T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 11-02-2011, n. 374 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’associazione ricorrente otteneva nel 1992 dall’Assessorato Enti Locali della Regione Sicilia un contributo di L. 1.600.000.000, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 87/1981, per la realizzazione di una casa di riposo per anziani nel comune di Trecastagni, con l’obbligo di trascrizione nei registri immobiliari del vincolo trentennale di destinazione dell’immobile ai fini assistenziali degli anziani, nonché di iscrizione all’albo regionale delle istituzioni assistenziali e di stipula di apposita convenzione con il Comune di Trecastagni.

Realizzata la struttura, con contratto del 24.06.1999 la ricorrente la concedeva in locazione alla Korus s.r.l., ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo di adibire l’immobile a centro sanitario per l’assistenza agli anziani e residenza sanitaria assistita, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

L’ Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali con l’impugnata nota n. 1874 del 16.09.2003 ha contestato alla ricorrente la violazione delle disposizioni regionali in materia di servizi socio- assistenziali, nonché la violazione degli impegni assunti in sede di richiesta del contributo regionale, diffidandola a rimuovere dette violazioni e ad attuare le condizioni idonee all’impiego della struttura come casa di riposo per anziani, previa iscrizione all’albo regionale ex art. 26 L.R. n. 22/1986 e stipula di convenzione con il Comune di Trecastagni, ed eventualmente con i comuni del territorio etneo.

L’associazione ricorrente ha impugnato l’indicata nota con il primo dei ricorsi in esame, notificato il 21.11.2003 e depositato il 17.12.2003, deducendo vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché di violazione e falsa applicazione delle LL.RR. 87/1981 e 22/1986.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con nota prot. n. 3000 del 10.12.2003, non impugnata, l’Assessorato ha diffidato l’associazione "O.S.C." al "ripristino della struttura a residenza sociale per anziani nella tipologia di Casa di riposo con la stipula di formale convenzione con i comuni del territorio con riassunzione da parte dell’Associazione della gestione diretta del servizio", ed ha assegnato alla ricorrente un termine per l’adempimento, successivamente sospeso con nota n. 67 del 21.01.2004.

Con successivo D.A. n. 98 del 31.01.2007 l’Assessorato ha provveduto alla nomina di un commissario con funzioni ispettive, ed eventualmente sostitutive, nei confronti dell’associazione ricorrente, ai fini del recupero del finanziamento concesso; il Commissario, a sua volta, ha notificato alla società conduttrice dell’immobile, la Korus s.r.l., un atto di diffida al fine di interrompere il pagamento del canone di locazione da parte della società stessa all’associazione ricorrente, preannunciando la successiva comunicazione delle modalità di versamento delle somme direttamente in favore della Regione Siciliana.

L’associazione ricorrente ha impugnato tali atti con il secondo dei ricorsi in esame, deducendo avverso il D.A. n. 98/2007 censure di eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicità e manifesta contraddittorietà, per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, nonché di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e di violazione e falsa applicazione delle LL.RR. 87/1981 e 22/1986, e avverso l’atto di diffida del Commissario del 20.02.2007 censure di illegittimità derivata ed illogicità e carenza di potere.

Si è costituito anche in questo giudizio l’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali, che ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito TAR, chiedendo altresì, nel merito, un declaratoria di infondatezza del ricorso.

Infine, con il D.A. n. 286 del 19.02.2008, l’Amministrazione ha revocato il contributo concesso alla ricorrente nel 1992 ed ha disposto il recupero delle somme erogate, per l’avvenuta violazione da parte dell’associazione degli impegni assunti in sede di richiesta del contributo regionale, in particolare per avere la stessa utilizzato le somme ottenute per finalità non corrispondenti a quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Anche quest’ultimo atto è stato impugnato dall’associazione "O.S.C." con il terzo dei ricorsi in esame, con il quale la ricorrente ha ulteriormente dedotto vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché di violazione e falsa applicazione delle LL.RR. 87/1981 e 22/1986.

