Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 964 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Consiglio di Stato, con la decisione della Quinta Sezione n. 6019/02, accoglieva la domanda del ricorrente riconoscendo allo stesso il diritto all’inquadramento nella qualifica di medico ispettore capo di condotte mediche a decorrere dal 1° luglio 1979, con consequenziali effetti giuridici ed economici.

A seguito di una serie di solleciti venivano effettuati i conteggi e determinati gli importi dovuti, poi liquidati con deliberazione n. 1228 del 22/12/05.

Il ricorrente ha sostenuto la erronea esecuzione, da parte della Azienda Asl Roma C, della decisione rilevando che la somma liquidata non corrispondeva a quella dovuta, sia per errori nei conteggi degli interessi e della rivalutazione, effettuati su somme al netto dei contributi previdenziali e delle imposte e non al lordo, sia per errori nella determinazione delle somme spettanti per sorte che non sarebbe esatta per errato calcolo degli interessi ed anche con riferimento al ritardato pagamento rispetto alla data indicata nella citata delibera.

2. La Sezione, con la decisione n.4772 del 2008, ha ritenuto in parte infondata la pretesa del ricorrente volta ad ottenere la somma dovuta al lordo delle ritenute fiscali.

In relazione agli ulteriori motivi dedotti, concernenti l’esattezza delle somme corrisposte e dei conteggi, ha disposto la nomina di un funzionario designato dal Prefetto di Roma per verificare la sussistenza di eventuali errori nel calcolo di interessi e della rivalutazione sulle somme nette dovute.

Il Commissario ad acta designato dal Prefetto di Roma, Vice Prefetto aggiunto Dottor Antonio Natali, nella relazione depositata in data 28 luglio 2009, ha concluso ritenendo la insussistenza di errori nel calcolo nei conteggi effettuati.

Con memoria portante la data del 25 maggio 2010 il ricorrente ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il Commissario ad acta facendo presente quanto segue:

a) non sarebbe stata presa in considerazione la diversa maggiore somma inizialmente dovuta al ricorrente (359,29 anziché 328,94), differenza che produce un aumento generalizzato di tutte le successive poste;

b) contrariamente a quanto ritenuto dal Commissario ad acta, "nel periodo 1° giugno 198031 dicembre 1994 è necessario prima calcolare la rivalutazione monetaria e poi, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali";

c) i calcoli sarebbero stati effettuati su una errata determinazione temporale sia quanto alla data iniziale del 31.12.1980 sia con riguardo alla data finale dal 30.9.2005.

Ha presentato memoria in data 25 maggio 2010 anche la Azienda Unità Sanitaria Locale RMC concludendo, con dovizia di argomentazioni, per una pronunzia di infondatezza della richiesta del ricorrente.

3. Con ordinanza collegiale n. 304 del 25 maggio 2010 la Sezione acquisiva ulteriori elementi di valutazione da parte del Commissario ad acta già nominato.

Detta relazione veniva depositata in data 14 ottobre 2010.

All’udienza del 30 nov. 2010 la causa veniva assunta per la decisione.

4. Il ricorso per la mancata esecuzione del giudicato non merita accoglimento.

Quanto al punto sub a) (punto 2 della presente sentenza) vanno condivise le considerazioni del commissario ad acta dovendosi considerare che nell’allegato n.1.2. alla sopradetta deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Roma "C" n.1228 del 22.12.2005, nell’ultima colonna a destra, nella riga concernente l’anno 1980, sotto la voce "Differenze retributive", è indicato l’importo di lire 636.924 pari ad euro 328,94 (riportato anche nel prospetto generale di sintesi allegato sub n.1.1 alla citata deliberazione) in quanto differenza stipendiale maturata dall’1.6.1980 al 31.12.1980 per i sette mesi dell’anno successivi alla decorrenza della qualifica superiore. Tale differenza è ivi espressamente riferita a "Stipendio percepito dal 1.6.19807 livello DPR 191/79 (totale lire 6.007.320, composto da stipendio base per lire 3.960.000 ed anzianità per lire 2.047.320) e "Stipendio spettante dall’1.6.1980" (totale lire 7.015.200 composto da stipendio base per lire 4.740.000 e anzianità per lire 2.275.200).

Questi dati stipendiali corrispondono ai livelli retributivofunzionali 7° (parametro 220) ed 8° (parametro 263,33) stabiliti dal DPR 1 giugno 1979 n.191 ("Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali"), nell’art. 19 dell’Allegato n.1 (Ipotesi di accordo di cui all’art.6, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo comma del D.L. 29 dicembre 1977 n.946) e nel successivo Allegato A.

La predetta differenza retributiva iniziale di lire 636.924 (euro 328,94) risulta dai seguenti passaggi logici: individuazione della differenza di retribuzione mensile mediante suddivisione della differenza stipendiale annua in 12 mensilità (lire 1.007.880: 12 mesi); moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero di mesi rilevanti nell’anno (lire 83.990 per 7); addizione al risultato ottenuto dell’ulteriore incremento dovuto alla incidenza della tredicesima mensilità riconosciuta ex art. 17 dell’allegato n.1 al DPR n.191/1979 (lire 83.990 per 7/12).

