Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 18-02-2011, n. 6245 Appellabilità e inappellabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma con Ordinanza 18.6.2009 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da I.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che, in data 23.1.2009, lo condannò a pena pecuniaria, non avendo il predetto impugnato anche il capo relativo al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, a cui – pure – era stato condannato.

Il Tribunale ha riqualificato l’impugnazione come ricorso ed ha trasmesso a questa Corte gli atti.

Avverso la citata Ordinanza il ricorso dell’imputato segnala il diverso orientamento della Cassazione in forza dell’applicazione dell’art. 574 c.p.p..

Il ricorso è fondato.

Infatti, sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitone, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l’affermazione di penale responsabilità, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l’art. 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 12.5.2009, Ognibene, CED Cass.244235).

Da tanto discende l’annullamento senza rinvio l’Ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’Ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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