Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5983 Delibazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

iuseppe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 dicembre 2008, il tribunale di Roma dichiarava A.C. responsabile del delitto di falsa testimonianza commesso il (OMISSIS) e la Corte di Appello di Roma, con il provvedimento impugnato, ribadiva la sua responsabilità. 2. Ricorre il condannato e reitera la eccezione di nullità della sentenza di primo grado pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva dichiarato l’apertura del dibattimento ed ammesso le prove, in violazione dell’art. 525 c.p.p.;

con il secondo motivo rileva che il reato si è prescritto, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del dibattimento.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato.

2. Risulta infatti, dalla motivazione dei giudici di merito, che hanno rigettato la eccezione di nullità proposta, che il mutamento della persona fisica del giudice è avvenuto prima dello svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, sicchè la attività compiuta dal giudice sostituito, ossia la sola ammissione delle prove, in assenza di opposizione specifica, doveva ritenersi rinnovata con il consenso delle parti.

3. E’ stato, infatti, affermato che nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione dell’organo giudicante, la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso (Sez. 2, Sentenza n. 34723 del 04/06/2008, Sez. 6, Sentenza n. 2928 del 21/10/2009).

4. Peraltro, il ricorrente, sottraendosi al dovere di specificazione gravante su chi proponga una censura, non ha specificato quale rilevanza abbia avuto nei suoi confronti la rinnovazione tacita, limitandosi ad una assertiva ripetizione della denuncia, identica a quella formulata innanzi al giudice di appello.

5. Non può trovare, neanche, accoglimento la eccezione di estinzione del reato per prescrizione, che si sarebbe verificata il 26 febbraio 2010, nelle more del giudizio di cassazione.

6. La declaratoria di inammissibilità ne implica il rigetto: invero, in caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l’inammissibilità originaria (quale la manifesta infondatezza degli stessi) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l’intervenuta prescrizione del reato (cfr. Cass. 1693/2000, rv 216584).

7. In conclusione è da pronunciare la inammissibilità del ricorso ed in conseguenza il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

8. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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