L’Assessorato Regionale intimato ha chiesto rigettarsi il ricorso.

All’odierna udienza pubblica i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che sussistono ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustificano la trattazione congiunta dei ricorsi in epigrafe.

Il Collegio ritiene che l’impugnazione proposta sia complessivamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; e ciò a prescindere dai profili di improcedibilità per difetto di interesse dei primi due ricorsi, in dipendenza dell’avvenuta adozione, nelle more del giudizio, del nuovo provvedimento di revoca del contributo, provvedimento che, in quanto "sposta" l’interesse della ricorrente dall’annullamento dei precedenti atti, privi di attualità lesiva, al nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione, produce l’effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione di tali atti.

E’ noto, infatti, che nel processo amministrativo l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto all’esame di eventuali profili di improcedibilità, in quanto attiene al momento fondamentale relativo al corretto instaurarsi del rapporto. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons. Stato, V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).

Oggetto del presente giudizio è la revoca del finanziamento concesso dall’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Autonomie Locali (all’epoca Assessorato Enti Locali), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 87/1981, all’associazione "O.S.C." per la realizzazione di una casa di riposo per anziani nel comune di Trecastagni, nonché il recupero delle somme erogate a tale titolo.

Ritiene in proposito il Collegio che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.

La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema della giurisdizione sulle controversie relative alla concessione e revoca di contributi pubblici o altri incentivi economici, affermando che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi derivante da inadempienze del beneficiario (ex multis recentemente Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; C.G.A. Sicilia, sez. giurisd., 21 settembre 2010, n. 1232; cfr. anche questo TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 16 dicembre 2010, n. 4744).

Tanto premesso, nel caso di specie, l’Assessorato regionale competente ha posto a fondamento dei vari atti di diffida prima, e conclusivamente del provvedimento di revoca del finanziamento, l’inadempimento dell’associazione ricorrente agli obblighi assunti in sede di accesso al contributo.

Risulta infatti che la destinazione attuale della struttura oggetto di contributo a residenza sanitaria assistenziale è diversa da quella di casa di riposo per anziani per la quale il contributo stesso è stato concesso, atteso che le R.S.A., in quanto presidi extra ospedalieri, rientrano nell’ambito dei servizi sanitari e non dei servizi socio assistenziali di natura residenziale, cui appartiene invece la tipologia "casa di riposo".

L’associazione ricorrente, pertanto, sarebbe venuta meno all’impegno di mantenere un vincolo trentennale di destinazione dell’immobile a casa di riposo per il ricovero di anziani autosufficienti, nonché ulteriormente all’impegno di iscrizione all’albo regionale delle istituzioni socio assistenziali istituito dall’art. 26 L.R. n. 22/1986; non risulta infine che abbia stipulato convenzione con il comune di Trecastagni per la riserva di una quota dei posti realizzati in favore di anziani residenti nel medesimo territorio e nei comuni vicini.

La Regione ha altresì rilevato che in questi anni l’associazione non ha realizzato alcuna delle attività assistenziali e di solidarietà sociale statutarie con l’impiego delle somme corrisposte dalla società affittuaria dell’immobile, ed ha contestato alla ricorrente di avere agito "in aperta violazione del disposto legislativo posto a base dell’intervento finanziario regionale".

Si tratta di ragioni concernenti la fase di attuazione dell’intervento e l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dalla erogazione del finanziamento, in relazione alle quali è indubbio che la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186).

L’amministrazione si è, infatti, limitata a constatare il mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal finanziamento, utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato concesso, senza compiere le valutazioni discrezionali tipiche dell’esercizio del potere concessorio.

Da quanto precede discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In base al principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 77 del 5 marzo 2007 ed attualmente codificato nell’art. 11 del cod. proc. amm., la causa deve essere rimessa davanti al giudice ordinario.

Tenuto conto dell’esistenza, al momento della proposizione della domanda giudiziale, di contrasti giurisprudenziali sulla materia, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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