Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar per la Campania l’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’attività ricettiva del villaggio turistico denominato S.M. nonchè revocata l’autorizzazione rilasciata in data 22 novembre 1991 per il mancato rinnovo del titolo abilitativo, assumendo la sufficienza, ai fini della permanenza dell’autorizzazione, della dichiarazione di prosecuzione di attività.

Il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che, in applicazione della legge regionale 26 marzo 2003 n. 13 recante disciplina dei complessi turistico- ricettivi all’aria aperta, l’attività ricettiva è sottoposta ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune con validità annuale e con obbligo di rinnovo. Tale disciplina non sarebbe minimamente incisa dalla previsione semplificatoria ed acceleratoria di cui al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 concernente la durata permanente delle autorizzazioni di polizia soggette al diverso regime della dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

Ha quindi respinto il ricorso pur rilevando la sussistenza, in base agli atti di causa, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la prosecuzione dell’attività ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio.

Ha proposto appello l’interessato censurando la sentenza per aver considerato superabile la denunciata violazione delle garanzie partecipative in ragione del contenuto parzialmente vincolato del provvedimento, per aver ritenuto esclusa l’autorizzazione de qua dalla procedura accelerata dell’art. 19 L. n. 241 del 1990, per aver erroneamente ritenuto non sottoposta al d.P.R. n. 311 del 2001 l’autorizzazione, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione della tassa delle concessioni comunali ai sensi dell’art. 51, c. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e della durata annuale dell’autorizzazione in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 9 della legge 29.1.2001 n. 135 in materia di turismo, per non aver considerato che la legge regionale prevedeva (art.8) la proroga mediante semplice vidimazione.

Si è costituito il Comune di Giugliano chiedendo, sia con la memoria di costituzione che con quella conclusionale, la conferma della sentenza di primo grado sul rilievo dell’avvenuta osservanza delle garanzie procedimentali mediante comunicazione notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., confermata dall’avvenuta presentazione da parte del ricorrente di memoria e controdeduzioni; dell’inutilità di osservanza di termini per oneri che l’interessato aveva già affermato di non voler assolvere; dell’inapplicabilità del regolamento di semplificazione relativo alle autorizzazioni disciplinate dal TULPS all’autorizzazione de qua tenuto conto della salvezza espressamente contenuta all’art. 2 lett. a) del d.P.R. n. 311 del 2001 in riferimento alle autorizzazioni la cui durata sia stabilita da altre leggi statali o regionali (nella specie, legge regionale n. 13 del 1993) e per le attività da svolgersi per un tempo determinato; dell’applicazione del regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene e controlli su alimenti e mangimi, che prevede la registrazione delle attività esistenti.

All’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Secondo il primo giudice, la durata dell’autorizzazione rilasciata all’appellante per l’esercizio di attività turistico- ricettiva sarebbe regolata dagli artt. 7 e 8 della Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 che prevedono una durata annuale o stagionale e l’obbligo di rinnovo mediante vidimazione sull’atto originale, previo pagamento della tassa di concessione comunale.

Tale disciplina regionale non avrebbe subito alcuna modifica per effetto dell’entrata in vigore del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 recante la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni di amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza – tra le quali ricadrebbe quella dei Comuni delegati in base al d.P.R. n. 616/1977 in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività turistico- ricettiva – ed, in particolare, del riconoscimento della natura permanente dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 635 del 1940 come modificato dall’art. 2, lett a) del regolamento, atteso che la medesima norma eccettuerebbe dal suo ambito di applicazione le autorizzazioni la cui durata è già stabilita da legge regionale o che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

L’appellante sostiene, di contro, l’applicazione del regolamento di semplificazione ricordando che l’art. 8 subordina la prosecuzione dell’attività alla mera vidimazione dell’istanza che è atto dal punto di vista contenutistico e procedimentale semplificato rispetto all’atto di rinnovo.

Il motivo è fondato.

Occorre, preliminarmente, precisare che, per effetto dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Giugliano in data 22 novembre 1991, il villaggio turistico S.M. è stato autorizzato ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno.

