Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 956 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla C.I.A. s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione da parte dell’Autorità Portuale di Trieste alla S. S. s.r.l. della pulizia stradale nell’area del porto, della raccolta dei rifiuti e lo smaltimento presso le discariche autorizzate.

Il TAR ha ritenuto che la aggiudicataria non aveva osservato la prescrizione di cui all’art. 41 n. 9 del capitolato, secondo cui le concorrenti dovevano presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dal d.l. 9 novembre 1993 n. 443, successivamente reiterato, quanto allo svolgimento dell’attività di trasporto e trattamento dei rifiuti destinati al realizzo.

L’Autorità Portuale di Trieste ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

C.I.A. s.r.l. si è costituita ed ha presentato memoria per sostenere la infondatezza dell’appello.

SEA S. s.r.l. ha chiesto con memoria l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata rimessa in decisione
Motivi della decisione

Come accennato sopra, l’appello tende a sostenere la legittimità della ammissione alla gara per la pulizia delle aree del porto di Trieste con raccolta di rifiuti e smaltimento presso le discariche autorizzate di una impresa che non aveva presentato la documentazione prevista dall’art. 41 punto 9 del capitolato, consistente l’avvenuto espletamento degli obblighi di cui al d.l. 9 novembre 1993 n. 443, non convertito in legge nei termini, più volte reiterato, e i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575. Si tratta di normativa espressamente riferita alla disciplina delle attività di riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

L’Ente appellante ribadisce la tesi, già sostenuta in primo grado, che la mancata osservanza della clausola suddetta è stata giustamente ritenuta ininfluente perché il d.l. n. 443 del 1993 poteva legittimamente ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sicché la documentazione relativa alla iscrizione all’albo nazionale degli smaltitori di cui all’art. 30 del detto decreto n. 22, poteva ritenersi assorbente di ogni altro adempimento.

Il TAR, in base ad esaustiva disamina della censura, l’ha accolta, disattendendo la posizione dell’Ente con argomentazioni che meritano integrale conferma e cui è lecito fare rinvio in ossequio al dovere di sinteticità ci cui all’art. 74 c.p.a..

Basterà osservare, in questa sede, che la legge di gara è stata adottata a pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, quando ancora non era entrata in vigore la normativa secondaria attuativa della nuova disciplina enunciata dal "decreto Ronchi".

In tale situazione, non poteva non essere osservato il disposto di cui all’art. 30, comma 8, di tale testo, secondo cui, come rilevato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste nel parere del 21 maggio 1998, reso all’Autorità Portuale appellante, fino alla emanazione dei decreti previsti dal comma 6, debbono continuare ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Vi è poi da considerare che non è contestabile, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di richiedere alle imprese concorrenti degli adempimenti ulteriori rispetto a quelli strettamente imposti dalla legge, quando sono destinati a presidiare interessi pubblici di particolare rilievo.

A questo riguardo va tenuto presente che l’art. 40 punto 9, del Capitolato ha richiesto la documentazione afferente ad una attività peculiare e non coincidente, sebbene connessa, con il servizio di pulizia, ossia quella di stoccaggio e recupero di rifiuti a fini di nuova utilizzazione, che già all’epoca dei fatti assumeva un rilievo significativo nella normativa europea e nazionale, sicché la relativa clausola non appare affetta da vizi di illogicità ragionevolezza.

Né può essere taciuto, in fine, l’ineludibile efficacia del principio di par condicio, da cui doveva discendere l’esclusione dell’impresa che aveva omesso la documentazione richiesta.

L’appello, pertanto, va rigettato, ma sussistono ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

compensa le spese del presente grado;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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