Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 18-02-2011, n. 6164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 8 febbraio 2006 del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, appellata da S.S. V., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, alla pena di mesi tre di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito e convertita nella sanzione pecuniaria di Euro 3.420 di multa, in quanto responsabile del reato di minaccia all’agente di polizia municipale di (OMISSIS) G.A., ex art. 336 cod. pen., al quale, dopo avere buttato in faccia al predetto agente un verbale di contravvenzione al codice stradale, aveva rivolto la frase "la cosa la devi sistemare tu; se non la sistemi tu, ti sistemo io una volta per tutte; bada di non farmi arrivare niente a casa se no te ne accorgi cosa ti succedo" (in (OMISSIS)).

2. Ricorre personalmente per cassazione l’imputato, denunciando, con un unico motivo, sotto due profili, la erronea applicazione della legge penale, osservando in primo luogo che l’originaria contestazione era riferita al diverso reato di cui all’art. 337 cod. pen., e che egli si era trovato nella impossibilità di difendersi con riferimento alla diversa ipotesi di reato ritenuta dal Tribunale.

In ogni caso il fatto doveva essere qualificato semmai come minaccia ex art. 612 cod. pen. o come ingiuria ex art. 594 cod. pen., non perseguibili per mancanza di querela.
Motivi della decisione

1. Il secondo motivo, che ha natura assorbente, appare fondato.

2. Perchè sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 336 cod. pen., occorre che la condotta posta in essere dall’agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell’assolvimento dei propri doveri d’ufficio, tale non potendo dirsi una reazione del privato genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza idonee a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

potendo in tal caso essere configurabile il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., perseguibile a querela.

Nella specie, la espressioni usate dallo S. – "ti sistemo io" o "se no te ne accorgi cosa succede" – appaiono all’evidenza mera espressione di uno stato d’ira, non idonee, secondo una ragionevole valutazione delle circostanze del caso concreto, a rendere prospettabile una realizzazione di una qualche conseguenza dannosa a carico del pubblico ufficiale.

3. Consegue che, dovendo il fatto essere qualificato come minaccia semplice, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto di procedibilità.
P.Q.M.

Qualificato il fatto come minaccia, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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