T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 159 Espropriazione, Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) La ricorrente era proprietaria di alcuni fondi nel territorio del Comune di Crevoladossola, censiti a catasto al Foglio 14, mappali 301, 309, 312 e 318.

2) Con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 2738/207/731 del 26 settembre 1991, venne approvata, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità, la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di costruzione della variante agli abitati di Crevoladossola e Oira, lungo le strade statali nn. 33 e 659.

Con il medesimo provvedimento, vennero fissati i termini per l’inizio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni e confermato l’incarico all’impresa esecutrice dei lavori L. S.p.a. ad espletare, per conto dell’A., le occorrenti procedure espropriative.

3) Con decreto del Prefetto di Novara n. 9136 del 22 novembre 1991, venne autorizzata, fino alla data del 31 agosto 1995, l’occupazione in via d’urgenza degli immobili, fra i quali i terreni di proprietà dell’odierna ricorrente.

4) L’opera pubblica è stata realizzata, con l’integrale trasformazione dei fondi occupati, senza che sia stato emanato il definitivo decreto di esproprio.

5) Con ricorso giurisdizionale notificato all’A. e alla L. S.p.a., l’esponente, previo inquadramento della vicenda nello schema dell’accessione invertita, chiede che le controparti siano condannate al pagamento del corrispettivo per il quinquennio d’occupazione d’urgenza nonché per il valore dei terreni perduti e per il minor valore delle porzioni reliquate.

6) Si è costituita in giudizio l’A. – Ente nazionale per le strade, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, opponendosi all’accoglimento del gravame con comparsa di mera forma.

Si è anche costituita la L. S.p.a. che, con memoria depositata il 11 marzo 2010, ha dispiegato talune eccezioni di rito e allegato, comunque, la responsabilità esclusiva dell’A. in ordine alle conseguenze patrimoniali della vicenda ablativa.

7) Con ordinanza collegiale n. 29 del 9 aprile 2010, è stata disposta una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924, allo scopo di determinare il valore venale da attribuirsi agli immobili della ricorrente alla data di scadenza dell’occupazione d’urgenza e, a tal fine, si è disposto che il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino affidasse l’incarico ad un professionista iscritto all’albo.

Con nota del 14 maggio 2010, il Presidente dell’Ordine ha affidato l’incarico all’ing. Giovanni Candiano.

Le parti hanno partecipato alle operazioni peritali con i propri consulenti tecnici.

Con ordinanza collegiale n. 77 del 22 ottobre 2010, è stata disposta, su richiesta del verificatore, una proroga per il compimento delle operazioni e per il deposito della conclusiva relazione scritta.

Il verificatore ha regolarmente portato a conclusione l’incarico e depositato la relazione conclusiva in data 15 dicembre 2010.

8) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 e ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

9) Come accennato in premessa, la L. S.p.a. (ossia l’impresa che, nella sua veste di esecutrice dei lavori, era stata delegata da A. al compimento delle procedure espropriative) formula sbrigativamente, con la memoria depositata il 11 marzo 2010, alcune eccezioni di rito che vanno scrutinate con priorità.

9.1) In primo luogo, l’eccepiente afferma che il ricorso sarebbe da considerarsi perento, sia ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge n. 1034/1971 sia ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000.

L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili.

Quanto alla perenzione biennale ex art. 25, l. 1034/1971, si osserva che l’originaria istanza di fissazione d’udienza è stata depositata il 9 marzo 2002 e che non vi era necessità di riproporla nel corso del giudizio.

Quanto alla perenzione ex art. 9, l. 205/2000, invece, si osserva che la ricorrente, a seguito del relativo avviso, ha regolarmente depositato la nuova istanza di fissazione d’udienza in data 23 settembre 2009.

9.2) La L. S.p.a. eccepisce, quindi, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, atteso che il credito risale al 31 agosto 1995 (data di scadenza dell’occupazione d’urgenza), mentre il ricorso giurisdizionale è stato notificato solo in data 29 gennaio 2002.

L’eccezione va disattesa in considerazione della lettera raccomandata del 9 dicembre 1998, agli atti, con cui la ricorrente aveva sollecitato il pagamento delle indennità offerte.

La richiesta è stata regolarmente inviata a L. S.p.a., ossia al soggetto delegato che assumeva la responsabilità della procedura esecutiva, e vale, pertanto, a determinare l’interruzione del termine di prescrizione del diritto.

9.3) Priva di pregio è l’eccezione inerente la pretesa inammissibilità del ricorso per mancata prova del danno subito.

In materia di procedure ablative, infatti, si ritiene sufficiente che la parte ricorrente comprovi la proprietà del bene, il cui valore può essere determinato mediante i mezzi istruttori a disposizione del giudice (verificazione o c.t.u.).

9.4) Parimenti priva di pregio, già in ragione della sua assoluta genericità, è l’eccezione di improcedibilità del ricorso a causa della pendenza di una non meglio identificata, "procedura ex DPR 327/2001 e s.m.i.".

