Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-03-2011, n. 7496 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 17 marzo 2006, che ha respinto l’appello proposto nei confronti della decisione di primo grado che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto a tempo determinato con O.M..

La O. venne assunta il 4 ottobre 2002, per il periodo 5 ottobre – 31 dicembre 2002, La clausola oppositiva del termine richiamava i processi mobilità previsti da una serie di accordi con i sindacati. Poste ha prodotto tutti gli accordi, compreso l’ultimo che ha portato il termine al 30 novembre 2002. La sentenza appellata ha deciso per la nullità del contratto ritenendo la mobilità esaurita nell’estate 2002, e ha condannato Poste italiane al pagamento delle retribuzioni dalla data del deposito del ricorso giudiziario.

Poste italiane propone sei motivi di ricorso. La O. non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo si denunzia un vizio di motivazione in ordine al fatto, posto dalla Corte a fondamento della decisione, costituito dall’esaurimento nel giugno 2002 della mobilità interna. Si tratta di una questione di merito attinente alla interpretazione dei contratti collettivi allegati al ricorso. La Corte ha motivato in modo privo di contraddizioni e sicuramente sufficiente, il che chiude ogni discorso, perchè si è in presenza di una valutazione di merito sostenuta da adeguata motivazione e quindi incensurabile in Cassazione. Peraltro, appare opportuno sottolineare che, come rilevato dalla Corte, la lavoratrice venne assunta quale portalettere ("per sostenere il livello del servizio del recapito") e che gli accordi collettivi per tale tipo di attività danno atto di processi di trasferimenti e mobilità interna esauritisi nel giugno luglio 2002 e quindi prima della assunzione della O. (4 ottobre 2002) (cfr. in particolare il verbale d’accordo allegato n. 8 al ricorso per cassazione di Poste italiane in cui si da atto che i processi relativi al recapito si sono conclusi al 30 luglio 2002).

Gli ulteriori riferimenti ai contratti collettivi richiamati da Poste, invece, concernono i servizi di sportelleria e quindi non rilevano nel caso in esame.

Il secondo motivo, che censura la decisione per aver ritenuto troppo ampia e generica la clausola contrattuale, rimane assorbito, in quanto concerne un ulteriore motivo di nullità della clausola di apposizione del termine, che perde rilievo a fronte della affermazione della nullità della stessa per le ragioni esaminate con riferimento al primo motivo.

Con il terzo motivo si pone la questione delle sanzioni, sostenendo la tesi per cui, in presenza di una clausola di apposizione del termine illegittima, la sanzione non può essere la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, perchè il D.Lgs. n. 368 del 2001 non contiene una disposizione specifica in tal senso. La tesi è stata esaminata e dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza 21 maggio 2008, n. 12985 ( D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine).

Rispetto alle articolate argomentazioni di quella decisione, alle quali si rinvia, la società ricorrente non apporta elementi nuovi, neanche in sede di memoria (largamente posteriore a quella fondamentale sentenza, richiamata anche dalla Corte costituzionale in senso adesivo).

Con il quarto motivo si censura la decisione in ordine al termine di decorrenza del diritto alle retribuzioni, assumendo che la Corte avrebbe errato nell’indicarlo in relazione al ricorso introduttivo.

Il ricorso sul punto è inammissibile perchè privo di autosufficienza, in quanto censura l’interpretazione data dalla Corte al contenuto del ricorso introduttivo, assumendo che non poteva evincersene una messa a disposizione delle energie lavorative, senza riportarne il contenuto.

Con il quinto motivo si denunzia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza ha respinto l’eccezione di "aliunde perceptum" senza svolgere istruttoria sul punto richiesta dalla società (interrogatorio e assunzione di idonea documentazione).

Il motivo è inammissibile, perchè è aspecifico, in quanto denunzia vizi di motivazione inconciliabili tra loro (una motivazione non può al tempo stesso mancare ed essere contraddittoria o insufficiente), non individua il fatto su cui la motivazione è viziata e, nella concreta esposizione, denunzia violazioni di legge in ordine alla mancata istruttoria sul punto, senza peraltro formulare i relativi quesiti.

Il tema è riproposto con il sesto motivo come violazione di legge, sul presupposto che la prova era stata richiesta con "relative istanze". Ma tali istanze non vengono riprodotte, in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Anche questo motivo, pertanto, è inammissibile.

Con la memoria, Poste italiane chiede l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5. La richiesta non può essere accolta perchè il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno non è stato oggetto di specifici ed ammissibili motivi di ricorso. E’ quindi passato in giudicato (Cass. 3 gennaio 2011, n. 65, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di rapporto di lavoro a termine, l’applicazione retroattiva della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, -il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità onnicomprensiva" compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, prevista dal successivo comma 7 del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito dell’impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest’ultima una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto).

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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