Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 18-02-2011, n. 6240 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha subito sequestro di merce (n. 500 "cover" di telefoni cellulari) disposto per iniziativa della Polizia Giudiziaria di Venezia (Polizia doganale operante presso il varco doganale di Venezia).

Il PM presso il Tribunale di Venezia ha convalidato il sequestro ravvisando negli oggetti il corpo dei reati di cui agli art. 473 e 474 c.p..

L’istanza di riesame è stata respinta dal Tribunale di Venezia con Ordinanza del 21.9.2010 ed avverso quest’ultima ha interposto ricorso la difesa del V. dolendosi dell’erronea motivazione con la quale è stata pretermessa la rilevanza circa la carenza dell’elemento soggettivo segnalata dalla difesa ed, in generale, sui profili avanzati dalla difesa che segnalavano l’illegittimità del provvedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato ed è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Nozione che comprende anche i vizi della motivazione, a condizione che la lacuna giustificativa sia radicale, tale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Nel caso in esame non è dato riscontrare nulla di tutto questo:

correttamente il provvedimento analizza l’estraneità dell’accertamento sull’elemento soggettivo in fase di riesame del provvedimento adottato, in aderenza all’insegnamento delle Sezioni Unite per cui non vi è materia per una indagine sulla esistenza degli indizi di colpevolezza, nè per una valutazione della loro rilevanza ai fini del giudizio prognostico anticipato sulla responsabilità di un determinato soggetto in relazione ad uno o più reati allo stesso attribuiti.

La verifica della legittimità del provvedimento deve, quindi, esaurirsi nell’ambito dell’accertamento, incidentale e provvisorio, dell’esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato, senza pertanto riguardare l’elemento psicologico del reato e la ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta attribuita dall’accusa alla persona indagata si sarebbe dovuta definitivamente manifestare (Cfr. Cass. Sez. Un., 24 marzo 1995, Barbuto).

Del pari congrua è la motivazione sulle espresse esigenze di indagine e sulla tempestività del provvedimento di convalida.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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