoletta. Esattamente, poi, ha sottolineato la ininfluenza della assoluzione riportata dal S. per il delitto di favoreggiamento del menzionato capo clan, posto che nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario, desumibile, anche, da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purchè certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice, che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto.

5. Anche la censura relativa alla misura patrimoniale applicata al S. si affida a considerazioni di puro fatto avendo il S. opposto una causa del trasferimento in suo favore, che la corte ha escluso con adeguata motivazione in ordine al mancato superamento della presunzione della provenienza dei beni ex delicto; il motivo è dunque palesemente infondato.

6. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il S. è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che si reputa equo determinare in Euro 1000,00, a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

7. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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