T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 77 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28.11.2002 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali indiceva numerosi concorsi interni, su base regionale, riservati al personale, appartenente alla posizione economica C1, per il passaggio alla posizione economica C3, tra i quali era compreso anche il concorso interno, relativo al profilo professionale di Restauratore Conservatore Direttore (posizione economica C3);

tale bando di concorso, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva: 1) come requisiti di ammissione quelli di essere dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inquadrato nella posizione economica C1 alla data del 31.12.2001 e di essere in possesso della Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali o del diploma rilasciato da uno degli Istituti di Alta Formazione ex art. 9 D.Lg.vo n. 368/1998 o del diploma di Scuola Media Superiore integrato da un attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro oppure del diploma di Scuola Media Superiore integrato da un’esperienza professionale di 8 anni nella posizione economica C1; con la puntualizzazione che potevano partecipare alla selezione anche i dipendenti, non appartenenti alla posizione economica C1, se avevano "esercitato per almeno tre anni, alla data del 31.12.2001, le mansioni corrispondenti alla professionalità oggetto" del concorso (cfr. art. 2 del bando); 2) che su complessivi 243 punti, da assegnare, potevano essere attribuiti massimo 52 punti per i titoli di studio (con la puntualizzazione che al candidato poteva essere attributo soltanto il punteggio relativo al titolo di studi "più elevato"), cioè: a) 3 punti per il diploma di Scuola Media Superiore; b) 6 punti per il Diploma Universitàrio; c) 40 punti per il Diploma di Laurea; d) 0,5 punti per ogni anno, per la specializzazione conseguita presso: l’Istituto Centrale per il Restauro, l’Opificio delle pietre dure, la Scuola di Paleografia e Diplomatica e la Scuola del Mosaico di Ravenna; e) 10 punti per la specializzazione e/o abilitazione per l’esercizio delle libere professioni, che presuppongono il possesso del Diploma di Laurea (cfr. art. 4 del bando); 3) che le graduatorie definitive sarebbero state "approvate con Decreto Ministeriale e successivamente pubblicate nella Rete provata virtuale del Ministero" e che "ciascun Ufficio" doveva notificare tali graduatorie definitive "ai dipendenti interessati" con la puntualizzazione che "da tale notifica" decorreva "il termine per eventuali impugnative" (cfr. art. 6 del bando); 4) nell’allegato per la Regione Basilicata veniva specificato che era stato messo a concorso soltanto 1 posto di posizione economica C3, profilo professionale di Restauratore Conservatore Direttore (ma poi venivano presti 3 posti di posizione economica C3, profilo professionale di Restauratore Conservatore Direttore);

entro il termine stabilito il ricorrente presentava la domanda di partecipazione, compilando l’apposto modulo, predisposto dall’Amministrazione resistente, indicando, oltre il possesso del diploma di Scuola Media Superiore (Liceo Artistico Statale), anche il possesso della Licenza di Scultura, conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce nell’anno accademico 1973/1974, e rivendicando per il possesso di tale titolo di studi l’attribuzione di 40 punti;

nelle precedenti graduatorie provvisorie al ricorrente veniva attributo il punteggio di 40 punti per il possesso della Licenza di Scultura, conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce nell’anno accademico 1973/1974, in virtù del quale il ricorrente risultava collocato al 2° posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 217,7 punti;

ma con Decreto dell’11.11.2005 (comunicata al ricorrente con notacircolare prot. n. 156 del 14.11.2005) il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvava le graduatorie definitive di tutte le procedure di riqualificazione, relative all’Area C, tra cui anche quella per il passaggio alla posizione economica C3 nel profilo professionale di Restauratore Conservatore Direttore, relativa alla Regione Basilicata, nell’ambito della quale il ricorrente si classificava al 9° posto con il punteggio complessivo di 180,7 punti;

con nota del 23.11.2005 (ricevuta dal ricorrente il 25.11.2005) il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali precisava che al ricorrente era stati decurtati di 37 punti, per la mancata valutazione del titolo di studi della Licenza di Scultura, conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce nell’anno accademico 1973/1974;

sia la predetta graduatoria definitiva che la suddetta nota ministeriale del 23.11.2005 sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 16.1.2006 sia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia agli 8 candidati, che sopravanzavano il ricorrente nell’impugnata graduatoria definitiva), deducendo la violazione dell’art. 4, comma 3 bis, L. n. 508/1999 (aggiunto dall’art. 6 D.L. n. 212/2002 conv. nella L. n. 268/2002), dell’art. 3 L. n. 241/1990, dell’art. 2 del bando di concorso (in quanto la controinteressata Sig.ra S.C. non avrebbe dovuto partecipare al concorso in esame, essendo inquadrata nella Categoria B con il profilo professionale di Custode), dell’art. 97 della Costituzione, l’incompetenza (in quanto l’art. 6 del bando prevedeva che le graduatorie dovevano essere approvate con Decreto Ministeriale), l’eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa e difetto di motivazione;

