Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-03-2011, n. 7499 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 15 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con S.L., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora.

LI ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2007, è articolato in quattro motivi.

L’intimata ha depositato controricorso, notificato il 17 aprile 2007, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile perchè nessuno dei motivi contiene la formulazione del quesito di diritto, imposto, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza (16 marzo 2006) dall’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilità.

Anche i due motivi che denunziano un vizio di motivazione, il primo e la seconda parte del secondo, non contengono l’indicazione del fatto sul quale verte il vizio, nè, tanto meno la spiegazione dovuta del perchè lo stesso è controverso e decisivo.

Il primo motivo, in particolare, che denunzia esclusivamente un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, non pone un problema di motivazione in ordine ad un fatto, ma una questione di diritto.

Questione relativa alla formazione del giudicato in presenza di un atto di appello che con riferimento ad un tema in discussione, non formula un motivo specifico, ma rinvia a quanto sostenuto in memoria di costituzione. Si tratta di una denunzia di (pretesa) violazione di legge, priva, come le altre di quesito di diritto.

Il ricorso, quindi è nel suo complesso, inammissibile.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 25,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e distrae all’avv.to Roberto Rizzo, dichiaratosi anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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