Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla società G. s.a.s. di F.C. e Partners per l’annullamento di provvedimenti con i quali il Comune di Pozzuoli accertava che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande veniva svolta incorrendo in trasgressione dei limiti stabiliti con le autorizzazioni n. 1280 e n. 1281 del 2001. Più specificamente nei verbali di sopralluogo si rilevava che veniva utilizzato illegalmente il giardino adiacente ai locali siti in via Umberto I n. 51/A, individuati nei provvedimenti autorizzatori, che le porte di accesso a tali locali non erano tenute chiuse e altro. Il Sindaco, pertanto, aveva disposto la cessazione immediata dell’attività svolta nel detto giardino, nonché, a titolo di sanzione per le 9nfrazioni riscontrate, la sospensione dell’attività per un periodo di sette giorni.

La G. ha proposto appello per la riforma della sentenza.

Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.La doglianza tende a dimostrare l’erroneità della sentenza di primo grado, osservando che dalla prescrizione, contenuta nei provvedimenti autorizzatori, di tenere chiusa la porta di accesso dai locali all’adiacente giardino non poteva desumersi il divieto di utilizzare per l’attività di somministrazione autorizzata anche il detto giardino.

Si aggiunge che l’area del giardino era compresa nella planimetria allegata alla domanda di volturazione delle preesistenti autorizzazioni per gli stessi locali.

2. La censura è infondata.

Si osserva in primo luogo che appare pienamente condivisibile la motivazione della sentenza nella parte in cui deduce dalla prescrizione di tenere chiusa la porta di accesso al giardino la chiara delimitazione dello spazio in cui si intendeva assentire lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso provvedimento impugnato, del resto, collega all’infrazione alla suddetta prescrizione l’ordine di cessare l’attività nell’area del giardino retrostante i locali.

Ma neppure può trarsi argomento di segno contrario dalla circostanza che la società aveva presentato, in allegato all’istanza di volturazione, una planimetria comprensiva dello spazio aperto adiacente.

Il contenuto dell’autorizzazione, infatti, non può che essere stabilito in base al contenuto del provvedimento medesimo, che nella specie contraddice l’asserzione dell’appellante.

L’autorizzazione n. 1280 indica che la superficie del locale considerato nel provvedimento è di mq 49,00; l’autorizzazione n. 1281 menziona una superficie di mq. 32,93.

Si tratta evidentemente dei soli spazi coperti, posto che il solo giardino misura da solo una superficie superiore alla somma di quelle summenzionate.

3. Con diversa doglianza l’appellante lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, deducendo che non gli sarebbe stata data notizia dell’avvio del procedimento pregiudizievole.

La censura è palesemente infondata.

La stessa appellante ha depositato nel corso del giudizio di primo grado gli "scritti difensivi ex art. 18 l. n, 689 del 1981" con i quali ha esposto le proprie ragioni al comune in merito alla infrazione, contestata con verbale dei VV.UU. del 16 maggio 2005, della prescrizione di non svolgere l’attività autorizzata nel giardino adiacente.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese debbono essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

condanna la G. s.a.s. di F.C. e Partners al pagamento in favore del Comune di Pozzuoli delle spese di entrambi gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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