Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5989 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Napoli ha confermato quello emesso dal quel Tribunale nei confronti di D. L.U., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei ed alla confisca di in bene immobile.

2. Il D.L. ha dichiarato di proporre ricorso, cui non è seguito il deposito di motivi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Infatti il D.L. ha solo depositato presso il carcere, ove era detenuto, la dichiarazione di impugnazione, cui non è seguito il deposito dei motivi, così violando il disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e perciò è incorso nella violazione di cui all’art. 591 c.p.p., lett. C. 3. In conseguenza egli è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che si reputa equo determinare in Euro 500, a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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