T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 78 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il sig. R.L. riferisce, in punto di fatto:

di aver prestato servizio presso il Liceo ginnasio "Q. Orazio Flacco" di Potenza con la qualifica di collaboratore tecnico addetto ai laboratori di fisica, chimica e scienze naturali ed alla sala di proiezione di detto istituto;

in data 13 marzo 1989, mentre lavorava presso il gabinetto di fisica, era colto da malore ed era ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale San Carlo di Potenza, ove in data 18 marzo 1989 era sottoposto ad intervento chirurgico;

in data 28 luglio 1989 presentava domanda per il riconoscimento come dipendente da causa di servizio della seguente infermità: "cardiopatia ischemica, angina instabile, procace postinfartuale";

– era sottoposto a visita del Collegio medico del’ospedale militare "Bonomo" di Bari, che in data 7 maggio 1991 lo giudicava non idoneo temporaneamente alle mansioni del suo ruolo, in quanto affetto da "cardiopatia ischemica ipertensiva III stadio O.M.S. in coronaropatico portatore di n.6 bypass aortocoronarici", riconoscendo l’infermità come dipendente da causa di servizio;

– in data 12 settembre 1992 era sottoposto a visita medica collegiale dalla commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Bari che lo giudicava affetto da "cardiopatia infartuale ed ipertensiva…", dichiarando peraltro che "allo stato degli atti" l’infermità era stata già considerata dipendente da causa di servizio e che il soggetto non era idoneo permanentemente ed assolutamente al lavoro; la Commissione peraltro stabiliva che l’indennità per l’equo indennizzo era ascrivibile alla prima categoria della tabella A più "assegni di superinvalidità tabella E, lett. h), n. 4,

– il Consiglio di amministrazione provinciale del personale ATA istituito presso il Provveditorato agli studi di Potenza nella seduta del 24 novembre 1992 esprimeva parere favorevole alla dispensa dal servizio per il ricorrente per motivi di salute, nonché alla concessione dell’equo indennizzo in conformità al giudizio della Commissione medico ospedaliera;

– nella seduta n.177 del 29 maggio 1995 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie esprimeva parere negativo al riconoscimento dell’infermità "cardiopatia infartuale ed ipertensiva…" diagnostica al dipendente come dipendente da causa di servizio;

– in data 12 luglio 1995 il Provveditore agli studi di Potenza, con decreto n. 49 C/1 emesso, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non riconosceva come dipendente da causa di servizio la malattia di cui era affetto il sig. R.L..

2.- Avverso tale provvedimento è insorto il sig. R.L. chiedendone l’annullamento unitamente al presupposto parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con ricorso notificato in data 26 ottobre 1995 e depositato il successivo 14 novembre 1995, deducendo che il decreto del Provvedidore agli studi di Potenza sarebbe illegittimo:

i) per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito, con modificazioni, dalla legge legge 20 novembre 1987, n. 472, in quanto il parere delle commissioni medico ospedaliere avrebbe dovuto essere considerato definitivo, mentre il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non sarebbe vincolante per le amministrazioni, potendo queste disattenderlo con opportuna motivazione, così come, ad avviso della parte ricorrente, qualora l’amministrazione intenda far proprio il parere del Comitato avrebbe l’obbligo di motivare le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dai pareri precedentemente espressi dalle Commissioni ospedaliere, motivazione che, nella fattispecie, risulterebbe del tutto omessa;

ii)eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà; il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, rivelandosi in contrasto con gli accertamenti e i giudizi espressi dalla commissione medico ospedaliera, nonché dal Consiglio di amministrazione provinciale del personale ATA istituito presso il Provveditorato, avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni sottesa alla mancata condivisione delle determinazioni assunte precedentemente da tali organi.

2.- Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, in quanto infondato.

3.- Con ordinanza collegiale 13 dicembre 1995, n. 477, la domanda cautelare è stata respinta.

4.- All’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Oggetto del ricorso è la domanda di annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo espresso dalla commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Bari, nonché dalla determinazione del Consiglio di amministrazione provinciale del personale ATA, il Provveditore agli studi di Potenza rigettava la domanda della del sig. R.L. di concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

2.- Con una prima doglianza la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 bis della legge 20 novembre 1987, n. 472 (rectius: art. 5bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472), il quale attribuirebbe rilevanza esclusiva e definitività ai giudizi delle commissione mediche ospedaliere, senza ammettere l’interferenza di altri organi, quali il Comitato per le pensioni privilegiate e ordinarie, il quale parere non sarebbe idoneo a scalfire giudizi tecnico sanitari dichiarati definitivi dallo stesso legislatore, interpretazione che, ad avviso della parte ricorrente, sarebbe confermata dalla natura "non vincolante" del parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

2.1.- La doglianza è infondata.

L’art. 5bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, introdotto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce, al comma 1, che "i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia, nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo".

L’art. 5bis, in materia di attribuzione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, nel conferire definitività ai giudizi adottati dalle commissioni ospedaliere, fa espressamente salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Tale norma quindi non esclude che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, già adottato dall’Amministrazione con riferimento all’equo indennizzo (oppure anche per altri effetti, quali la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa, le spese di cura, ecc.), ma senza il preventivo parere del Comitato per le pensioni ordinarie, possa essere rimesso in discussione a seguito dell’acquisizione del parere (negativo) del comitato stesso, a nulla rilevando la natura non vincolante del parere di tale ultimo organo.

