Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 942 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con l’impugnata sentenza il Tar per la Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla D.- D.A. s.r.l. per l’accesso alla documentazione inerente la gara indetta dalla Asl di Bari per l’affidamento del servizio di ristoro tramite distributori automatici, con particolare riguardo ai documenti attestanti l’identità anagrafica del socio occulto proprietario del 95 % delle quote della concessionaria del servizio di ristoro della Asl (S.V. s.r.l.);

Rilevato che con il ricorso in appello la D.- D.A. s.r.l. ha contestato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha negato il suo diritto di accesso in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso, nell’ambito del quale sarebbero serviti i documenti richiesti;

Considerato che, come rappresentato alle parti all’odierna camera di consiglio, il Collegio non può tenere in considerazione la memoria della S.V., depositata il 15 gennaio 2011, tenuto conto della tardività della stessa rispetto al termine di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (che stabilisce per tutti i giudizi trattati in camera di consiglio, diversi dal cautelare, l’applicazione dei termini del processo ordinario dimezzati e fissa in tal modo per le controversie in materia di accesso i termini di 20, 15 e 10 giorni liberi prima della camera di consiglio rispettivamente per il deposito di documenti, memorie e repliche);

Ritenuto, quindi, che non può essere valutata l’eccezione proposta in detta memoria di inammissibilità del presente ricorso in materia di accesso;

Considerato, con riguardo alla questione della tempestività del ricorso di primo grado (esaminabile d’ufficio e discussa dalle parti all’odierna camera di consiglio), che il tacito rigetto della domanda di accesso, formatosi il 6 marzo 2010, è stato tempestivamente impugnato con ricorso davanti al Tar, notificato il 6 aprile 2010 (i trenta giorni scadevano il 5 aprile 2010, festivo quale lunedì successivo alla Pasqua, con conseguente proroga della scadenza al giorno successivo);

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) contrariamente a quanto affermato dal Tar, il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa; ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio. Con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il legislatore ha, infatti, inteso assicurare all’amministrato la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo;

b) in base ai suesposti principi è del tutto irrilevante quale sia stata la sorte del giudizio principale, avente ad oggetto la gara, da cui è derivata la richiesta di accesso (risultando, quindi, ininfluente verificare lo stato dei giudizi richiamati dalle parti);

c) alcun limite sussiste in ordine alla richiesta di accesso, che concerne in concreto documenti attinenti ad una gara cui la ricorrente ha partecipato, in relazione ai quali alcun elemento ostativo è stato opposto e nè sarebbe opponibile, non trattandosi di elementi sottratti all’accesso in base all’art. 13 del d. lgs. n. 163/2006;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto e che alla soccombenza seguono le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo, da porre a carico sia dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari (che non ha consentito l’accesso) che della S.V. s.r.l. (che si è opposta in sede giudiziale).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, ordinando all’ASL della provincia di Bari di rilasciare copia dei documenti richiesti dalla ricorrente entro il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza anche da parte della ricorrente.

Condanna l’ASL della provincia di Bari e la S.V. s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. a carico della ASL e di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. a carico della SGD Vending;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *