T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 153 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) La Società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Vercelli, nel mese di aprile 2010, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di "realizzazione di un complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed il museo dello sport ed opere complementari".

Il bando prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per il prezzo.

2) Nella seduta pubblica del 27 maggio 2010, la Commissione giudicatrice procedeva alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e ammetteva alla gara 25 imprese, tra le quali l’odierna ricorrente.

Nella seduta del 2 luglio 2010, la Commissione comunicava ai rappresentanti delle imprese i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed esaminava le offerte economiche.

La graduatoria provvisoria immediatamente redatta vedeva al primo posto l’odierna ricorrente, con 69,52 punti complessivi (53,20 per l’offerta tecnica e 16,3230 per il prezzo), e al secondo posto la controinteressata I. S.p.a. con 62,77 punti (40,39 per l’offerta tecnica e 22,3741 per il prezzo).

3) Nella medesima giornata, la Commissione si riuniva nuovamente per procedere ad un ulteriore controllo circa la correttezza dei punteggi provvisoriamente attribuiti e alla stesura definitiva dei verbali di gara.

In tale occasione, la Commissione rilevava che, a causa di un errore di trascrizione dei punteggi assegnati relativamente al parametro d) dell’offerta tecnica, erano stati invertiti i punti della controinteressata (11,26) e dell’impresa R. S.r.l. (0,00) e procedeva alle conseguenti correzioni.

Nella nuova graduatoria predisposta sulla base dei punteggi così rettificati, I. si classificava al primo posto con 74,03 punti complessivi (51,65 per l’offerta tecnica e 22,3741 per il prezzo), mentre la ricorrente, che aveva conservato il punteggio complessivo di 69,52, occupava la seconda posizione.

4) Con ricorso giurisdizionale notificato alla stazione appaltante e all’impresa aggiudicataria in data 20 agosto 2010, G.S. S.r.l. impugna l’aggiudicazione provvisoria della gara e chiede che sia dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato ovvero in subordine, che sia disposto il risarcimento dei danni per equivalente, sulla scorta di motivi di gravame così articolati:

I) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006 s.m.i.

II) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 86 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

III) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione lex specialis sub punto c) dell’offerta tecnica. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

IV) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione lex specialis sub punto d) dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

V) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione della par condicio, travisamento dei fatti.

VI) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.

VII) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

VIII) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione della lex specialis in parte qua.

IX) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione degli artt. 64 e 66 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione della lex specialis in parte qua.

X) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione della lex specialis in parte qua.

XI) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. e quindi dei principi in materia di segretezza delle gare e di par condicio.

XII) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006 s.m.i. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

5) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vercelli e la controinteressata I. S.p.a., entrambi contrastando la fondatezza nel merito del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.

6) Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato in data 6 settembre 2010, G.S. S.r.l. ha esteso l’impugnazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, deducendone l’illegittimità derivata.

7) La controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso la clausola del bando di gara che disciplina l’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, qualora dovesse essere interpretata nel senso, prospettato dalla ricorrente principale, di prescrivere che anche le buste contenenti le offerte tecniche siano aperte in seduta pubblica.

8) Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, G.S. S.r.l. ha impugnato taluni documenti prodotti in giudizio dal Comune di Vercelli, fra cui un tabulato riepilogativo dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche sottoscritto da tutti i membri della Commissione giudicatrice.

9) In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno ampiamente articolato le proprie argomentazioni difensive (in modo talora ridondante) e hanno anche depositato memorie di replica.

10) Inoltre, con istanze depositate in data 1° dicembre 2010 e in data 11 gennaio 2011, la ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine ex art. 77, comma 1, cod. proc. amm., per poter proporre querela di falso avverso i documenti prodotti in giudizio dalla difesa comunale.

11) Con atto depositato il 26 gennaio 2011, la difesa comunale ha proposto istanza per la cancellazione delle espressioni, ritenute sconvenienti ed offensive, contenute in alcuni scritti difensivi di parte ricorrente.

12) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 e ritenuto in decisione.

Ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 120 del 28 gennaio 2011.
Motivi della decisione

13) Prima di vagliare il merito del ricorso, occorre soffermarsi sull’istanza da ultimo citata in premessa, con cui i difensori del Comune di Vercelli sollecitano, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle frasi, ritenute sconvenienti e offensive, contenute negli scritti difensivi di parte ricorrente e, precisamente, nelle memorie difensive del 4 dicembre 2010 e del 15 gennaio 2011 nonché nei motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2010.

L’istante fa riferimento ad una nutrita serie di espressioni che risulterebbero offensive nei confronti dell’Amministrazione patrocinata e degli stessi difensori e che, eccedendo le esigenze difensive, non avrebbero alcun effettivo rapporto con la materia controversa.

Si premette che la disposizione invocata dalla difesa comunale, in quanto ritenuta espressione di un principio generale, ha sempre trovato potenziale applicazione nel processo amministrativo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 aprile 2010, n. 2071) e ciò vale a maggior ragione in forza del rinvio esterno oggi operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.

Tanto precisato, si rileva come le espressioni di cui si duole la difesa comunale (di cui si omette la riproduzione stante la puntuale individuazione che ne è stata fatta dalla difesa medesima e anche per evitare che se ne amplifichi l’eco) eccedano i confini della normale dialettica processuale e non siano giustificate da specifiche esigenze difensive.

Tuttavia, dette frasi, per quanto "forti" e talora gratuite, non paiono obiettivamente atte a ledere l’onore e il decoro della controparte.

Non riscontrandosi l’effettiva ingiuriosità di tali espressioni, non è possibile aderire all’istanza di cancellazione proposta dalla difesa comunale.

14) Considerando l’elevato numero di domande proposte nel presente giudizio e il numero ancor più alto dei motivi di ricorso dedotti, si ritiene opportuno, per comodità espositiva, svolgere lo scrutinio seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle impugnative e la graduazione dei motivi proposta dalla ricorrente principale.

15) Con il primo motivo del ricorso introduttivo, l’esponente denuncia la violazione delle disposizioni normative (artt. 2, 11 e 83, d.lgs. n. 163/2006) che disciplinano l’ordine delle operazioni nelle gare pubbliche, secondo il quale, dopo l’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche e la sommatoria di essi, deve essere predisposta la graduatoria dei concorrenti e individuato l’aggiudicatario provvisorio, senza residui spazi per eventuali operazioni intermedie.

In concreto, l’esponente vuole affermare che l’amministrazione, anziché soprassedere all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio e provvedere alla rettifica del preteso errore commesso in sede di attribuzione dei punteggi, avrebbe dovuto, una volta avvedutasi di tale errore, riconvocare i concorrenti in seduta pubblica per la predisposizione di una nuova classifica.

Il rilievo non può essere condiviso, poiché l’errore cui la Commissione giudicatrice ha inteso porre rimedio non riguardava il punteggio attribuito alle offerte, ma semplicemente la trascrizione dei punteggi già assegnati, nel senso che la posizione di I. è stata confusa con quella dell’impresa R. S.r.l. e i punteggi per il parametro d) dell’offerta tecnica ("Miglioramento delle caratteristiche di involucro") sono stati invertiti.

Tale ricostruzione è confermata dal tabulato utilizzato dalla Commissione per la valutazione del parametro d) (cfr. doc. 7 Comune), nel quale viene abbinato al nominativo "R." il giudizio sintetico "inadeguato" e al nominativo "I." (contraddistinto dallo stesso numero d’ordine: 25) il giudizio "distinto".

Ne consegue che il punteggio 11,26 era quello effettivamente attribuito all’offerta tecnica di I., mentre all’offerta R., giudicata inadeguata sotto questo profilo, non era stato attribuito alcun punteggio per tale parametro di valutazione.

L’autenticità del tabulato è confermata dalla dichiarazione resa in data 3 novembre 2010 da tutti i membri e dal segretario della Commissione giudicatrice (doc. 21 Comune), nella quale si specifica che tale documento è stato effettivamente utilizzato nel corso delle operazioni di gara.

Infine, va precisato che l’attività di correzione del riferito errore materiale non richiedeva la riconvocazione della Commissione in seduta pubblica, atteso che l’obbligo di pubblicità delle sedute riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470).

16) Vanno esaminate, a questo punto, le due istanze con cui parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia fissare, ai sensi dell’art. 77, comma 1, cod. proc. amm., un termine per la proposizione della querela di falso.

