Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-03-2011, n. 7498 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 16 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con C.M., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora. Il ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2007, è articolato in cinque motivi. Il C. ha depositato controricorso, notificato il 17 aprile 2007. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Nessuno dei cinque motivi del ricorso di Poste italiane contiene la formulazione del quesito di diritto, imposta, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza (16 marzo 2006), dall’art, 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilità. Anche l’unico motivo, il secondo, che, in aggiunta ad una violazione di legge, denunzia un vizio di motivazione, omette di specificare qual è il fatto sul quale verte il vizio, e perchè lo stesso è controverso e decisivo.

Il ricorso, quindi è nel suo complesso, inammissibile. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 25,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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