Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 18-02-2011, n. 6239 Giudice competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono inquisiti ai sensi dell’art. 617 quinquies, per avere – come accertato il (OMISSIS) – installato marchingegni atti ad intercettare le operazioni di "Bancomat" presso lo sportello ATM del Credito Cooperativo di (OMISSIS).

Il Tribunale della Libertà di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dai predetti ed avverso l’Ordinanza 27.8.2010 del giudice cautelare ed essi hanno personalmente interposto ricorso avverso il provvedimento eccependo la natura tentata della violazione commessa, sì che la misura risulta incompatibile ai sensi dell’art. 280 c.p.p., in ragione della sanzione edittalmente prevista per la fattispecie incriminatrice.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e sono rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La natura di reato di pericolo dell’art. 617 quinquies c.p. non esclude l’ipotesi tentata (cfr. per es. Cass. pen., sez. 6, 13 febbraio 1995, Ciccarone). Onde l’infondatezza, anche in linea astratta, dell’impugnazione.

Ma la situazione in esame non necessita la ricerca del tentativo, poichè la condotta ascritta ai prevenuti ha rinvenuto consumazione.

La norma, infatti, prevede che l’azione illecita si configuri con l’"istallazione", operazione portata a termine dai ricorrenti.

Nè giova ad essi il richiamo all’ipotesi della condotta furtiva, sorvegliata da telecamere o da agenti di Polizia Giudiziaria, poichè nel delitto di furto l’elemento caratterizzante che determina la realizzazione del delitto è l’impossessamento della cosa con sottrazione del bene alla sfera di sorveglianza del possessore, atto che segna il momento consumativo del delitto di furto.

Nel caso in esame non è dato ravvisare siffatta articolazione della fattispecie punitiva, essendo sufficiente la collocazione dei marchingegni atti all’intercettazione dei dati. Azione portata a termine dai ricorrenti.

Di tanto l’Ordinanza impugnata ha dato correttamente ragione con motivazione adeguata ed aderente ai principi di diritto del nostro ordinamento.

Si delega la Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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