Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-03-2011, n. 7500 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 15 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con M.R., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora.

Il ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2007, è articolato in due motivi.

L’intimata ha depositato controricorso, notificato il 12 aprile 2007, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile perchè nessuno dei motivi contiene la formulazione del quesito di diritto, imposta, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza (16 marzo 2006) dall’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilità.

Anche il motivo, il primo, che in aggiunta alla violazione di legge, denunzia un vizio di motivazione, non contiene l’indicazione del fatto sul quale verte il vizio, nè, tanto meno la spiegazione dovuta del perchè lo stesso è controverso e decisivo.

Il ricorso, quindi è nel suo complesso, inammissibile.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e distrae all’avv.to Roberto Rizzo, dichiaratosi anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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