Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 959 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con convenzione del 7 novembre 1988,qualificata come contratto d’opera e la cui esecuzione si è protratta fino al giugno 1991, il Comune di Ascoli Piceno ha affidato al ricorrente l’incarico relativo all’esame tecnico delle pratiche relative al condono edilizio dietro un corrispettivo calcolato su ogni pratica istruita.

Il ricorrente ha adito il Tar delle Marche per ottenere l’accertamento della natura di pubblico impiego del rapporto instauratosi ed il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante, prendendo a riferimento il trattamento economico di un dipendente di VI livello, oltre accessori di legge.

Il Tar ha dichiarato il ricorso infondato quanto alla domanda di accertamento dell’impiego pubblico, data la nullità delle assunzioni di personale da parte degli enti locali in violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 18 D.L. 10.11.1978 n. 702 convertito dalla legge 8.1.1979, n. 3, ed irricevibile quanto alla richiesta di maggiori somme, per mancata tempestiva impugnazione degli atti che fissavano il trattamento economico e le delibere antecedenti..

L’interessato ha proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza per avere male interpretato la domanda, intesa non già alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ormai cessato, ma all’ottenimento delle retribuzioni spettanti alla stregua di un rapporto di pubblico impiego, come risultante dagli indici rivelatori ricorrenti nella fattispecie. Parimenti erronea sarebbe la decisione nella parte in cui ha ritenuto necessaria la tempestiva previa impugnazione degli atti volti ad instaurare il rapporto.

Si è costituito il Comune di Ascoli Piceno controdeducendo ai motivi di impugnazione.

All’udienza del 30 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

La richiesta di adeguamento del corrispettivo percepito in virtù della convenzione del 1988 si fonda sull’accertamento di un rapporto di lavoro.

Come rilevato, anche di recente, (C.S. V, 25.8.2008, n. 4031, 6.9.2007, n. 4677), con le decisioni dell’Ad. Pl. n. 1, 2 e 5 del 1992, è stato stabilito che la norma dell’art. 5 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, che dispone il divieto di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico concorso e la nullità degli atti adottati in tal senso, deve essere intesa come fondamento dell’impossibilità di accertare che il rapporto di pubblico impiego si è costituito, e ciò indipendentemente dalla sussistenza, in concreto, di quelli che sono stati definiti gli indici rivelatori della rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto rilevanza al fine specifico di tale accertamento.

Pertanto, tale normativa impedisce il riconoscimento di un rapporto di lavoro – anche a tempo determinato- per l’esistenza di una specifica disciplina contraria che esclude ogni riferimento alla diversa disciplina privatistica, che non può trovare applicazione al caso di specie.

Il divieto opera anche nell’ipotesi in cui un’eventuale assunzione sia stata dissimulata sotto forma di contratto d’opera (Cons. St. Sez. V, 12.11.1996, n. 1321), sicchè in alcun modo è possibile aderire alla richiesta dell’interessato, sottostante all’accertamento del diritto alla corresponsione di maggiori compensi, di qualificazione del rapporto come di lavoro pubblico.

Quanto al diritto alla corresponsione di somme, correttamente il primo giudice ha giudicato irricevibile per mancata tempestiva impugnazione il ricorso rivolto contro le statuizioni dell’amministrazione in ordine al tipo di rapporto instaurato, qualificato come incarico professionale, ed al quantum del corrispettivo pattuito che, come più sopra precisato, non può essere in alcun modo riparametrato sulla base di una diversa qualificazione del rapporto, ma va fatto discendere dalla convenzione intervenuta ed interamente eseguita.

L’appello va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,respinge

l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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