La prima istanza è stata proposta con atto depositato il 1° dicembre 2010 e fa riferimento al sopra descritto tabulato utilizzato dalla Commissione per la valutazione del parametro d).

Osserva l’istante che detto tabulato, in un primo momento, è stato prodotto in giudizio dalla difesa comunale senza alcuna sottoscrizione e data, così come priva di firme e di date era la copia rilasciata alla ricorrente in sede di accesso documentale.

In data 24 novembre 2010, però, la difesa comunale ha nuovamente prodotto in atti il tabulato in questione (doc. 20), sempre senza date, ma con la sottoscrizione in calce di tutti i membri e del segretario della Commissione giudicatrice.

Tale operazione, in realtà, è stata del tutto trasparente (e non assume alcun rilievo, perciò, la proposizione di un’eventuale querela di falso), poiché la difesa comunale non ha mai affermato che detto tabulato fosse stato sottoscritto ab origine e riconosce espressamente, invece, che esso è stato firmato dai membri della Commissione solo dopo la camera di consiglio del 8 settembre 2010, nell’evidente intento di ricondurlo anche formalmente ai lavori della Commissione medesima.

Con la seconda istanza, depositata in data 11 gennaio 2011, la difesa di parte ricorrente "sposta il tiro" sulle due tabelle che accompagnano il citato doc. 20 della difesa comunale e che non sarebbero state mostrate alla ricorrente in sede di accesso documentale, così facendo presumere che le stesse siano state formate in epoca successiva alla conclusione delle operazioni di gara.

Quanto ai contenuti, sembra che le due tabelle costituiscano una sorta di schema riepilogativo dei dati e dei giudizi trasfusi nel più volte citato tabulato.

Parte ricorrente dubita anche dell’autenticità delle "statistiche" informatiche depositate in giudizio dalla difesa comunale (doc. 27), da cui risulta che le tabelle in questione sono state realizzate, in formato "excel’, rispettivamente in data 26 maggio e 2 luglio 2010, quindi durante le operazioni di gara.

Pare evidente, peraltro, che un’eventuale querela di falso avente ad oggetto le tabelle in parola risulterebbe irrilevante ai fini della definizione del presente giudizio – dal momento che il tabulato cui esse sono allegate è di per sé sufficiente a comprovare l’errore materiale commesso in sede di trascrizione dei punteggi – e che l’istanza proposta da parte ricorrente si prefigga mere finalità dilatorie che non possono essere assecondate.

17) Tornando allo scrutinio delle censure proposte con il ricorso introduttivo, l’esponente sostiene, con il secondo motivo di ricorso, che la Commissione non avrebbe potuto assegnare punteggi provvisori alle offerte dei concorrenti (e ritornare sugli stessi dopo l’apertura delle offerte economiche), poiché il carattere della provvisorietà appartiene solo all’aggiudicazione, mentre i punteggi attribuiti sono definitivi.

La questione evocata da parte ricorrente ha, in realtà, una mera rilevanza lessicale e non vale ad evidenziare alcuna illegittimità degli atti di gara, dovendosi ritenere sempre consentito alla Commissione procedere alla correzione delle operazioni di gara durante il corso del loro svolgimento.

18) Il terzo motivo di ricorso contiene, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la prospettazione di differenti censure di legittimità

Sostiene l’esponente che:

a) I. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché, in contrasto con le previsioni del bando (cfr. punto c) dell’offerta tecnica), non ha indicato il costo su base percentuale necessario per l’esecuzione di ogni categoria di lavoro, ma solo il costo su base percentuale della manodopera;

b) anche qualora si ritenga che detta difformità non comportasse l’esclusione dalla gara, essa doveva comunque dare luogo all’attribuzione di un minor punteggio all’offerta tecnica di I.;

c) il cronoprogramma dei lavori presentato da I. ha un formato grafico non consentito dal bando (A3 invece di A4) ed eccede il numero massimo di fogli consentito per la relazione descrittiva della pianificazione dei lavori.

