Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-02-2011, n. 130 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Mi.So. veniva ammessa, con decorrenza dal 30.8.2004, alla ferma triennale (6° concorso, 1° Bando) per il successivo transito nella carriera iniziale dell’Arma dei Carabinieri e, in pari data, assegnata in servizio presso il 235° Reggimento Addestramento Volontari "Piceno".

In data 20.9.2004, durante un’esercitazione, riportava un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, a seguito del quale veniva inviata al proprio domicilio per le cure del caso.

A seguito di istanza della ricorrente del 27.9.2004, la Commissione Medica Ospedaliera c/o l’Ospedale Militare di Messina, dopo circa un anno e sette mesi, riconosceva l’infermità come dipendente da causa di servizio.

La ricorrente formulava richiesta di riconoscimento di aggravamento con istanza inoltrata il 17.5.2005, rimasta senza esito.

Perdurando l’infermità, la ricorrente veniva posta in malattia, e, in data 31.1.2007, prosciolta dalla ferma breve e posta in congedo.

La ricorrente, con domanda del 5.2.2007, richiedeva di transitare nelle aree funzionali del ruolo civile del personale del Ministero della Difesa, non ottenendo risposta.

In data 14.12.2007 la ricorrente, tramite procuratore, reiterava l’istanza, che veniva respinta dall’Amministrazione con nota del 26.2.2007.

L’interessata proponeva, ricorso al T.A.R. Catania per chiedere l’annullamento dei provvedimenti della P.A., con i quali veniva disposto il congedo illimitato da militare e veniva negato il transito nei ruoli civili della P.A.

Con il suddetto gravame lamentava l’omesso accertamento dell’aggravamento della lamentata infermità e la mancata corresponsione del trattamento economico a seguito del riconoscimento in via definitiva della causa di servizio.

Il Ministero si costituiva in giudizio producendo memorie e documenti ed insistendo per la legittimità degli atti impugnati.

Con OCI n. 186/08 del 6.5.2008 veniva disposta verificazione, all’esito della quale, in data 24.11.2008, veniva depositata la relazione con allegati.

Con sentenza n. 951/09, il T.A.R. adito rigettava il ricorso, dichiarandolo in parte improcedibile ed in parte infondato.

Con l’appello in epigrafe, la soccombente Mi.So. ha dedotto:

1) "Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai presupposti di fatto, vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della tardività dell’impugnazione del provvedimento del 12.4.2006. Inidoneità della ricorrente al servizio militare".

Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare tardivo il ricorso proposto in data 16.3.2007 avverso il verbale della C.M.O. del 12.4.2006, nella parte in cui è stata affermata l’idoneità della ricorrente al servizio militare; invero, considerato che detto verbale non indicava in alcuna parte i termini e l’Autorità giurisdizionale dinanzi alla quale eventualmente proporre ricorso, il Tribunale avrebbe dovuto concedere alla ricorrente la remissione in termini.

Il T.A.R. avrebbe poi errato nel ritenere che l’idoneità o meno della ricorrente al servizio militare fosse irrilevante ai fini dell’adozione dell’atto di proscioglimento, avendo considerato che l’Amministrazione sarebbe stata comunque obbligata ad emettere l’impugnato provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve e collocamento in congedo illimitato per decorrenza del 24° mese di licenza straordinaria di convalescenza.

Il giudizio complessivo della P.A. sarebbe, altresì, contraddittorio in termini in quanto, da un lato, la ricorrente è stata giudicata "idonea" mentre, dall’altro, è stata posta in congedo illimitato.

2) "Causa di servizio. Aggravamento. Corresponsione trattamento economico. Omessa pronuncia".

Il Giudice di prime cure erroneamente avrebbe ritenuto che l’inerzia della P.A., sulla concessione alla ricorrente del trattamento economico derivante dal riconoscimento della causa di servizio, dovrebbe costituire oggetto di un diverso giudizio da attivare ai sensi dell’art. 21 bis legge T.A.R..

Economia processuale e interessi sostanziali, in un’ottica di coordinamento della domanda, avrebbero dovuto rendere plausibile un’unica proposizione della stessa, piuttosto che accedere al diverso istituto giurisdizionale del silenzio.

3) "Transito nei ruoli civili della P.A. Contraddittorietà rispetto agli esiti dell’istruttoria disposta dal T.A.R. Catania".

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il beneficio del transito nei ruoli civili della P.A. spetti soltanto ai militari in servizio effettivo permanente e non anche a quelli in ferma breve o prefissata, come la ricorrente.

