Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 955 Mandato alle liti Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. G.E.C. per l’annullamento della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento di 11 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi presso il Comune di Milano – Categoria D1.

Il TAR ha ritenuto che l’oggetto del contendere esulasse dalla giurisdizione amministrativa in quanto riferito ad una progressione verticale nell’ambito di un rapporto di lavoro privatizzato, e come tale attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il sig. C. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

L’appellante ha presentato memoria.

Si è costituita altresì la contro interessata signora Bianca Coiatelli eccependo la nullità dell’atto di appello e chiedendone, comunque, il rigetto.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va esaminata preliminarmente l’eccezione di nullità dell’appello avanzata dalla controinteressata.

Si fa rilevare che l’atto risulta privo di valida procura alla lite, posto che nel dattiloscritto redatto a margine l’appellante conferisce il mandato difensivo all’avv. Nyranne Moshi ma non all’avv. Daniela Palmieri, menzionata nell’epigrafe, mentre la certificazione di autenticità della firma in calce al mandato è sottoscritta appunto dall’avv. Palmieri, da ritenere priva di mandato. E’ la stessa avv. Palmieri, inoltre, a sottoscrivere l’atto di appello.

L’esame della documentazione in atti conferma in punto di fatto gli elementi addotti.

L’appellante non ha svolto sul punto alcuna replica, né è comparso alla pubblica udienza.

L’eccezione è fondata.

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III civ. 18 maggio 2005 n. 10388), la mancanza della procura all’avvocato che sottoscrive il ricorso ne determina l’inammissibilità.

L’appello pertanto va dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, lo dichiara inammissibile;

compensa integralmente le spese;

orina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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