Tali rilievi paiono privi di pregio e vanno disattesi in quanto:

a) la lettera del bando di gara non è perspicua: il punto c) dell’offerta tecnica ("determinare per ogni categoria di lavoro, su base percentuale, il costo necessario alla sua esecuzione") può astrattamente riferirsi sia al costo dell’intero lavoro che a quello della sola manodopera e quest’ultima pare l’interpretazione più attendibile, trattandosi di un dato da inserire in una relazione che riguarda l’organizzazione dell’attività di cantiere, nella quale non pare ragionevole prescrivere che siano inseriti dati relativi al costo dei materiali; non si tratta, comunque, di elemento richiesto a pena di esclusione dal bando;

b) l’offerta di I. non ha ricevuto, per il parametro di valutazione in parola, il punteggio massimo previsto dal bando e non è dimostrato che il punteggio concretamente conseguito, pur elevato, sia incompatibile con le pretese carenze o difformità denunciate da parte ricorrente;

c) con un chiarimento pubblicato sul proprio sito internet (cfr. doc. 17 Comune), la stazione appaltante ha ammesso la presentazione del cronoprogramma dei lavori su foglio A3 e in aggiunta al numero massimo di fogli della relazione cui andava allegato.

19) Con il quarto motivo di ricorso, vengono diffusamente evidenziati pretesi profili di ambiguità e indeterminatezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, tali da comportarne l’esclusione dalla gara, dal momento che la relazione tecnica che la compone indicherebbe solo migliorie della parti vetrate, mentre nelle tabelle allegate si propongono anche migliorie della parti opache (telai).

Anche questa censura non ha pregio, poiché le tabelle cui fa riferimento la deducente costituivano parte integrante della relazione tecnica, tanto da essere inserite nel corpo della stessa alle pagg. 2 e 3.

20) Il quinto motivo di ricorso è nuovamente riferito alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Sostiene l’esponente che, per quanto concerne il parametro d) ("Miglioramento delle caratteristiche di involucro"), la Commissione di gara avrebbe giudicato negativamente detta offerta, rilevando che i valori ivi forniti erano parzialmente indimostrabili, cosicché la valutazione "distinto" e il punteggio di 11,26 attribuiti sarebbero contraddittori rispetto a tale valutazione e sroporzionati in eccesso.

La censura non può essere condivisa, poiché la mancata prova di alcuni dati tecnici contenuti nell’offerta avrebbe eventualmente reso illogica e contraddittoria l’attribuzione del massimo punteggio previsto dalla legge di gara per il parametro in parola (15 punti), ma non impediva alla Commissione di esprimere, tenendo conto delle altre caratteristiche dell’offerta, una valutazione complessivamente favorevole, con la consequenziale attribuzione di un buon punteggio.

E’ inammissibile, poi, la censura riferita alla pretesa violazione della par condicio dei concorrenti – dedotta con riferimento al fatto che altre offerte, parimenti contenti valori non dimostrati, avrebbero ricevuto una valutazione negativa e un punteggio tendente allo zero – in quanto unicamente concernente la posizione di soggetti terzi e non supportata, comunque, da elementi obiettivi idonei a rivelare che tali valutazioni fossero inficiate da macroscopiche incongruenze o da errori di fatto oggettivamente apprezzabili.

21) Ancora con riferimento alla valutazione del parametro d) dell’offerta tecnica, l’esponente rileva, con il sesto motivo di ricorso, che anche gli altri valori indicati dall’aggiudicataria sarebbero stati indimostrabili, il che renderebbe ulteriormente ingiustificata la valutazione positiva complessivamente attribuita sotto questo profilo all’offerta I..

Si tratta, però, di situazioni sostanzialmente diverse in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, la Commissione ha ritenuto che non fossero dimostrabili solamente i valori relativi alle superfici F5 e F6, costituenti un sistema vetrato a "facciata continua", poiché non supportati da documentazione atta a dimostrare l’equivalenza estetica di questa particolare soluzione; per tutte le altre superfici (F1, F2, F3, F4, F7 e F8) che, essendo caratterizzate da normali finestre, non richiedevano particolari approfondimenti per dimostrarne la fattibilità esecutiva, la Commissione ha ritenuto, invece, di accettare i valori di trasmittanza dichiarati dalla concorrente, siccome coerenti con i sistemi realizzativi reperibili sul mercato con analoghe caratteristiche estetiche.

Tali precisazioni consentono di escludere la sussistenza dei profili di irragionevolezza e carenza di istruttoria denunciati da parte ricorrente.

