Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 2 febbraio 2009, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a provvedere (a seguito dell’abrogazione dell’art. 695 c.p.p.) sull’incidente, proposto da T.A., avverso l’intimazione di pagamento di spese processuali per l’importo di Euro 155.085,47 (condanna contenuta in sentenza di patteggiamento c.d. allargato pronunciata dall’anzidetto Tribunale).

Avverso l’anzidetta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, e questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, con sentenza del 4 novembre 2009, ha annullato l’impugnato provvedimento, con rinvio allo stesso Tribunale di Trento per nuovo esame.

Nel richiamare indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è regolato dal codice di procedura penale ove si faccia questione di esistenza e validità del titolo esecutivo, nel qual caso l’interessato può azionare la procedura dell’incidente di esecuzione, questa Corte precisava che spetta al giudice penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 695 c.p.p (per effetto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299), la competenza a decidere sull’istanza con la quale venga richiesta la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento emessa dall’ufficio del campione penale, ove si contesti non già la causale o taluna delle singole voci di spesa, ma la stessa sussistenza del titolo esecutivo.

Pronunciando come giudice del rinvio, il Tribunale di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, con consequenziali statuizioni, sul riflesso che le contestazioni di parte attenevano, essenzialmente, alla causale ed al quantum delle spese e non anche all’esistenza e validità del titolo esecutivo, essendo indiscutibile la imputazione delle stesse ad esso istante in via solidale, secondo la normativa vigente al momento del patteggiamento.

Avverso la pronuncia anzidetta, l’ A. ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1, artt. 535 e 695 c.p.p. nonchè del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 208, 209, 226 e 299; violazione della legge processale con riferimento all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 627 c.p.p., comma 3.

Il secondo motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità e contraddittorietà delle ragioni addotte.

2. – Le censure anzidetto – da esaminare congiuntamente stante l’eadem ratio che le accomuna – sono fondate e meritano pertanto accoglimento.

Il punto focale della loro convergenza risiede, invero, nella contestazione dell’assunto del giudice del rinvio che aveva disconosciuto nella pretesa dell’odierno ricorrente, espressa nella forma dell’incidente di esecuzione, il sostrato della contestazione dell’esistenza o della validità del titolo esecutivo, che sola avrebbe potuto radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, richiesto di dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento emessa dall’ufficio del campione penale.

All’esame delle doglianze giova, certamente, premettere una sintetica puntualizzazione della vicenda in questione.

Orbene, risulta in atti – anche alla luce delle incontestate affermazioni di parte – che A.T., inizialmente coinvolto in un procedimento penale in tema di stupefacenti assieme ad altri indagati, con l’originaria accusa di partecipazione ad associazione dedita a narcotraffico e di singoli episodi di spaccio, aveva definito la sua posizione già nel corso delle indagini preliminari mediante procedura di patteggiamento c.d. allargato, in esito alla quale gli era stata applicata la pena concordata per due soli episodi di detenzione di droga, con condanna – stante l’entità della pena, superiore ad anni due – al pagamento delle spese processuali.

Il procedimento a carico degli altri imputati aveva, invece, seguito, il suo corso ordinario anche nella prospettiva accusatoria dell’associazione per delinquere. All’ A. era stata, poi, notificata intimazione di pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 155.085,47, che, in tutta evidenza, si riferiva all’intero procedimento e non certo al processo che lo riguardava specificamente e che era stato definito, per quanto si è detto, con sentenza di patteggiamento.

A fronte di tale situazione processuale, il giudice a quo, nelle vesti di giudice del rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte di legittimità, ha provveduto come riferito in premessa, dopo aver richiamato, quale norma applicabile alla fattispecie, in forza del principio tempus regit actum, l’originaria formulazione dell’art. 535, comma 2, ossia il testo anteriore alla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito al criterio di imputazione della solidarietà, a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il sistema dell’imputazione pro-quota.

Orbene, il testo originario del comma 2 dell’anzidetta norma processuale, correttamente evocato stante l’anteriorità della pronuncia di patteggiamento (datata 5 maggio 2006) alla novella anzidetto, recitava: i condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

Insomma, sul presupposto dell’operatività del vincolo solidale, il tribunale trentino ha ritenuto che l’istante facesse questione solo di quantum della pretesa erariale di recupero delle spese processuali, come tale esorbitante dalla sfera di attribuzioni del giudice dell’esecuzione e rientrante, invece, in quella del giudice civilmente competente a decidere dell’opposizione agli atti esecutivi.

L’errore di giudizio nel quale è incorso il giudice a quo si annida proprio nelle anzidette proposizioni.

Ed invero, l’assunto contestativo di parte ricorrente – che, nel segnalare la particolarità della sua posizione processuale (riveniente da stralcio e definita con patteggiamento), reputa che il titolo di condanna al pagamento delle spese processuali, racchiuso nell’anzidetta sentenza di patteggiamento, debba riferirsi solo alle spese del suo processo e non già dell’intero procedimento – non è questione di quantum o di individuazione di singole voci di spese processuali, ma è questione di an in quanto si risolve nella negazione di un valido titolo esecutivo per la parte di spese eccedente l’ambito di quelle realmente riferibili al segmento procedimentale che riguardava esso istante e solo per i reati per i quali gli è stata applicata la pena patteggiata. D’altronde, è ius receptum per effetto di consolidato insegnamento di legittimità, maturato con riferimento al regime previgente, che l’obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non nasce, invece, nell’ipotesi in cui l’unicità del processo deriva da una connessione soggettiva o probatoria, ovvero da una mera opportunità processuale (cfr., tra le altre, Cass. 3.6.2010, n. 32979, rv 248007). Mutatis mutandis, è la stessa situazione che ricorre quando un indagato ottenga di definire immediatamente la propria posizione processuale con richiesta di applicazione di pena patteggiata per determinati titoli di reati.

3. – Il rilevato errore di giudizio comporta nullità dell’ordinanza impugnata, che va, quindi, dichiarata come da dispositivo, con rinvio al competente giudice di rinvio perchè, uniformandosi all’enunciato principio di diritto, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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