Osserva al riguardo il Collegio che, in tema di liquidazione dell’equo indennizzo l’amministrazione competente alla sua attribuzione, dopo aver acquisito il parere dell’ organo di amministrazione dell’ente, la relazione dell’ufficio del personale sulla esistenza o meno delle condizioni per l’accoglimento della domanda di equo indennizzo è tenuta a completare il procedimento acquisendo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Tale ultimo parere è previsto quale sub procedimento consultivo nell’ambito del procedimento attivato dall’interessato per la liquidazione dell’equo indennizzo e posto a fondamento della decisione finale dell’amministrazione competente, la quale non può esimersi dal richiedere tale parere. La disciplina del procedimento in questione è stata dapprima dettata dall’art. 54 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, (recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successivamente dall’art. 8 d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349.

L’art. 54 del d.p.r. n. 3 del 1957, n. 386 prevede infatti che la determinazione finale relativa alla richiesta di attribuzione dell’equo indennizzo sia preceduta dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

La ineludibilità del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie prima dell’adozione della determinazione finale da parte dell’amministrazione competente è confermata anche dall’art. 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 (Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, che determinava la abrogazione del d.p.r. 386 del 1987 a partire dal 9 dicembre 1994, e che era successivamente abrogato dall’art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). L’art. 8 del d.p.r. n. 349 del 1992 al comma 5 prevede che il parere del comitato per le pensioni ordinarie non è vincolante ai fini della decisione finale. Tuttavia l’amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decida di discostarsene.

Orbene la natura non vincolante del parere in questione non sta a significare, come erroneamente supposto dalla parte ricorrente, che il parere non sia necessario ai fini della completezza del procedimento, ma che l’amministrazione, una volta ottenuto il parere, possa discostarsene, motivando però in tale ultima ipotesi le ragioni che l’abbiano indotta a non conformarsi al parere del comitato. Il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previsto nel procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo è pertanto qualificabile come parere obbligatorio, in quanto l’amministrazione procedente è obbligata a chiederlo, e non vincolante, poiché l’amministrazione non è tenuta a conformarsi ad esso, ma qualora decida di discostarsene è obbligata a motivare.

Ne consegue che, nella specie, poiché l’amministrazione decideva di conformarsi al parere del Comitato, la motivazione del provvedimento non era necessaria, ritenendosi assolto "ob relationem" l’onere motivazionale.

3.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il provvedimento commissariale impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere per contraddittorietà dell’atto con le precedenti contrastanti determinazioni della commissione medico ospedaliera, nonché del Consiglio di amministrazione provinciale del personale ATA istituito presso il Provveditorato, che si erano espressi a favore della concessione dell’equo indennizzo e della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; il Provveditorato, inoltre, avrebbe illegittimamente omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di dare rilevanza al parere del Comitato per le pensioni, anziché ai precedenti pareri delle Commissioni mediche ospedaliere e alla precedente determinazione del Consiglio di amministrazione del personale ATA.

3.1.- Le doglianze sono infondate.

Il procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio, così come congegnato nella disciplina regolamentare sopra citata mira proprio a garantire che in ordine agli stessi fatti siano espresse autonome valutazioni da parte di organi diversi.

Osserva al riguardo il Collegio che il parere del comitato per le pensioni ordinarie svolge una funzione consultiva di natura medicolegale ed ha natura e funzione diversa rispetto al parere delle commissioni medico ospedaliere, poiché ha alla sua base una valutazione più complessa rispetto a quella necessaria per l’accertamento della causa di servizio agli altri effetti per i quali tale accertamento rileva, non dovendo esso unicamente accertare se l’infermità trovi origine nella causa di servizio, ma anche se e in quale misura essa abbia dato luogo ad un effetto invalidante. Il parere di tale comitato rappresenta quindi il momento unificante del procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, attraverso la riconduzione a principi comuni dell’attività delle predette commissioni mediche ed è teso a verificare nel merito in modo imparziale (la sua imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poiché ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici) l’operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell’interesse del singolo e, allo stesso tempo, quella dell’Erario, attesa l’incidenza della determinazione finale sulla spesa pubblica.

In conclusione quanto affermato conferma la irrilevanza delle difformità valutative emerse nel corso del procedimento, poiché il parere del comitato contribuisce ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l’Amministrazione dispone al momento dell’adozione del provvedimento.

Ne consegue, nella specie, l’infondatezza della doglianza relativa alla contraddittorietà dell’atto commissariale impugnato che ha deciso di conformarsi al parere del Comitato.

Parimenti infondata è l’ulteriore doglianza relativa all’ omessa motivazione delle ragioni per le quali è stata data rilevanza al parere del Comitato per le pensioni, anziché ai precedenti pareri delle Commissioni mediche ospedaliere e del Consiglio di amministrazione del personale ATA, atteso che la disciplina sopra richiamata, come già chiarito nel precedente paragrafo, prevede che l’amministrazione sia tenuta a motivare solo le ragioni per le quali, eventualmente, decida di discostarsi dal parere, lasciando implicitamente e logicamente intendere che in caso contrario le motivazioni della decisione non potranno che essere quelle contenute nel parere al quale l’amministrazione ha deciso di conformarsi e di recepire integralmente.

4.- Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

5.Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della risalenza della questione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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