Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-02-2011, n. 129 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania, Gi.Ca. censurava il decreto del Prefetto di Messina prot. n. 33752 Area 1° Bis P.A., datato 24 marzo 2009, notificato il 29.4.2009, con il quale era stata respinta l’istanza dallo stesso avanzata nell’estate 2007, al fine di ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, rilasciatagli in data 31.7.1998 e rinnovata negli anni successivi, come da licenze contenute nei libretti n. 550840-D e n. 962032-D.

Deduceva le censure di violazione dell’art. 42 regio decreto n. 773/1931, eccesso di potere per difetto di istruttoria (primo motivo), e di violazione dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931, nonché eccesso di potere per insufficienza della motivazione (secondo motivo).

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1589/09, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 21, 10° comma, della L. n. 1034/71, introdotto dalla L. 205/2000, ritenuta fondata la doglianza di difetto di istruttoria ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, accoglieva il ricorso, fatti salvi gli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Con l’appello in epigrafe, parte ricorrente ha eccepito che il difetto di istruttoria asseverato dal Giudice di prime cure appare privo di fondamento, posto che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergerebbe chiaramente la scrupolosa istruttoria svolta dall’Amministrazione.

L’appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha già avuto modo di affermare che, nella materia de qua, "il contesto ordinamentale è chiaramente orientato al divieto di porto d’armi senza giustificati motivi, la cui valutazione di merito è affidata esclusivamente all’autorità competente, sentita l’autorità di pubblica sicurezza.

In tale ottica, l’ultimo comma dell’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, costituisce deroga al generale divieto, conferendo facoltà al Prefetto di rilasciare licenza per il porto di rivoltella o pistola; detta facoltà è peraltro specificamente limitata ai casi di dimostrato bisogno, che deve essere connotato dai requisiti della certezza e dell’assolutezza, idonei a consentire la deroga.

Appare sin troppo evidente che la sussistenza di siffatto bisogno di circolare armati debba essere sottoposto ad una rigorosa disamina da parte dell’autorità competente sia in fase di primo rilascio che in quelle eventuali di richiesta di rinnovo.

Tale premessa comporta che l’Autorità competente gode di amplissima discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità o assoluta mancanza di motivazione" (cfr. C.G.A. n. 217 del 30.1.2002).

Invero, nel caso in esame, l’odierno appellato ha motivato l’istanza di rilascio di porto d’armi in quanto, essendo amministratore di tre ditte con più di trecento dipendenti e con un fatturato di circa 50 milioni di Euro all’anno, trasporta spesso denaro (liquido o assegni) quando non riesce a versarlo prontamente in banca, precisando, altresì, di essere già in possesso di precedente libretto, con scadenza nel 2008, non rinnovato nel 2005 per una svista.

D’altra parte, la Questura di Messina, chiamata a pronunciarsi in merito, con nota Cat. 6G-08/P.A.S. in data 4 novembre 2008, comunicava alla Prefettura di Messina il proprio parere favorevole al rinnovo del porto d’armi, considerato che "le attività imprenditoriali di notevole importanza che il richiedente svolge in atto possano oggettivamente implicare rischi per la sua incolumità tali da giustificare il bisogno di andare armato". Ma tali "rischi" non sono accompagnati dalla dimostrazione da parte dell’appellato della concreta sussistenza della necessità di difesa di paventati rischi per la propria incolumità personale.

Né possono rilevare a sostegno dell’istanza di rinnovo le motivazioni (ormai prive di presupposto) che a suo tempo consentirono il rilascio del libretto (denunciati attentati alle sedi di attività dell’odierno appellato) e neppure l’indimostrato pericolo derivante dall’ambiente criminale del territorio di riferimento.

Tali essendo i presupposti, il Prefetto di Messina non poteva che respingere l’istanza nella condivisibile considerazione che il Gi. non ha dimostrato di trovarsi in un concreto stato di pericolo da aggressioni criminali.

Conclusivamente l’appello va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Ragioni di equità giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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