si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale: 1) in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; 2) comunque, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che, "pur essendo" la Licenza di Scultura, conseguita dal ricorrente presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce nell’anno accademico 1973/1974, "genericamente equiparabile ad un diploma di laurea ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, L. n. 508/1999" (aggiunto dall’art. 6 D.L. n. 212/2002 conv. nella L. n. 268/2002), tale Licenza di Scultura "non è espressamente dichiarata equipollente a nessuno dei titoli di studio", richiesti dall’art. 2 del bando per l’ammissione al concorso in commento, cioè non è equipollente alla Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali o al diploma rilasciato da uno degli Istituti di Alta Formazione ex art. 9 D.Lg.vo n. 368/1998;

si è costituita in giudizio anche la controinteressata Sig.ra S.C. (classificatasi al 2° posto nella graduatoria impugnata), la quale: 1) ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; 2) comunque, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che: a) in base alla vigente normativa l’approvazione della graduatoria definitiva di un concorso interno spetta al competente Dirigente Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; b) la Licenza di Scultura, conseguita dal ricorrente presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce nell’anno accademico 1973/1974, non poteva essere equiparata ad un diploma di carattere accademico; c) la controinteressata Sig.ra S.C., sebbene inquadrata nella Categoria B con il profilo di Custode, dal 3.7.1976 aveva svolto le mansioni di restauratore (come documentato da due provvedimenti formali di conferimento delle mansioni di restauratore da parte del Soprintendente ed autocertificato dalla medesima controinteressata Sig.ra S.C. nella domanda di partecipazione al concorso di cui è causa (peraltro, pure allegata al ricorso), per cui risultava in possesso del requisito di ammissione al concorso, stabilito dall’art. 2 del bando di concorso, di essere dipendente, non appartenente alla posizione economica C1, che aveva "esercitato per almeno tre anni, alla data del 31.12.2001, le mansioni corrispondenti alla professionalità oggetto" del concorso in esame.

All’Udienza Pubblica del 27.1.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione

Il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, attesocchè: 1) il concorso interno, di cui è causa, si riferisce al passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione economica C3; 2) secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. Sent. n. 12764 del 25.5.2010; Cass. Sez. Un. Sent. n. 8424 del 9.4.2010; Cass. Sez. Un. Sent. n. 21558 del 12.10.2009; Cass. Sez. Un. Sent. n. 21560 del 12.10.2009; Cass. Sez. Un. Sent. n. 15844 del 7.7.2009; Cass. Sez. Un. Sent. n. 6948 del 23.3.2009; Cass. Sez. Un. Sent. n. 3051 del 9.2.2009; Cass. Sez. Un. Sent. n. 28058 del 25.11.2008; Cass. Sez. Un. Sent. n. 26295 del 31.10.2008; Cass. Sez. Un. Sent. n. 26016 del 30.10.2008; Cass. Sez. Un. Sent. n. 25173 del 15.10.2008; Cass. Sez. Un. Sent. n. 23439 del 12.11.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 15558 del 12.7.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 2693 del 7.2.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 2696 del 7.2.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 220 del 10.1.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 25277 del 29.11.2006; Cass. Sez. Un. Sent. n. 12221 del 24.5.2006; Cass. Sez. Un. Ord. n. 10419 dell’8.5.2006; Cass. Sez. Un. Sent. n. 6217 del 23.3.2005; Cass. Sez. Un. Sent. n. 3948 del 26.2.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n. 628 del 17.2.2006; C.d.S. Sez. V Sent. n. 3778 del 12.7.2005), che questo Tribunale condivide, ai sensi del quale le controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti pubblici interni, che comportano il passaggio da una posizione economica all’altra nell’ambito della medesima Area funzionale, spettano alla cognizione del giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro; 3) tale orientamento giurisprudenziale qualifica tali procedimenti selettivi come procedure di promozione attinenti allo svolgimento del rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato, in quanto la riforma di privatizzazione del pubblico impiego (attuata dalle norme generali ora raccolte nel D.Lg.vo n. 165/2001) ha introdotto, in sostituzione delle qualifiche funzionali ex L. n. 312/1980, il concetto di Area funzionale, quale insieme di posizioni professionali di diverso livello, connotate da elementi di omogeneità, caratterizzate non sempre soltanto da un miglioramento retributivo, ma a volte anche da funzioni e/o mansioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e contenuto.

A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l’ATI ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in: Euro 500,00 oltre IVA e CPA a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Euro 500,00 oltre IVA e CPA a favore della controinteressata Sig.ra S.C..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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