Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5980 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gup del Tribunale di Pescara, assolveva, limitando la menzione delle decisioni ai soli odierni ricorrenti, C.F., T.S. da alcune imputazioni relativa alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e riconosceva a Co.Ad. e F.A., imputate di altri episodi di spaccio, la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Conseguentemente rideterminava il trattamento sanzionatorio per le dette imputate nei confronti, anche, di D.M., per la sua posizione defilata e confermava nel resto la pronuncia. La Corte, in primo luogo, dava atto che il compendio probatorio era costituito da intercettazioni, il cui contenuto criptico era da riconnettere al traffico di stupefacenti, facente capo al C., coadiuvato dalla moglie T.S. e D.M.; osservava che in relazione alle imputazioni b, c e c-1, oggetto di doglianza, era provata la responsabilità del C. solo per la seconda, dato che per le prime due i numerosi contatti telefonici con altri coimputati non erano univocamente interpretabili in relazione a fatti illeciti, mentre le conversazioni con F.A. e Co.Ad., concernenti il capo c-1, attestavano che egli era il loro fornitore di sostanza stupefacente;

deduceva tale esclusiva qualità anche dalla constatazione che le due nominate imputate non avevano avuto altri contatti con possibili fornitori. Il contenuto delle conversazioni dimostrava ancora che l’imputato D. collaborava con il C., così come T. S., ma assolveva quest’ultimi per due dei numerosi capi di imputazioni contestatile per difetto di prova. Per la F. e la Co. faceva propria la ricostruzione dei fatti operata dal Gip, e sottolineava che la prova inequivoca della loro responsabilità era rafforzata dai ritrovamenti della droga e dalle osservazioni di PG; riconosceva loro l’attenuante del fatto di speciale tenuità. 2. Ricorrono a mezzo del loro difensore il C., il D. e la T. e deducono distinti motivi, sostanzialmente convergenti e sovrapponibili sul difetto di adeguata prova della loro responsabilità, essendo stata questa desunta in forza di mere illazioni e supposizioni, peraltro illogiche, ed in difetto di riscontri oggettivi, quali sequestri di sostanza e positivi contatti con gli asserti consumatori. Inoltre tutti e tre si dolgono della mancata concessione dell’attenuante speciale, negata anch’essa sulla affermazione meramente congetturale della vastità del traffico e della molteplicità delle cessioni, in realtà modeste.

3. Co.Ad., con unico motivo denuncia violazione di legge per essere stato trattato il processo, nonostante l’impedimento del difensore e lamenta anche il vizio di motivazione mancante, essendosi la Corte limitata a confermare la sentenza del primo giudice senza tener delle doglianze proposte con l’appello.

4. F.A. denuncia difetto di motivazione della pronuncia di appello, che non avrebbe adeguatamente giustificato le sue scelte.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In relazione alle singole posizioni è da osservare che la F. ha proposto un ricorso, non sorretto da alcuna enunciazione di motivi. Non possono, infatti, definirsi tali le apodittiche denuncie di mancata disamina di tutte le emergenze probatorie e di difetto di adeguato apparato argomentativo, enunciate in ricorso, senza alcuna concreta critica dei punti che riguardano la F. e senza alcun confronto dialettico con le ragioni della condanna esposte dal giudice di merito.

3. Il ricorso, pertanto, difetta del requisito di cui all’art. 581 c.p.p., lett. C, non rispondendo affatto al requisito previsto in detta norma: il ricorso contiene mere asserzioni di principio, totalmente generiche, che ben potrebbero attagliarsi ad altre ipotesi di reato, senza alcuna aderenza al testo della pronuncia impugnata.

4. Parimenti inammissibile, sempre sotto il profilo della assenza di adeguato motivo di gravame, nel senso sopra indicato, è il ricorso della Co., che si è limitata a dedurre il difetto di motivazione della sentenza, sotto il profilo che sarebbero state adottate mere formule di stile e, però, non ha indicati neanche i passi significativi della pronuncia affetti da tale vizio di apparenza delle argomentazioni.

5. Anche il motivo relativo al vizio processuale (mancato rinvio del processo per giustificato impedimento del difensore) è manifestamente infondato; la ricorrente, innanzi tutto, per il principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe, anche in questa sede, dovuto allegare e non lo ha fatto la istanza di rinvio -ilio tempore presentata-. Inoltre, con efficacia dirimente, è da osservare che, per consolidato orientamento di questa corte, nel giudizio camerale di appello, quale quello in esame, non si applica l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, in quanto, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Sez. 4, Sentenza n. 33392 del 14/07/2008 Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 fra le più recenti).) 6. Le posizioni dei rimanenti tre imputati, che possono essere trattate congiuntamente, sono del pari inammissibili.

7. Infatti, i ricorsi si incentrano sulla contestazione del discorso argomentativo del giudice di merito, che avrebbe proceduto ad una illogica interpretazione delle conversazioni captate, senza tener conto di altre ben possibili letture, in senso lecito delle stesse.

8. Ora, è principio pacifico che in materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (così fra le tante Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, Sez. 6, Sentenza n. 17619 del 08/01/2008).

9. Nella specie, i giudici di merito hanno dato una spiegazione del tutto coerente in ordine al linguaggio criptico utilizzato dagli imputati nelle loro telefonate, in termini di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non ha lasciato margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui. E’ stato sottolineato da un lato la sostanziale incongruenza del significato letterale delle conversazioni, il cui testo, nascondeva un linguaggio criptico, e dall’altro come la stesse erano sicuramente riferite ai traffici di droga, sia perchè spesso gli imputati, all’interno delle conversazioni stesse facevano esplicito riferimento alla droga, fornendo la chiave di lettura, sia per i riscontri obbiettivi (sequestri di sostanza e contestazione de visu delle cessioni). A fronte di tale adeguato apparato argomentativo, le censure sono meramente generiche e come tali insufficienti ad integrare un valido gravame.

10. Nè miglior sorte ha il motivo, anch’esso comune, relativo alla mancata concessione dell’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 11. Il giudice distrettuale ha negato la ricorrenza del fatto di speciale tenuità in considerazione dell’elevata quantità di droga trattata dagli imputati, come era dato desumere dal rilevante numero di imputazioni loro scritte, che attestavano la creazione di una rete di acquirenti ed una costante disponibilità di eroina.

12. La giustificazione logica ed adeguata alla risultanze processuali è in questa sede sottratta a sindacato, ed è peraltro in linea con i principi espressi in tema da questa corte, in quanto la attenuante in parola presuppone una minima offensività del fatto, di per sè esclusa dall’oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, e dalla condotta di frequente e sistematica commercializzazione, e perciò sintomatica di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio (Sez. 6, Sentenza n. 27052 del 14/04/2008) 13. E’ da pronunciare dunque la inammissibilità dei ricorsi ed in conseguenza i ricorrente sono da condannare al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

14. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

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