Agli atti del giudizio, comunque, vi è solo un avviso di convocazione dell’A. per l’eventuale sottoscrizione di un atto di transazione, ma non risulta che la proposta abbia avuto seguito e che la ricorrente abbia inteso in alcun modo rinunciare al proprio diritto.

10) E’ fondata, invece, l’eccezione pregiudiziale inerente il difetto di giurisdizione del giudice adito, limitatamente a quanto concerne il pagamento dell’indennità per il quinquennio di occupazione d’urgenza.

Per la relativa domanda, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° luglio 2010, n. 1418; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).

Va conseguentemente dichiarato, in conformità all’eccezione in tal senso sollevata dalla parte resistente, il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente al solo capo di domanda volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, delle somme maturate a titolo d’indennità d’occupazione legittima, nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

La domanda andrà riproposta dinanzi al giudice ordinario.

11) Nel merito, occorre preliminarmente interrogarsi, d’ufficio, circa gli effetti eventualmente prodotti nel presente giudizio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 8 ottobre 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, ossia della disposizione normativa che ha codificato l’istituto dell’acquisizione sanante, mediante il quale la pubblica amministrazione poteva acquisire al patrimonio indisponibile i beni immobili utilizzati per uno scopo di interesse pubblico e modificati in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo.

Tale pronuncia, peraltro, ha solo fatto venir meno la possibilità di definire la presente vicenda con un provvedimento ex art. 43 cit. accompagnato dal risarcimento del danno, ma non ha inciso sulla sussistenza dell’obbligo risarcitorio sorto in capo all’amministrazione per effetto dell’illecita occupazione appropriativa dei beni del privato, trovando detto obbligo la propria fonte unica nell’art. 2043 cod. civ. (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 22 novembre 2010, n. 7302).

Deve escludersi, perciò, che la citata declaratoria di incostituzionalità abbia introdotto novità di sorta con riferimento alla tutela risarcitoria per equivalente: essa va integralmente riconosciuta, in alternativa all’azione restitutoria, al proprietario che ha perduto la proprietà di un bene per la costruzione di un’opera pubblica e comporta il pagamento di una somma pari al valore venale che il bene medesimo aveva alla data di scadenza dell’occupazione legittima.

12) Per la determinazione del valore venale dei beni è stata espletata, come riferito in premessa, apposita verificazione.

Il verificatore ha svolto regolarmente le operazioni peritali, documentate dalla relazione conclusiva depositata gli atti del giudizio in data 15 dicembre 2010.

Vi sono dettagliatamente riferite le incombenze espletate per l’assolvimento dell’incarico, gli accertamenti effettuati, la metodologia utilizzata nonché le controdeduzioni alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.

Il verificatore ha conclusivamente ritenuto che, nella determinazione del valore dei terreni, dovesse tenersi conto della loro destinazione esclusivamente agricola, dell’esistenza di un vincolo urbanistico (fasce di rispetto stradale), dell’assenza di colture più pregiate di quelle risultanti dagli accertamenti catastali e di fabbricati rurali nonché della "posizione geomorfologica poco appetibile".

Prendendo in considerazione i valori agricoli medi per l’anno 1995, quindi, il verificatore propone valori di Lire 2.500/mq per il prato e di Lire 1.500/mq per il vigneto che, moltiplicati per la superficie dei beni in questione, danno luogo all’importo totale di Lire 9.000.000, pari a Euro 4.648,11.

Il collegio prende atto della completezza e razionalità delle operazioni condotte e, considerando anche la mancanza di contestazioni da parte dei difensori, non può che fare proprie le conclusioni del verificatore.

13) La somma suindicata, riguardando il risarcimento del danno, costituisce un debito di valore.

Sulla medesima, pertanto, va riconosciuta la rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, dovranno essere pagati gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

14) Il pagamento della somma come sopra determinata deve essere integralmente posto a carico dell’A.

Se è vero, infatti, che il delegato aveva, oltre alla responsabilità per l’esecuzione dell’opera, anche quella per il compimento delle procedure espropriative, va però rilevato come risultino agli atti del giudizio diverse comunicazioni con le quali il delegato medesimo sollecita il compimento degli atti occorrenti per il perfezionamento di tali procedure, cui ha fatto seguito l’inerzia dell’A.

E’ documentalmente dimostrato, cioè, che il delegato ha posto in essere quanto era nelle sue possibilità per addivenire al completamento della procedura ablativa, il cui esito negativo, con le relative conseguenze di ordine patrimoniale, va pertanto ascritto alla sola responsabilità dell’A.

15) Va respinta, infine, la domanda di pagamento del minor valore delle porzioni reliquate, per totale difetto di allegazione e di prova.

16) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in dispositivo.

Le spese e gli oneri della verificazione vanno posti integralmente a carico della soccombente A.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, come da motivazione.

Condanna l’A. al pagamento a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 4.648,11, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi.

Condanna l’A.N.A.S a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.500,00; compensa le spese fra la ricorrente e la L. S.p.a.

Condanna l’A. al pagamento delle spese della verificazione e del compenso spettante al verificatore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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