REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
dell’11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
«Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e
prevenzione»
1. All’art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo
il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata
nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante
dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e’ destinata
allo sviluppo e al miglioramento dell’attivita’ svolta dai servizi
dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale
del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia
di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per
teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione
subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella
pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla
giunta regionale.».
2. Il comma 3, dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007,
n. 23 e’ sostituito dal seguente:
«3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge
regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e
le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di
cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli,
rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP,
SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al
controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici
generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.».

Art. 2 Modifiche all’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da piu’ contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.».

Art. 3 Introduzione dell’art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). – 1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). – 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita’, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate. 2. Le modalita’ di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d ‘intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle universita’, nonche’ alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che da’ attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.». 2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente comma: «3-ter. Qualora in conformita’ a quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 2, venga costituita l’azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B e’ automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.». 2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati gia’ sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l’adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0110 «Prevenzione e protezione ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’UPB di entrata E0045 «Altre sanzioni amministrative», ai sensi del comma 4, dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 7 agosto 2009 GALAN (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0628&tmstp=1264493453584

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