T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 82 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2006 e depositato il successivo 25 gennaio il sig. P.L. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza 21 novembre 2005, prot. 15530, con la quale il Sindaco del Comune di Tricarico disponeva la revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare sito in Tricarico alla via De Luca, n. 1.

La revoca dell’assegnazione era stata disposta sulla base del parere espresso dalla seconda Commissione provinciale assegnazione alloggi popolari della Provincia di Matera in data 23 giugno 2005, pure gravato, il quale si esprimeva in favore della revoca sull’assunto che il sig. P.L.: a) non occupasse stabilmente l’alloggio, che risulterebbe occupato soltanto al ritorno dello stesso dal Comune di Empoli dove alloggerebbe per motivi di lavoro; b) non avrebbe trasferito la residenza presso l’alloggio ricevuto in assegnazione, risultando residente in Tricarico alla viale Pio XII.

1.2.- A sostegno dell’illegittimità dell’impugnata ordinanza il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) incompetenza del Sindaco all’adozione del provvedimento di decadenza, che avrebbe dovuto essere adottato dal funzionario ovvero dal responsabile dell’ufficio amministrativocompetente;

2) carenza di istruttoria, atteso che gli atti di accertamento effettuati dai vigili urbani risulterebbero sforniti degli elementi probatori minimi atti a dimostrare la saltuaria occupazione dell’alloggio;

3) assoluta erroneità del presupposto, atteso che il L. sarebbe stato sempre residente presso l’alloggio assegnatoli, essendo solo mutata nel corso degli anni la denominazione della strada, dapprima intitolata "Via Pio XII" e successivamente "Via De Luca".

4) violazione dell’art. 32, comma 4, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 31, poiché l’ordinanza di decadenza non sarebbe stata emessa entro il prescritto termine di trenta giorni previsto dalla norma;

5) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancata indicazione dell’autorità alla quale proporre ricorso.

2.- Il Comune di Tricarico, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3.- Si è costituita, per resistere al ricorso, la II^Commissione provinciale assegnazione alloggi di Matera, la quale, in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il provvedimento inciderebbe su una posizione di diritto soggettivo ed inoltre la controversia sarebbe avulsa dalla fase pubblicistica, ma riguarderebbe solo la vicenda locativa. Nel merito, afferma l’infondatezza delle doglianze prospettate.

4.- All’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5.- In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente costituitasi in giudizio.

Al riguardo, il Collegio non ha ragione di discostarsi dall’orientamento più volte espresso da questo Tribunale (ex plurimis: T.A.R. Basilicata Potenza, 26 giugno 2007, n. 478), che, conformandosi all’insegnamento del Consiglio Stato Ad. plen., 05 settembre 1995, n. 28, ritiene attribuita alla cognizione del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 5, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, a mente del quale appartengono in via generale al predetto giudice le controversie, come quella in esame, relative a provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se involgenti diritti soggettivi, salvo i casi espressamente indicati (indennità, canoni altri corrispettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni.

Il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, recante l’approvazione del codice del processo amministrativo, all’art. 133, comma 1, lett. b), ha peraltro confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di "controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Vale la pena soggiungere che la giurisdizione sulla materia che ci occupa è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3409; Consiglio Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 109) anche dopo la pronuncia della Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204.

Infatti, è stato osservato, in primo luogo, che l’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 non è stato scalfito da alcuna declaratoria di incostituzionalità.

In secondo luogo, la citata giurisprudenza ha affermato che, quando, come nel caso che ci occupa, l’oggetto del giudizio è costituito in via immediata e diretta da un provvedimento amministrativo espressivo di funzione pubblica cui accedono in posizione ausiliaria eventuali diritti soggettivi la cognizione sulla controversia non può che spettare al giudice amministrativo. Ed è questa l’ipotesi che rileva nel ricorso oggetto di cognizione, poiché con esso sono denunziati esclusivamente vizi attinenti alla fase procedimentale di rilievo pubblicstico.

In terzo luogo, giova ricordare che neanche la natura vincolata del potere esercitato dall’amministrazione è idonea a sottrarre la controversia alla cognizione di questo giudice, trattandosi di potere attribuito dalla norma non a tutela di un interesse privato, ma a tutela diretta dell’interesse pubblico (la revoca è infatti disposta affinché la pubblica amministrazione possa procedere alla rassegnazione dell’alloggio secondo i criteri stabiliti dalla legge), il che, secondo l’insegnamento dell’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato 5 luglio 1999, n. 18, non consente di configurare una posizione di diritto soggettivo in capo al privato.

Infine, non ricorre nella fattispecie, l’ipotesi sancita dall’art. 11, co. 13, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che configura la giurisdizione del giudice civile solo per le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione pronunziata dal presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari per il caso di mancata occupazione dell’alloggio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla consegna dell’alloggio stesso.

Invero, nella fattispecie, ricorre la diversa ipotesi di decadenza che si verifica non nell’immediatezza della consegna, ma nel corso del rapporto di concessione, al verificarsi di uno dei casi previsti dall’art. 33 della legge regionale 19 novembre 1999, n.31, norma che attribuisce (non al presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari) al Comune il potere di disporre la decadenza dall’assegnazione. In particolare, nella fattispecie, la decadenza è stata disposta a norma del comma 1, lett. c) dell’art. 33 cit., per mancata occupazione stabile dell’alloggio.

6.- Sgomberato il campo dall’eccezione di giurisdizione, nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per vizio di incompetenza, essendo stato adottato dal Sindaco, anziché dal funzionario o del responsabile dell’ufficio amministrativo.

Osserva il Collegio, che il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di indirizzo amministrativo, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992, permea tutta l’organizzazione amministrativa ed è sancito, oltre che per l’amministrazione statale, anche per l’ordinamento degli enti locali.

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (già art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142): "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

In forza del successivo comma 2, "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

Il comma 3 poi elenca, a titolo meramente esemplificativo, una serie di compiti che costituiscono attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, in cui rientrano, tra gli altri, (lett. f) "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

Il comma 4 prevede, inoltre, che "le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Con riferimento alla specifica questione della revoca di un alloggio popolare, la giurisprudenza ha già chiarito che la materia rientra nell’ambito dell’attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, riservata in via esclusiva ai dirigenti o ai funzionari amministrativi preposti ai rispettivi uffici. In particolare, il potere di assegnazione di alloggi, comprensivo del correlativo potere di revoca, rientra tra i provvedimenti di "concessione… o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale…" elencati dall’art. 107, comma 3, lett. f) (Consiglio di stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1999; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5073 del 3082006).

Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza sopra richiamate è allora da escludere che il Sindaco, quale organo di governo al quale spettano, in quanto tale, poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, abbia la competenza di adottare atti, quale quello di revoca dell’assegnazione di un alloggio popolare, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che rientrano nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Ne consegue, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto inficiato dal vizio di incompetenza.

7.- In considerazione del carattere ex lege assorbente del vizio di incompetenza è precluso al Collegio l’esame degli ulteriori motivi di ricorso e ciò al fine di impedire una conformazione del successivo esame da parte dell’organo riconosciuto competente, che si tradurrebbe in una non consentita intromissione nell’attività dello stesso e nella violazione del principio di separazione tra poteri, attualmente codificato all’art. 34, comma 2, primo periodo, del codice del processo amministrativo (All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010), ai sensi del quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

8.- Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato e l’affare va rimesso all’autorità amministrativa competente.

9.- Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della natura del vizio di legittimità riscontrato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza 21 novembre 2005, prot. 15530, adottata dal Sindaco del Comune di Tricarico, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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