Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 18-02-2011, n. 6159 Ricorso del P. M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il p.g. presso la corte di appello di Ancona ricorre per cassazione, ai sensi degli artt. 606 e 608 c.p.p., avvero la sentenza 12.11/21.12.2009 del tribunale della stessa città, nella parte in cui, nel determinare la pena inflitta ad M.A.S. per il reato di illegale ingresso tentato nel territorio dello Stato di n. 9 cittadini extra-comunitari – D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 12, comma 1, lett. a) e d) e commi 3 bis e 3 ter, lett. B) e succes. modif.- reato peraltro in continuazione al delitto di aver fatto uso di un passaporto falso per la propria identificazione – ex art. 489 c.p. – cadeva nell’errore di calcolo per la determinazione della pena pecuniaria, edittalmente prevista, per il tentativo di ingresso abusivo, in maniera fissa in 15.000 Euro per ogni persona. Per essere nove i cittadini extra-comunitari di cui si era tentato l’ingresso abusivo la pena pecuniaria doveva ammontare a 135.000 e non invece, come statuito in sentenza, a 125.000.

L’annullamento per questa parte della sentenza dovrà essere operato senza rinvio, essendo nei poteri della corte procedere al calcolo aritmetico della pena complessiva della sola pena pecuniaria, che di conseguenza deve determinarsi in Euro 92.000 (pena base anni 5, mesi sei di reclusione ed Euro 136.000 di multa, diminuita di un terzo per le generiche ad anni 3, mesi 8 ed Euro 91.000, aumentata per la continuazione ad anni quattro di reclusione ed Euro 92.000 di multa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in Euro 92.000,00 (novantaduemila) di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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