REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 27

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23 marzo 2000, n. 42»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19
del 15 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l’art. 158;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione
del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23
marzo 2000, n. 42»):
Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso
nella seduta del 26 febbraio 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione del personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 6
aprile 2009, n. 246;
Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi
dell’art. 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 6
maggio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n.
463;
Considerato quanto segue:
1. l’art. 49-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 18/R/2001 fissava al 30 giugno 2009 il termine di
adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali da parte
dei titolari delle strutture ricettive;
2. Tali interventi strutturali necessitano di adeguati
investimenti e la coincidenza del termine originario con l’attuale
periodo di crisi economica internazionale li renderebbe
particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede pertanto un
termine piu’ ampio per la realizzazione degli interventi di
adeguamento suddetti;
si approva il presente regolamento:
Art. 1

Modifiche all’articolo 49-bis del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Al comma 2 dell’art. 49-bis del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo «Leggre regionale 23 marzo 2000, n. 42») le parole
«30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 4 giugno 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0604&tmstp=1264493453584

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