Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7224 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito di un procedimento di opposizione esecutiva, promosso dalla s.p.a. Unipol, il giudice di pace di Roma emetteva sentenza depositata il 31 ottobre 2006.

Trattandosi di provvedimento emesso dopo il 3 marzo 2006, avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio ed altro procedimento, tale pronuncia (non avendo ad oggetto la fattispecie esecutiva) andava appellata, ex art. 339, comma 3, nel testo applicabile tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, e non poteva formare oggetto di ricorso immediato per cassazione, che deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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