Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7484 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 ottobre 2000, emessa in un giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., comma 2, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, provvedendo sull’opposizione ad ingiunzione avanzata dalla società Elin Computer di Gasparro e Ciccarino s.n.c. nei confronti di R.G. – la quale aveva ottenuto decreto monitorio di pagamento della somma di L. 1.071.000 a titolo di corrispettivo di cinque inserzioni pubblicitarie sul suo giornale, che assumeva di avere effettuato per incarico della società ingiunta -, in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la società opponente al pagamento della minor somma di L. 600.000, ritenuta la domanda fondata soltanto in parte.

Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la R..

Questa Corte, con la sentenza 1 dicembre 2003, n. 18313, ha ravvisato una radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, la quale, sul punto relativo alla prova del numero delle inserzioni pubblicitarie effettuate sul giornale della ricorrente, da costei indicate in numero di cinque, per un verso riteneva che la circostanza risultava documentata dalla cinque copie del giornale prodotte in giudizio e, per l’altro verso, assumeva che la circostanza non emergeva dalla deposizione dei testi escussi, i quali non avrebbero riferito anche degli "ulteriori inserti pubblicitari".

Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Agropoli.

Riassunta la causa da parte della R., il Giudice di pace di Agropoli, con sentenza depositata il 4 luglio 2005, ha "rigettato la domanda attorea per quanto di ragione" e non accolto "la domanda di spese di lite, per quanto di ragione".

Ha cosi motivato il Giudice di pace: "Dall’esame della documentazione prodotta in atti non risulta provata la commissione scritta con relativa pattuizione e sottoscrizione delle parti. Se ciò si fosse verificato l’attrice dovrebbe essere in possesso di una prova scritta comprovante quanto asserito e che costituirebbe la prova liberatoria, che, visti gli artt. 2721 e 2726 cod. civ., non può avvenire a mezzo prova testimoniale".

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la R. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e di principi generali di diritto. Il Giudice di pace avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, che non aveva affatto ritenuto inammissibile la prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, avendo demandato al giudice di rinvio di valutare solo la insanabile contraddittorietà della motivazione. Non avendo la Corte provveduto a rilevare d’ufficio l’eventuale inammissibilità della prova testimoniale espletata nel primo grado, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, su tale questione si era formato il giudicato interno, di talchè la questione stessa non era più proponibile nel giudizio di rinvio.

1.1. – Il motivo è fondato.

Con la sentenza rescindente, questa Corte ha demandato al giudice del rinvio di procedere ad un nuovo esame delle risultanze processuali documentali e testimoniali, senza incorrere nel vizio di radicabile ed insanabile contraddizione occorso nella decisione del Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Nel giudizio di rinvio restava preclusa ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della prova testimoniale già raccolta, il cui riconoscimento, costituendo necessario presupposto logico della pronuncia di cassazione, era implicitamente contenuto nella sentenza stessa, con effetti vincolanti nel procedimento di rinvio.

2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui la rincorrente denuncia l’assoluta mancanza di motivazione, ovvero la motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria.

La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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