T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 271 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, proprietaria di terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico, con accesso dal numero civico 74 della via San Leonardo in Firenze, ha realizzato alcuni manufatti occorrenti per il ricovero di macchine e di scorte. La stessa ha presentato domanda di condono, ex art.39 della legge n.724/1994, in relazione all’annesso agricolo costruito nel dicembre 1965 e al relativo ampliamento risalente al dicembre 1987.

E’ seguito il parere contrario della commissione edilizia integrata, sull’assunto che "i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogo"; pertanto l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, con atto del 26/2/1996, ha comunicato il predetto parere, esprimendo così il proprio diniego sull’istanza.

Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L.R. n.52/1979, come modificati e sostituiti dalla L.R. n.24/1993, in relazione all’art.32 della legge n.47/1985 e all’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;

2) eccesso di potere per insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria;

3) violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.1497/1939, dell’art.82 del D.P.R. n. 616/1977, integrato e modificato dal d.l. n.312/1985, convertito in legge n.431/1985, e dell’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’assessore all’urbanistica, con l’atto impugnato, si è limitato a dare atto del parere della commissione edilizia integrata, ignorando che l’esercizio del potere di tutela paesaggistica spetta al Sindaco, e non alla predetta commissione, ai sensi della L.R. n.52/1979; aggiunge che il Sindaco avrebbe potuto disattendere il parere di questa e rivolgersi alla giunta regionale, ex art.4, comma 3, della L.R. n. 52/1979.

La censura è infondata.

Il Sindaco di Firenze, con atto del 2/5/1995, ha delegato a ciascun assessore l’adozione di provvedimenti rientranti nelle sue attribuzioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43).

Solo in casi di particolare rilevanza, e sulla base di idonea motivazione, l’organo politico può disattendere il parere della commissione edilizia integrata richiedendo la valutazione della giunta regionale ex art.4, comma 3, della L.R.n.52/1979.

Trattasi di ipotesi eccezionali, in quanto difficilmente ricorrono condizioni tali da indurre il Sindaco o l’Assessore delegato a discostarsi dal giudizio della commissione edilizia integrata, rilevando, ai fini della verifica di compatibilità paesaggistica, non l’esercizio di discrezionalità amministrativa o politica, ma valutazioni tecniche che trovano nelle attribuzioni della commissione stessa la sede appropriata.

Orbene, la circostanza che l’Assessore abbia recepito il parere dell’organo consultivo significa che il primo, secondo quanto avviene normalmente, ha ritenuto che la fattispecie in esame non fosse di particolare rilevanza e che non vi fossero ragioni per chiedere alla Regione l’eccezionale formulazione di un giudizio sostitutivo di quello già espresso in ambito comunale.

Con la seconda doglianza la ricorrente deduce che la motivazione del contestato parere contrario è identica a quella espressa in numerosi altri casi, risolvendosi in un’argomentazione stereotipata e nell’insufficienza di motivazione, rilevante in quanto nella zona in questione esistono altre opere, molto invasive, che hanno ottenuto la sanatoria edilizia.

Il rilievo non può essere accolto.

La contestata valutazione di incompatibilità paesaggistica fa riferimento ai materiali e alle caratteristiche costruttive dell’abuso edilizio, qualificate come temporanee e prive di ogni intento di decoro.

Invero elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori estetici protetti. Inoltre, tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052).

Con il terzo mezzo di gravame la deducente, rilevato che l’atto impugnato e il presupposto parere costituiscono espressioni della potestà autorizzatoria ex art.7 della legge n.1497/1939, richiedente una puntuale motivazione, osserva che l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve valutare anche la possibilità che il manufatto esistente sia reso conforme all’interesse pubblico tutelato, ovvero di rilasciare autorizzazione condizionata alla sostituzione di materiali con elementi dotati di maggiore solidità e decoro.

L’assunto non ha alcun pregio.

L’amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43).

In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da porre a carico della ricorrente.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *