Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 948 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2414/2010 il Tar per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto dalla L. s.p.a. avverso il provvedimento emanato dal Direttore Regionale della Direzione Sanità – Settore Assistenza Specialistica Ospedaliera – della Regione Piemonte in data 28 gennaio 2010, prot. n. 3081/DB2005, con cui era stato trasmesso e fatto proprio il parere non favorevole, espresso dal Direttore generale dell’ASL TO 1, al trasferimento del punto prelievo della Società ricorrente da C.so Umbria n. 14, Torino a Via Bainsizza n. 4F, Torino.

La L. s.p.a. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica della legittimità del diniego, opposto dalla Direzione sanità della Regione Piemonte alla richiesta della L. s.p.a., titolare di laboratorio di analisi, di trasferire un proprio punto di prelievo all’interno della città di Torino.

Il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il diniego, rilevando che:

a) sussiste il potere dell’amministrazione di negare il trasferimento dei punti di prelievo per analisi mediche, che è soggetto ad autorizzazione;

b) le valutazioni rimesse all’amministrazione in sede di autorizzazione riguardano anche il "dimensionamento" e il coordinamento della "rete regionale";

c) la Regione ha correttamente dato rilievo alla sufficienza dei punti di prelievo già esistenti nel bacino di utenza dell’ASL TO 1, essendo irrilevante il mancato raggiungimento del parametro di un centro ogni 15.000 abitanti, fissato dal punto 2.6 dell’Allegato C della d.G.R. 1° agosto 2008, n. 989422, tenuto conto del carattere meramente indicativo di tale criterio.

L’appellante contesta tali statuizioni, deducendo che l’art. 5 della L.R. Piemonte n. 55/1987 consente che ogni soggetto titolare di laboratorio di analisi possa avere due punti prelievo, che possono essere ubicati ovunque e che è errata la valutazione effettuata dall’amministrazione circa la sufficienza dei punti prelievo esistenti.

Il primo motivo è fondato.

Non è in contestazione la necessità dell’autorizzazione per il trasferimento di un punto prelievo, ma i presupposti in base ai quali l’autorizzazione può essere negata.

L’appellante correttamente richiama l’art. 5 della L.R. n. 55/1987 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi), che disciplina appunto i punti prelievo e stabilisce che "Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione".

Rientra, quindi, nella facoltà dei titolari di laboratorio individuare due punti prelievo, ovunque ubicati e, in questo caso, le valutazioni rimesse all’amministrazione in sede di autorizzazione non attengono alla compatibilità con i punti prelievo già esistenti e al fabbisogno dell’area di riferimento, ma possono riguardare solo l’idoneità sanitaria della struttura.

Con l’impugnato diniego l’amministrazione ha, quindi, opposto all’istanza della ricorrente ragioni, che non dovevano essere oggetto di valutazione, supportate peraltro da dati di fatto non del tutto esatti (il numero complessivo dei punti prelievo è stato erroneamente indicato in 34, mentre quelli effettivi aperti a tutti sono 29) e senza neanche tenere contro del rapporto punti prelievo / popolazione, fissato dalla stessa Regione con d.G.R. 1° agosto 2008, n. 989422 (uno ogni 15.000 abitanti; anche ammettendo il carattere solo indicativo di tale parametro, manca una adeguata motivazione sull’esigenza di discostarsi dallo stesso).

Tali ultime considerazioni dimostrano la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, anche se – come già detto – non sussisteva il potere della Regione di negare il trasferimento del punto prelievo per ragioni di contenimento di tali punti in una determinata zona.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati.

Alla soccombenza seguono le spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, annullando i provvedimenti impugnati.

Condanna in solido la Regione Piemonte e l’ASL TO 1 alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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