22) Sostiene ancora l’esponente che i bassi valori di trasmittanza dichiarati dall’aggiudicataria avrebbero potuto essere garantiti solo mediante l’utilizzo di telai in legno o in alluminio a taglio termico, mentre il progetto a base di gara prevedeva telai in acciaio: l’offerta dell’aggiudicataria, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, dal momento che il bando non consentiva di apportare alcuna modifica estetica.

A tali argomentazioni, è agevole replicare, in accordo con la difesa comunale, che un’apprezzabile modificazione estetica si avrebbe solo nel caso in cui vengano utilizzati serramenti in legno, non in altri materiali metallici come l’alluminio.

La ricorrente non ha comprovato la prima eventualità e, per tale ragione, va respinto anche il settimo motivo di ricorso.

23) Privo di pregio è anche il successivo motivo di ricorso, con il quale l’esponente lamenta la mancata attribuzione in suo favore del punteggio massimo previsto dal bando (15 punti) per il più volte citato parametro d), nonostante la sua offerta comportasse un risparmio energetico superiore a tutte le altre.

La legge di gara, peraltro, non prevedeva che il punteggio massimo suindicato dovesse essere senz’altro attribuito all’offerta che prevedeva il maggior risparmio energetico, ma che il punteggio medesimo fosse determinato, per questo come per gli altri parametri di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai membri della Commissione.

In ogni caso, l’accoglimento della censura in esame non comporterebbe benefici concreti per la parte ricorrente in quanto le consentirebbe di conseguire ulteriori 1,45 punti (cioè la differenza tra il punteggio massimo di 15 e i 13,55 punti che le sono stati attribuiti dalla Commissione), non sufficienti a colmare il divario rispetto al punteggio dell’aggiudicataria.

24) Con il nono motivo di ricorso, l’esponente sostiene che l’amministrazione procedente avrebbe modificato la legge di gara durante la decorrenza del termine per la presentazione delle offerte, avendo affermato in sede di chiarimenti che le migliorie inerenti il parametro d) dell’offerta tecnica potevano riguardare anche le strutture opache, mentre la documentazione di gara aveva fatto riferimento alle sole parti vetrate.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, però, il bando non parlava di "parti vetrate", ma di "miglioramento delle caratteristiche di involucro (trasmittanza globale serramenti) delle parti vetrate senza modificazioni della struttura o estetiche".

Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante, in risposta allo specifico quesito formulato da un’impresa concorrente, non ha modificato, perciò, le regole di gara, ma ha precisato il significato di un’espressione non perspicua ("involucro delle parti vetrate") contenuta nel bando.

La stessa ricorrente, d’altronde, si è avvalsa di tale chiarimento, avendo proposto nella propria offerta il "miglioramento delle caratteristiche dell’involucro opaco".

25) La Commissione giudicatrice ha aperto le buste delle offerte tecniche in seduta riservata e tale modalità, secondo quanto dedotto con il decimo motivo di ricorso, violerebbe sia il generale principio di pubblicità delle operazioni di gara sia le prescrizioni del bando.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, peraltro, che, nei procedimenti preordinati all’aggiudicazione di appalti pubblici, l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470 e 16 agosto 2010, n. 5722).

Il bando di gara, comunque, prevedeva due sole sedute pubbliche: una per l’apertura dei plichi e per l’esame della documentazione amministrativa; l’altra (qualificata espressamente "seconda seduta pubblica", cfr. pag. 10) per l’attribuzione del punteggio al criterio "prezzo" e l’individuazione della migliore offerta.

26) Con l’undicesimo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione del principio di segretezza e di buon andamento delle operazioni di gara, con riferimento al fatto che i verbali non rendono conto di eventuali accorgimenti adottati per garantire la segretezza delle buste contenenti le offerte tecniche né delle modalità di conservazione delle stesse, nonostante le attività valutative della Commissione si fossero protratte per due giorni (1 e 2 luglio 2010).

Fa da sfondo alla censura una problematica che, a tutt’oggi, non sembra aver ricevuto soluzioni univoche in giurisprudenza.

Si deve rendere conto, infatti, di un primo orientamento secondo il quale la mancata indicazione nei verbali di gara delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla Commissione di gara, dovendosi invece avere riguardo al fatto che in concreto non si sia verificata l’alterazione della documentazione (cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 novembre 2010, n. 23126).

