Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-03-2011, n. 7194 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dr. M.G., presidente della sezione lavoro presso la corte di appello di Bologna, per l’infrazione disciplinare prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), poichè nella qualità di magistrato in servizio presso il tribunale di Bologna, ritardava in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di 373 sentenze civili in materia di lavoro, di cui 165 depositate con ritardo tra i 100 ed i 300 giorni ed il resto con ritardi superiori, fino ad un massimo di g. 511, di 416 ordinanze con gravi ritardi, nonchè di ulteriori 46 sentenze non depositate in corso di ispezione.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza depositata il 29 luglio 2 010, assolveva il magistrato incolpato perchè l’illecito disciplinare non era configurabile in quanto il fatto era di scarsa rilevanza a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis. Riteneva la sezione che "i ritardi anche rilevanti non erano in discussione", ma che nella fattispecie era applicabile il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, in quanto il dr. M. aveva sempre dimostrato impegno e laboriosità, ed inoltre perchè i ritardi del dr. M. avevano avuto scarsa incidenza nell’ambiente; giudiziario bolognese e comunque nello stesso ambiente non avevano avuto risonanza negativa; che dall’interrogatorio dell’incolpato e dall’esame attento delle tabelle risultava che gli avvocati avevano sempre apprezzato che le udienze del dr. M. duravano fino a tarda sera, per giungere a conclusioni transattive.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 105 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, quanto al rilievo della laboriosità nell’individuazione disciplinarmente rilevante di ritardi gravi e reiterati.

2. Con il secondo motivo ai ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), quanto al rilievo ex se della laboriosità del magistrato ai fini della giustificazione del ritardo, indipendentemente dalla sussistenza di cause di forza maggiore.

3. I due motivi di ricorso sono inammissibili per essere gli stessi inconferenti rispetto alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

Correttamente interpretando tale sentenza, va osservato che essa non ha escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare per mancato perfezionamento della fattispecie tipizzata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), ma ha solo ritenuto irrilevante la condotta a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis ed in applicazione di tale ultima norma dichiara di respingere la richiesta del P.G. di affermazione della colpevolezza del dr. M..

Ne consegue che sono inconferenti i due motivi di ricorso, in tema di pretesa erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), poichè non è per effetto dell’errata interpretazione di tale norma che si è giunti all’assoluzione del dr. M., ma per l’applicazione dell’art. 3 bis D.Lgs. – con la conseguenza che è conferente solo un’impugnazione che ponga in discussione tale ratio decidendi.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046).

L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650).

4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b; in relazione alla ritenuta applicabilità del D.Lgs n. 109 del 2006, art. 3 bis.

Ritiene il ricorrente che erroneamente la sezione disciplinare avrebbe assolto il dr. M. dall’incolpazione ascrittagli a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, per l’assenza di ricadute negative nell’ambiente giudiziario dei ritardi provocati nel deposito di provvedimenti. Secondo il ricorrente la scarsa rilevanza del fatto va esaminata con riguardo all’entità dell’offesa al bene protetto e tale bene protetto dal precetto di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), è costituito sia dal buon andamento della giustizia sia calla ragionevole durata del processo, ampiamente lesi nella fattispecie.

5.1. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, (introdotto dall’art. 1, comma 3, lett. e) L. n. 269 del 2006) statuisce che: "L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza".

La norma prevede una soglia per la configurabilità disciplinare del fatto, astrattamente ricadente in una delle fattispecie tipizzate. Il legislatore ha ritenuto che al di sotto di tale soglia, costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, il disvalore, pure esistente, tuttavia non sia sanzionabile disciplinarmente.

Tale norma, come statuito da queste S.U. con sentenza n. 25091/2010 (in motivazione, pag. 2), sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica, va intesa come riferibile ad ogni ipotesi di illecito disciplinare previsto dai precedenti art. 2, comma 3 (e cioè a tutti gli illeciti c.d. funzionali ed extrafunzionali).

5.2. La norma di cui all’art. 3 bis, introduce sostanzialmente nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post. Il legislatore può introdurre, nell’ambito della sua discrezionalità, una soglia minima sotto la quale il fatto non ha rilevanza ai fini sanzionatori (cfr. art. 316 ter c.p., comma 2;

Cass. pen., Sez. 5^, 26/06/2009, n. 31909).

In questa sede il bene giuridico, nell’attuale quadro di tipizzazione dell’illecito disciplinare, va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è identificabile nella compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario, da ritenersi il bene giuridico in definitiva tutelato dalle norme disciplinari ed a cui lo stesso decreto legislativo fa esplicito riferimento all’art. 3, lett. b), ed all’art. 4, lett. d).

La ragionevole durata del processo ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (valori in sè di indubbia rilevanza, addirittura costituzionale) rilevano in questa sede quali elementi sintomatici ai fini della positiva immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività in cui opera.

6.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che l’illecito disciplinare ascritto al dr. M. non fosse configurabile a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, per la laboriosità dallo stesso sempre dimostrata e per la scarsa incidenza e risonanza che tali ritardi avevano avuto nell’ambiente forense di Bologna, dove il Dr. M. operava.

Osserva questa Corte che la prima argomentazione, relativa alla laboriosità del magistrato incolpato, è priva di rilievo, in quanto, come detto, l’art. 3 bis cit. fa riferimento alla scarsa rilevanza del fatto e cioè ad un elemento di carattere oggettivo e non attinente alla persona del magistrato.

6.2. La seconda argomentazione (che peraltro si fonda su una presunzione di quanto avrebbero potuto riferire i testi non escussi, presunzione tratta dall’interrogatorio dell’incolpato e dalle tabelle) adotta una restrittiva interpretazione del concetto di "scarsa rilevanza dell’illecito", ritenendo che essa nella fattispecie sussisteva stante "la scarsa incidenza dei comportamenti (e cioè i ritardi) del dr. M. nell’ambiente giudiziario bolognese, soprattutto giuslavoristico".

Sennonchè la scarsa rilevanza de fatto va valutata in riferimento a tutto l’ambiente in cui il magistrato svolge le sue funzioni, per i riflessi sulla fiducia e considerazione che il magistrato ivi gode.

Segnatamente, quanto ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, rileva non solo la considerazione degli avvocati, ma anche quella delle parti, che subiscono direttamente gli effetti, di tali ritardi, con conseguenti riflessi sull’opinione generale di efficienza del servizio svolto.

7. Pertanto va rigettato il primo ed il secondo motivo al ricorso ed accolto il terzo. Va cassata, in relazione, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo.

Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia per nuova decisione alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, in diversa composizione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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