Non avendo il Comune documentato alcuna intervenuta variazione,è quindi da escludersi la natura stagionale dell’autorizzazione con conseguente limitazione della sua durata.

Va poi osservato che l’art. 8 della legge regionale n. 13 del 1993 prevede che il rinnovo dell’autorizzazione in ciascun anno venga effettuato mediante vidimazione sull’atto originale previo accertamento dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale. Non è quindi prescritto alcun adempimento da parte del richiedente il rinnovo atto a comprovare la permanenza dei requisiti dimostrati all’atto della prima autorizzazione né alcuna verifica da parte dell’amministrazione finalizzata alla rinnovazione dell’atto abilitativo. Solo le eventuali variazioni agli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di autorizzazione costituiscono oggetto di apposita comunicazione.

La mancata verifica del possesso di tutte le condizioni cui è subordinato l’esercizio dell’attività ricettiva comporta, ad avviso del Collegio, che alla vidimazione dell’autorizzazione non possa essere riconosciuta la natura di atto di rinnovo, ma di semplice controllo circa l’assolvimento del pagamento della tassa, al pari di quanto avveniva nella vigenza dell’art. 12 l. 21 marzo 1958, n. 326 (su cui v. Cons. St. Sez. IV, 28 febbraio 1986, n. 130).

Tale funzione, peraltro, è venuta meno a seguito dell’abolizione delle tasse sulle concessioni comunali ad opera dell’art. 51, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (recante "Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive").

Pertanto, deve ritenersi che la previsione di un tale tipo di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività turisticoricettiva all’aria aperta,per come disciplinato dall’art. 8 della legge della regione Campania n.13 del 1993, non rientrasse tra le eccezioni al regime semplificato previsto dal d.P.R. n. 311 del 2001 e che, come disposto dalla circolare 19.1.1998, n. 13/E del Ministero delle Finanze per tutti i casi in cui la proroga di efficacia di un atto abilitativo è condizionata all’assolvimento dell’obbligo fiscale del pagamento della tassa comunale, venuto meno per effetto dell’abolizione del tributo, la conoscenza da parte del Comune dell’intenzione dei soggetti titolari di autorizzazioni di proseguire l’attività, potesse essere assicurata dalla presentazione di una dichiarazione di prosecuzione dell’attività, salva, naturalmente, la potestà dell’ente di procedere in ogni momento all’accertamento circa la persistenza dei requisiti necessari per il proseguimento dell’attività.

Sotto questo ultimo profilo, occorre evidenziare che l’ordine di chiusura disposto dal Comune non ha alcuna natura sanzionatoria rispetto all’ accertamento circa il venir meno dei requisiti e dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’attività turistica, tanto che lo stesso Tar ha affermato non esservi alcun ostacolo al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

Nessun rilievo, peraltro, può essere attribuito, nella specie, all’applicazione del regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene e controlli su alimenti e mangimi, che prevede la registrazione delle attività esistenti, poiché l’atto impugnato non contiene alcun riferimento a violazioni della relativa disciplina né è consentito all’amministrazione in sede difensiva di fornire una motivazione integrativa postuma del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 03122010, n. 8410; Sez.VI, 17062009, n. 3973), salvo, anche sotto questo profilo, il potere di provvedere della p.a.

Resta pertanto assorbito l’ulteriore motivo basato sulla avvenuta abrogazione dell’autorizzazione annuale prevista dalla legge regionale in virtù dell’entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) che peraltro non preclude, dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione ai sensi della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3, alle regioni di esercitare in materia di turismo tutte le attribuzioni di cui sono titolari (Corte Costituzionale, 5 giugno 2003, n. 197).

Alla luce dell’accoglimento dei motivi attinenti a vizi sostanziali dell’atto impugnato, appare del tutto superfluo l’esame delle censure attinenti alla violazione da parte del Comune delle garanzie di partecipazione al procedimento, peraltro soddisfatta attraverso la presentazione da parte del ricorrente di specifiche deduzioni nel corso del procedimento culminato nel provvedimento impugnato.

L’appello merita quindi accoglimento con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato.

La novità della questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto,in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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