La relativa formula matematica puo" essere esplicitata nel modo seguente.

(1.007.880:12) per (7 + 7/12) =83.990 per 7 + 83.990 per 7/12 = 587.930 + 48.994 = 636.9924.

6. Relativamente al punto sub b) (punto 2 della odierna sentenza) assume il ricorrente che relativamente al calcolo da effettuare per i crediti di lavoro precedenti alla legge 724 del 1994 gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dello inadempimento fino a quello del soddisfo del creditore.

L’amministrazione ed il commissario ad acta con riguardo a tali calcoli hanno richiamato i criteri di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 che disciplina anche le situazioni anteriori all’1 gennaio 1995; il ricorrente pur citando una diversa giurisprudenza in materia non ha esplicitato in maniera puntuale i motivi per i quali i criteri di calcolo indicati dal sopradetto Decreto sarebbero errati.

7. Relativamente al punto c) il ricorrente si lamenta che i calcoli sarebbero stati effettuati su una errata determinazione temporale sia quanto alla data iniziale dal 31.12.1980 sia con riguardo alla data finale dal 30.9.2005.

Anche tale assunto non merita accoglimento.

Al riguardo deve rilevarsi che l’Allegato 1.1 "Riepilogo importi dovuti per sorte, interessi legali e rivalutazione monetaria", recante la sommatoria degli importi complessivamente dovuti per ogni anno lavorativo successivo alla decorrenza della qualifica superiore, indica nella prima riga, alla prima colonna sinistra, l’anno "1980", in relazione al quale quantifica la voce "somme dovute per sorte" (Euro 328,94, secondo l’importo quantificato nel prospetto di cui all’Allegato n. 1.2 sopradescritto) e, nel prosieguo, le ulteriori voci: "contributi previdenziali (Euro 35,85) e "Irpef a tassazione separata" (Euro 67,41), "importo netto da rivalutazione (Euro 225,68 quale risultante di Euro 328,94 – Euro 35,85 – Euro 67,41), "interessi legali (Euro 313,93) e "rivalutazione monetaria" (Euro 619,66) e, infine, il "totale" (Euro 1.262,53 quale sommatoria seguente: Euro 328,94+ Euro313,93+Euro619,66).

Il predetto importo di Euro 313,93, quale somma degli interessi legali per l’anno 1980, risulta da conteggi analitici illustrati nell’Allegato n. 1.27 che si basa, infatti, sulla sorte capitale di Euro 225,68 (differenza retributiva netta del periodo 1.6.1980- 31.12.1980); anche il predetto importo di Euro 619,66, quale rivalutazione monetaria sulla differenza retributiva netta di Euro 225,68 per l’anno 1980, risulta dai conteggi analitici illustrati nell’Allegato n. 1.16.

Il riferimento dei conteggi, sia nell’Allegato n. 1.27 sia nell’Allegato n. 1.16, nel primo rigo della colonna di sinistra, al periodo "31.12.198031.12.1981" è dovuto alla considerazione che gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla differenza retributiva netta dell’anno 1980 possono decorrere dal momento in cui tale differenza retributiva è maturata nel suo ammontare determinato (Euro 225,68 per il periodo dal 1.6.1980 al 31.12.1980), ovvero dal 31 dicembre dell’anno considerato.

Tanto risulta sia da criteri logico – giuridici sia dal D.M. 1 settembre 1998 n. 352 che, all’art. 2 ("Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria"), al comma 2, prevede "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all’epoca della maturazione del diritto”" altresì facendo riferimento, nel comma 3, alla maturazione del diritto alla percezione; si consideri altresì la previsione di cui all’art. 3 ("Modalità di calcolo") che, al comma 1, prevede: "Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale".

In ordine alla data finale dei conteggi dell’Amministrazione resistente, fissata al 30.9.2005, si osserva che la citata deliberazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C" n. 1228 del 22.12.2005, nel preambolo dà conto del compimento delle fasi procedimentali presupposte di seguito indicate in ordine cronologico: sottoscrizione del dirigente proponente ("con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico") in data 28.10.2005; sottoscrizione del funzionario addetto al controllo di budget ("con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico"), ancora in data 28.10.2005; parere favorevole del Direttore Sanitario in data 16.12.2005; parere favorevole del Direttore Amministrativo in data 22.12.2005.

Il tempo trascorso tra il termine finale dei conteggi (30.9.2005) e la deliberazione n. 1228/2005 (22.12.2005), dovuto al compimento delle fasi del procedimento amministrativo successive alla determinazione tecnica del quantum debeatur, non può pertanto riflettere errori nel contenuto dei prospetti contabili allegati alla citata deliberazione.

8. Liquida al Commissario ad acta il compenso di euro 3.000 (tremila) che pone a carico, tenuto conto dell’andamento della vicenda giudiziaria, per metà alla Amministrazione, per metà al ricorrente.

9. Spese ed onorari della presente fase giudiziale possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente decidendo respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Liquida al Commissario ad acta il compenso di euro 3.000 (tremila) che pone a carico per metà alla Amministrazione, per metà al ricorrente.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *