Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7228 Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza resa nella procedura promossa in danno della Amministrazione provinciale di Napoli e nei confronti del terzo Banconapoli s.p.a., con la quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’improcedibilità dell’esecuzione medesima.

L’opposizione fu accolta, avendo l’adito tribunale ritenuto che il G.E., pur rilevata in ipotesi la impignorabilità del credito emerso dalla dichiarazione di terzo, non avrebbe potuto, in presenza di una richiesta di accertamento del maggior obbligo del detto terzo, estinguere il procedimento prima della istruzione e decisione del giudizio sulla contestazione ex art. 548 c.p.c., e della compiuta individuazione del credito pignorato.

Il B. ricorre per la cassazione di tale pronuncia lamentando, con il primo motivo, un "palese travisamento degli atti e dei fatti" da parte del tribunale, e, con il secondo e terzo, il mancato esame di motivi di opposizione diversi da quello considerato dal giudice di merito.

Il ricorso – al di là dei suoi non marginali aspetti di inammissibilità tanto sotto il profilo del lamentato travisamento dei fatti, che avrebbe dovuto indurre il ricorrente all’esperimento di altro e diverso mezzo di gravame, quanto sotto quello della formulazione di quesiti multipli per ciascun motivo di ricorso – è, nel merito, palesemente inammissibile per carenza di interesse ad agire, avendo questa Corte regolatrice già avuto modo di stabilire, in fattispecie analoga (Cass. 15355/010), che l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Nella analoga fattispecie oggetto del citato decisum, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente, aveva annullato un’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui era stata dichiarata la nullità del pignoramento per impignorabilità del credito sottoposto ad espropriazione, astenendosi dallo statuire in ordine alla domanda di accertamento dell’obbligo del terzo debitore, proposta in via subordinata dal creditore precedente).
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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