Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7487 Annullabilità del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Nel corso del 1991, C.G., insieme alla moglie L.B.C., donò alla figlia A. il danaro occorrente per l’acquisto di una villa con circostante terreno in (OMISSIS).

Perfezionato l’acquisto, i genitori furono accolti dalla figlia nella villa, che venne destinata a casa familiare.

2. – Avendo in data 17 novembre 1997 ricevuto formale diffida dalla figlia a lasciare libera l’abitazione e a traslocare in altro alloggio, C.G. l’ha convenuta in giudizio, instando per la revoca della donazione per l’ingiuria grave subita, e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di comproprietà sull’immobile nella misura del 50% e la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Si è costituita la convenuta C.A., resistendo.

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza in data 13 marzo 2002, ha respinto le domande.

3. – La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 settembre 2004, ha rigettato il gravame del C.G..

3.1. – La Corte territoriale ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi dell’ingiuria grave, prevista dall’art. 801 cod. civ. quale causa di revocazione della donazione, perchè le risultanze processuali hanno dimostrato che la richiesta di rilascio dell’immobile derivò dalla situazione di intollerabile conflittualità tra il C.G. e la moglie L.B. (a propria volta donante, per la quota di metà, del danaro necessario per l’acquisto dell’immobile), entrambi residenti nello stesso. La Corte di Genova ha altresì sottolineato: che, quando la figlia inviò al padre la lettera con la quale lo invitava a rilasciare l’immobile, la coniuge aveva già iniziato, da alcuni mesi, il procedimento di separazione personale con addebito; e che in sede di provvedimenti provvisori, pronunciati all’udienza presidenziale di separazione tenutasi il 10 dicembre 1997, la casa familiare fu assegnata alla moglie ricorrente.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 settembre 2005.

L’intimata ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 801 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente sostiene che, avendo la donataria intimato al donante di lasciare l’alloggio oggetto della liberalità, gli estremi dell’ingiuria grave non sarebbero ostacolati dalla valutazione della sussistenza delle motivazioni che indussero la figlia ad inoltrare la diffida. La richiesta di allontanamento del padre, privo di adeguati redditi e di sistemazioni abitative, dalla villa oggetto di donazione costituirebbe, di per sè, ingiuria grave, e non vi sarebbe spazio per interpretazioni giustificatrici capaci di eliderne il disvalore morale.

1.1. – Il motivo è infondato.

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cass., Sez. 2^, 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2008, n. 14093; Cass., Sez. 2^, 24 giugno 2008, n. 17188).

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la Corte del merito, quando, con logico e motivato apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, ha escluso che ricorrano gli estremi di detta figura di ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il danaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna, destinato a casa familiare.

Un siffatto comportamento, infatti, è stato congruamente valutato dalla Corte d’appello non come manifestazione di un atteggiamento di disistima delle qualità morali del padre donante o di mancanza di rispetto nei suoi confronti, nè come un affronto animoso contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento della figlia donataria; bensì come presa d’atto, da parte di costei, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale, e, quindi, del sopravvenire di una condizione tale da rendere incompatibile, allo stato, la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata con il danaro ricevuto in liberalità. 2. – Il secondo mezzo denuncia omessa ed insufficiente motivazione.

La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare tutte le circostanze del caso concreto, vale a dire: (a) che il C.G. era privo di adeguati redditi e di sistemazioni abitative alternative; (b) che la villa oggetto di donazione, essendo strutturata su più piani, avrebbe consentito allo stesso di continuare a vivere in un’altra ala della medesima, seppure separatamente dalla moglie; (c) che l’alloggio della villa occupato dal donante era stato locato a terzi.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si limita ad asserire che la sentenza impugnata non avrebbe colto tutti gli elementi della vicenda, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta nè trascrive il contenuto delle risultanze processuale che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare o avrebbe male interpretato.

E’ evidente, pertanto, che il motivo di ricorso finisce con il risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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