Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 18-02-2011, n. 6246 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è stato condannato per due ipotesi di furto in abitazione, tra loro avvinte dal vincolo della continuazione: la prima di esse è stata formulata nella forma consumata.

Lamenta il ricorrente che avrebbe dovuto essere configurata la forma tentata del delitto e, pertanto, anche perchè per il coimputato C.P. altra decisione del medesimo tribunale aveva così qualificato la condotta, richiede alla Corte l’annullamento della decisione ancorchè assunta ex art. 444 c.p.p.. il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell’accordo ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento.

Tuttavia, nel caso di specie gli oggetti furono sottratti alla disponibilità del loro titolare e, dopo il relativo impossessamento, trasferiti in altro luogo, esterno alla sfera di vigilanza del possessore (essi furono portati in un appartamento diverso, ancorchè attiguo a quello del proprietario dell’immobile da cui erano stati asportati i beni). Sicchè corretta è la qualificazione del fatto da parte del giudice che applicò la pena al R. ed inammissibile risulta il ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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