Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7225 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.G. interpose appello avverso la sentenza del tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta dalla s.p.a. Augusta Assicurazioni, aveva dichiarato la insussistenza del diritto dell’opposta a procedere ad esecuzione forzata.

La corte capitolina investita del gravame lo respinse, rilevando la tardività dell’eccezione di incompetenza per valore sollevata dall’appellante e la infondatezza nel merito quanto alla pretesa di pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già versato dalla società debitrice con pagamento eseguito a mezzo assegni circolari accettati dal creditore.

Le; censure oggi mosse dalla ricorrente alla sentenza di appello, fondate su di una pretesa inefficacia estintiva dell’obbligazione pecuniaria con riferimento ai pagamenti eseguiti a mezzo assegno circolare, risultano del tutto prive di giuridico fondamento, alla luce della più recente giurisprudenza di questa corte predicativa, anche a sezioni unite, dell’opposto principio di diritto.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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