Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 18-02-2011, n. 6235 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per l’accoglimento.
Svolgimento del processo

A seguito dell’appello del PM. avverso l’Ordinanza del GIP di Treviso, resa il 21.6.2010, il Tribunale del riesame di Venezia riformava, con Ordinanza 20.7.2009, il primo provvedimento e sostituiva l’originario obbligo di dimora nella misura cautelare carceraria che veniva applicata a M.S., a R., a D.P. ed ad P.A., soggetti di indagine (unitamente ad altro imputato per cui risulta – in precedenza – disposto rinvio della trattazione della sua posizione) in relazione ai reati di tentato furto pluriaggravato nonchè di detenzione e di porto di arma.

La vicenda consiste nell’arresto, il (OMISSIS) in flagranza di reato degli attuali ricorrenti (nonchè di tal D. D.). Essi furono sorpresi mentre, dopo avere infranto la vetrina del Supermercato "(OMISSIS)", con il volto travisato da passamontagna, avevano fatto esplodere un ordigno nei pressi della cassaforte, senza tuttavia riuscire ad aprirla. La condotta era stata realizzata sotto gli occhi dei verbalizzanti che, ad insaputa dei ricorrenti, erano accorsi sul luogo, allertati dal rumore dello scoppio.

A seguito dell’arresto, era disposta perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento di bombole di gas, di filo elettrico per l’innesco.

Gli arrestati rendevano ampia confessione in sede di interrogatorio avanti al GIP. Il ricorso interposto avverso il provvedimento del giudice lagunare si duole:

– P.:

carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, senza migliore dimostrazione, il giudice cautelare postula la necessità di controlli assidui nei confronti del prevenuto, essendo – d’altra parte – ovvio che la misura della carcerazione è l’unica che elimina la probabilità di commissione di nuovi fatti o di tuga, sicchè la motivazione deve dispiegarsi oltre questo livello, tramite l’analisi della personalità del prevenuto; mancante è, ancora, l’analisi della singola posizione del P., considerata unitamente, ma in guisa indistinta, con le altre, mentre:

– l’esito negativo della perquisizione domiciliare;

– l’assenza di una propria automobile;

– i precedenti risalenti;

– la confessione resa;

attestavano l’occasionalità della condotta, senza preordinazione.

– P. e D.R.:

inosservanza dell’art. 275 c.p.p., non essendo stati evidenziati gli elementi che inducono a ritenere la preordinazione dolosa, considerata la natura di semplici petardi, l’assenza di bombola a gas sul luogo del tentato furto, l’uso di proprie automobili attesta l’improvvisazione, si che non è dato logicamente ritrarre giudizio di allarme sociale;

– M.:

a) Illogicità della motivazione poichè il Tribunale desume il rischio di recidivarla dalle modalità di condotta, considerata l’organizzazione apprestata, l’uso di strumenti pericolosi per l’incolumità pubblica, la distribuzione dei ruoli, il possesso di apparati offensivi di vario genere, ma si tratta di aspetti che connotano qualsiasi soggetto intenzionato a commettere un furto, non segnali di peculiare pericolosità; il giudice cautelare ha, inoltre, trascurato che la mancata apertura della cassaforte attesta scarsa professionalità, conclusione confortata dalle seguenti circostanze:

non furono rinvenute bombole sul posto del reato; la prassi dell’utilizzo di "palo" è consueta ai delinquenti; l’ora notturna ed il luogo isolato non depongono per l’offesa alla pubblica incolumità.

E’ evidente che il Tribunale è stato condizionato dall’eco di stampa che ha lamentato la debolezza della scelta optata dal GIP. Tanto esclude l’assenza di un "concreto" pericolo di reiterazione del reato ed attesta una volontà punitiva che, però, è assente dall’istituto cautelare. b) Carenza di motivazione circa l’inadeguatezza della misura applicata dal GIP, dovendo il giudice cautelare nella materia della restrizione della libertà cercare il j minore sacrificio necessario, mentre la carcerazione è extrema ratio, misura sproporzionata a fronte:

– della confessione;

– della distanza del luogo del reato dall’abitazione;

– dello screditamento della minaccia in funzione preventiva, assai, più efficace della concerta applicazione, della misura detentiva;

– della presenza di una stazione di CC. in Legnare, residenza del ricorrente, capace di controllo idoneo;

– omessa l’opportuna prescrizione di cui all’art. 283 c.p.p., comma 3 protesa a conoscere orari e luoghi di frequentazione Tanto più che la sospensione oggi operante ex art. 310 c.p.p., comma 10 privilegia, in fatto, l’originaria scelta del GIP.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati perchè trascurano essenziali considerazioni affacciate logicamente dal giudice della libertà.

Il provvedimento impugnato si attiene ad una corretta lettura dell’art. 274 c.p.p.. Infatti, in tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della c.d. pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l’alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009, Fiori, Ced Cass., rv. 243887).

In questo senso la giustificazione dell’Ordinanza oggetto di impugnazione supera ogni critica, palesandosi aderente a logica, essendo, al contempo, certo che alla Corte di Cassazione restano precluse la nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di diversi criteri di valutazione dei fatti, anche se ritenuti maggiormente auspicabili.

Poichè, infatti, lo scrutinio assegnato a questo giudice deve limitarsi al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.

Orbene:

– non è irragionevole valutare in termini di concreto allarme l’utilizzo di materie esplodenti, idonee a ledere non soltanto la sfera patrimoniale, ma anche la pubblica incolumità;

– del pari, del tutto plausibile è ipotizzare una preordinazione accurata verso la consumazione del reato, attesa la presenza di automobili, di ruoli diversi (e poco importa che questa cautele siano comunemente assunte da quanti vogliono f-compiere questa tipologia di reato, attesa la gravità intrinseca dei fatti criminosi);

– il collegamento tra precedenti specifici a carico di tutti gli indagati e l’attuale condotta furtiva, risulta naturale e logico in ragione di una prognosi futura infausta. Infatti, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall’art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, valutandosi situazioni correlate con i fatti del procedimento, in un contesto complessivo giustamente ritenuto espressione di potenziale reiterazione criminosa;

– giustamente la presenza di sostanze esplodenti è apprezzata quale inconsueto sintomo di gravità criminosa, quale tecnica a cui ricorsero i prevenuti, prova della disponibilità ad offendere beni di primaria importanza, pur di raggiungere lo scopo illecito;

– non assume soverchio rilievo, al fine di vagliare la resipiscenza degli arrestati, la loro confessione, attesa l’evidenza della già raggiunta prova a loro carico;

– doverosa è la considerazione dei precedenti perchè specifici, ulteriore indice correttamente valutato in termini di pericolosità quale prognosi sfavorevole in termini di possibile reiterazione di ricadute: la risalenza nel tempo è annullata dalla gravità dei reati per M. e P.; per D.R. dal numero di episodi, mentre per D.P. i fatti sono recenti (cfr. Ord. pag. 5);

– coerente al quadro è la carenza di risorsa lecita, e consequenziale la valutazione che essi si trovano nella necessità di ricorrere all’illecito quale fonte di sostentamento.

In questo senso non si apprezza illogicità nell’aver ritenuto la carcerazione unica misura idonea a rimediare allo stato di allarme desumibile dalla personalità dei ricorrenti, come espressamente fatto oggetto di motivazione dal Giudice della cautela (contrariamente all’opinione dei ricorrenti, cfr. pag. 6 del provvedimento).

Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *