T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 141 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe, le sig.re S.A. e V.C., dipendenti dell’INPS, sede di Moncalieri (agenzia di Chieri), nella posizione C3, hanno impugnato le schede di valutazione individuali degli accrescimenti professionali relative all’anno 2001, nonché la graduatoria finale del bando di selezione interna, indetta dall’INPS nel novembre 2001, per il passaggio a n. 38 posti nella posizione C4;

che, in diritto, le ricorrenti sollevano diverse censure per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti;

che si è costituito in giudizio l’INPS, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, non senza rilevare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, con memoria depositata l’8 gennaio 2004, le ricorrenti, prendendo posizione sul problema di giurisdizione, hanno riconosciuto che, a seguito della decisione n. 15403 del 2003 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, "nel caso in questione, la giurisdizione spetti all’a.g.o.";

che, in applicazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, a seguito di avviso notificato a cura della Segreteria del TAR, in data 6 agosto 2010 la sola ricorrente sig.ra S.A. ha presentato nuova istanza di fissazione di udienza di discussione;

che alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, previa rinuncia da parte della ricorrente A. all’istanza di cancellazione della causa dal ruolo (da lei depositata il 18 gennaio 2011), il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata la perenzione del giudizio nei confronti della ricorrente sig.ra V.C., non avendo essa presentato nuova istanza di fissazione dell’udienza di discussione, dopo l’avviso di giacenza ultraquinquennale del ricorso;

che, nei confronti dell’altra ricorrente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che deve infatti ribadirsi l’ormai pacifico orientamento sia della Corte di cassazione sia della giurisprudenza amministrativa in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, allorché la controversia attenga a procedure selettive interne, bandite da una pubblica amministrazione che non appartenga a quelle di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per il passaggio dei dipendenti ad una posizione superiore ma all’interno della stessa area funzionale;

che, nel caso in esame, il ricorso è volto a mettere in discussione l’esito della procedura selettiva interna per il passaggio dalla posizione C3 a quella C4, all’interno della medesima area funzionale;

che, pertanto, la selezione per la quale è causa si è mantenuta nell’ambito del già instaurato rapporto di lavoro con l’amministrazione, senza comportare novazione di quel rapporto, rendendo così applicabile la regola di giurisdizione di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr., di recente: Cassaz., sez. un., n. 26016 del 2008; Cons. Stato, sez. IV, n. 7993 del 2009; TAR Piemonte, sez. II, n. 4135 del 2010 e nn. 1594 e 1595 del 2009);

che le spese della presente controversia possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunziando,

a) dichiara la perenzione del giudizio nei confronti della sig.ra V.C.;

b) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

c) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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