Altre pronunce del giudice amministrativo affermano, invece, che la Commissione di gara deve predisporre particolari cautele a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte e che di tali cautele deve farsi menzione nel verbale di gara, dovendo la tutela del principi di segretezza delle offerte essere assicurata in astratto e a prescindere dalla mancata dimostrazione della effettiva manomissione dei plichi (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

Con sentenza n. 3132 del 16 luglio 2010, la Sezione ha formulato valutazioni coerenti con il secondo orientamento, sul rilievo che la mancata adozione di specifiche misure concretamente atte a garantire l’integrità delle offerte (o, meglio, la mancata menzione nei verbali delle operazioni di gara delle misure eventualmente adottate) si pone in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e comporta l’annullamento degli atti di gara.

Le pronunce richiamate da ultimo, apparentemente favorevoli alla tesi di parte ricorrente, concernevano, peraltro, fattispecie particolari, caratterizzate da un’abnorme dilatazione della durata della gara ovvero da particolari eventi che avevano determinato la sospensione delle operazioni valutative da parte della Commissione, circostanze tali da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure per la garanzia di segretezza delle offerte, da documentarsi puntualmente a verbale.

Tale obbligo di verbalizzazione, peraltro, costituisce diretta conseguenza degli eventi anomali che caratterizzano eventualmente le operazioni di gara e, fatta eccezione per il caso in cui sia la stessa legge di gara a imporlo, non può invece ritenersi sussistente laddove le operazioni della Commissione abbiano un andamento regolare, senza rilevanti dilatazioni dei tempi di esame delle offerte.

Ne consegue la reiezione delle censura in esame, posto che la valutazione delle offerte tecniche, nella fattispecie, non ha conosciuto interruzioni di sorta, se non per la fisiologica necessità di rinviare il completamento delle operazioni al giorno immediatamente successivo, e considerando che la deducente non ha comunque denunciato alcuna effettiva manomissione (o tentativo di manomissione) della documentazione in parola.

27) Con il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 il quale, prevedendo un metodo di valutazione delle offerte tecniche rimesso all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, impedisce che detta valutazione possa formare oggetto di revisione una volta che siano state conosciute e valutate le offerte economiche.

Va ribadito, per dimostrare l’infondatezza del rilievo, quanto già precisato con riferimento al primo motivo di ricorso e cioè che la Commissione giudicatrice, nella fattispecie, non ha disposto l’annullamento parziale delle operazioni di gara né la revisione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, ma si è limitata a rettificare un evidente errore materiale commesso in sede di trascrizione di tali punteggi.

28) Il ricorso introduttivo, in conclusione, è infondato e deve essere respinto, anche per quanto si riferisce, ovviamente, alla domanda di inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni.

29) Si impone l’immediata formulazione di identica diagnosi in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale non sono stati dedotti vizi propri del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, ma il solo vizio di illegittimità derivata.

30) Il ricorso incidentale di I. è volto a contestare la legittimità della clausola del bando di gara relativa all’apertura delle offerte, qualora interpretata, nel senso prospettato dalla ricorrente principale, di prescrivere che le buste contenti le offerte tecniche siano aperte in seduta pubblica.

La ricorrente incidentale, peraltro, non ha interesse a proporre un’impugnativa esclusivamente fondata su un’opzione ermeneutica che, come già precisato in sede di scrutinio del ricorso principale (cfr. n. 23), è del tutto destituita di fondamento.

32) Parimenti inammissibile è, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto una serie di atti depositati in giudizio dalla difesa comunale (il tabulato riepilogativo dello scrutinio delle offerte tecniche con le tabelle allegate e la "dichiarazione di conformità" sottoscritta dai membri della Commissione giudicatrice e dal segretario; una relazione comunale che illustra la metodologia di valutazione delle offerte applicate dalla Commissione; la relazione di un membro della Commissione relativa all’offerta di I.) che, all’evidenza, non hanno natura provvedimentale e efficacia direttamente lesiva degli interessi di parte ricorrente.

33) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e i primi motivi aggiunti.

Dichiara inammissibili il ricorso incidentale e i secondi motivi aggiunti.

Respinge le istanze per la proposizione della querela di falso e per la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA per ognuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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