La ratio della normativa di riferimento sarebbe, invece, quella di consentire al personale delle Forze Armate, senza alcuna limitazione esplicita, di transitare nei ruoli civili della P.A. nei casi di inidoneità al servizio militare.

Infine, l’appellante ha posto questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 266/99, nella parte in cui non prevede espressamente la propria applicabilità anche al personale delle Forze Armate diverso da quello effettivo a tempo indeterminato.

Conclusivamente, l’odierna appellante ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con declaratoria di diritto al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, in dipendenza dello stesso riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, la corresponsione del relativo trattamento economico (con reitera di quanto richiesto in ricorso di primo grado).

Ha replicato il Ministero appellato, deducendo puntualmente avverso i motivi dell’appello, per chiederne la reiezione.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Invero, va confermata la statuizione di tardività del ricorso in data 16.3.2007, proposto in primo grado dall’odierna appellante avverso il verbale del 12.4.2006 della Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Messina, nella parte in cui è stata affermata l’idoneità della ricorrente al servizio militare.

Infatti, come emerge obbiettivamente dalle date sopra indicate e dagli atti di causa, il verbale impugnato, del cui contenuto lesivo l’interessata ha avuto conoscenza al più tardi fin dal mese di novembre del 2006, è stato gravato con ricorso al T.A.R. oltre i prescritti termini decadenziali.

D’altra parte, neppure può essere accolta la relativa istanza di remissione in termini, in quanto proposta dall’odierna ricorrente per la prima volta in appello.

Né sussiste contraddittorietà in termini tra il giudizio di idoneità al servizio militare espresso nei confronti della ricorrente dalla C.M.O. di Messina con l’impugnato verbale in data 12.4.2006, sopra richiamato, ed il provvedimento con cui l’interessata è stata posta in congedo, in quanto quest’ultimo atto trova la sua giustificazione unicamente nell’avvenuto superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza fruibile nel quinquennio dalla ricorrente.

Tuttavia, si osserva che le diverse ipotesi di riconoscimento o meno dell’infermità ascritta alla ricorrente come dipendente da causa di servizio effettivamente rilevano ai fini dell’adozione del provvedimento di proscioglimento, ma soltanto ai fini dell’individuazione dell’arco temporale prescritto per emettere il provvedimento.

Infatti, l’eventuale mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione riportata dalla ricorrente avrebbe comportato soltanto l’onere, per l’Amministrazione, di adottare un diverso provvedimento di proscioglimento, posto che nel caso in esame ricorre, altresì, il presupposto dell’avvenuto superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza fruibile nell’intero periodo di ferma, pari ad un anno nel triennio.

Correttamente, poi, il Giudice di prime cure non si è pronunciato in merito all’inerzia della P.A. sulla concessione alla ricorrente del trattamento economico derivante dal riconoscimento della causa di servizio, potendo costituire tale domanda oggetto di un diverso giudizio da attivare ai sensi dell’art. 21 bis legge T.A.R. Né possono valere, per ovviare a tale inerzia, le considerazioni formulate al riguardo dalla ricorrente, invocando, in un’ottica di coordinamento della domanda, l’applicazione dei principi di economia processuale e interessi sostanziali che, tuttavia, appaiono decisamente non rispondenti al caso in esame.

Ancora, per quel che concerne il "transito nei ruoli civili della P.A.", chiesto dall’interessata, va rilevato che l’Amministrazione appellata ha disposto nei confronti della stessa il proscioglimento dalla ferma ed il contestuale collocamento in congedo illimitato a far data dal giorno in cui essa ha superato il 24° mese di licenza straordinaria di convalescenza nell’ambito dei prescritti 5 anni, in ossequio al combinato disposto degli artt. 12 quinquies, comma 4, e 14, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 215/2001. Circostanza non contestata dalla ricorrente.

Infine, non pare che i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dalla ricorrente – con riguardo al D.Lgs. n. 266/99, art. 4, comma 5, nella parte in cui non prevede espressamente la propria applicabilità anche al personale delle Forze Armate diverso da quello effettivo a tempo indeterminato – siano sufficienti ad integrare i prescritti presupposti di "questione non manifestamente infondata", atteso che le disposizioni richiamate si applicano a personale in possesso di uno status giuridico acquisito all’esito di un diverso e più arduo concorso pubblico finalizzato ad un impiego a tempo indeterminato.

Conclusivamente, l’appello va respinto perché infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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