Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di La Spezia ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei riguardi di U.M., imputato, insieme ad altri tre, del delitto di rissa aggravata commesso il (OMISSIS), considerando che la notificazione del decreto al prevenuto era avvenuta in luogo diverso da quello del domicilio eletto ed inoltre che non era stato notificato il d.c. al secondo difensore di fiducia, avv. Pardini.

Afferma il ricorrente che si tratta di provvedimento abnorme in quanto, a fronte della riscontrata nullità delle notificazione del d.c., il giudice non avrebbe potuto dichiararne la nullità e restituire gli atti al Pubblico Ministero, invece di provvedere direttamente a rinnovare la notificazione, con ciò determinando una non consentita stati nel procedimento.

Il Procuratore Generale in sede ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Osserva il Collegio che il Tribunale ha rilevato, sia l’erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato (difetto di notificazione a cui ben avrebbe potuto ovviare il giudice), ma anche l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio ad uno dei difensori di fiducia, omissione che si riverbera sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale e che non avrebbe consentito al Pubblico Ministero di trasmettere il procedimento al giudice per il dibattimento.

Come esattamente rilevato in primo luogo dal Procuratore Generale in sede, il ricorrente non considera uno, quello dell’omessa notificazione al secondo difensore di fiducia, dei motivi che hanno determinato il giudice a restituire gli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione delle attività volte ad instaurare correttamente il rapporto processuale, con ciò manifestando la sua aspecificità.

Peraltro, come rilevato dalle S.U. di questa Corte (sent. N. 28807 del 29/05/2002, rv. 221999, ric.: Manca), dall’area di, all’epoca ritenuta, abnormità del provvedimento del giudice che restituiva gli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione delle notificazioni di citazioni irregolarmente eseguite, si doveva distinguere il diverso caso in cui l’ufficio del Pubblico Ministero avesse omesso l’attività di notificazione, determinandosi nel caso una trasmissione degli atti al giudice del dibattimento in violazione dell’art. 553 c.p.p., tale da giustificare la restituzione degli stessi al Pubblico Ministero per lo svolgimento dell’attività indebitamente omessa.

Inoltre le S.U., nuovamente intervenute nella materia dell’impugnabilità quali atti abnormi dei provvedimenti del giudice del dibattimento che determinato regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, hanno stabilito (S.U. 26 marzo 2009, ric.: Toni ed altro) il principio secondo cui non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento, in quanto il provvedimento adottato dal giudice è in ogni caso espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento e si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione possano essere stati ritenuti erroneamente sussistenti.

In definitiva il ricorso del Pubblico Ministero è basato su motivi manifestamente infondati e deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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