T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 74 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Del. G.R. n. 713 del 22.4.2009 la Regione Basilicata affidava al Comune di Melfi le funzioni di stazione appaltante, per la realizzazione di un Campus di ricerca e di alta formazione, collegato al sito produttivo della F.- S., dove dovevano essere effettuate attività di ricerca industriale, sviluppo competitivo ed alta formazione per la qualificazione di giovani ricercatori e tecnici, residenti nella Regione Basilicata (tale appalto prevedeva la costruzione di un fabbricato, destinato ad ospitare linee di produzione pilota, finalizzate alla ricerca dell’ottimizzazione dei processi produttivi, con uffici e laboratori ad elevato contenuto tecnologico ed aree di formazione con l’ausilio di sistemi di proiezione tridimensionale);

conseguentemente, nel maggio 2010 il Comune di Melfi indiceva una procedura aperta per l’aggiudicazione del predetto appalto di lavori e pubblicava il bando di gara ed il disciplinare di gara;

tale bando di gara prevedeva: 1) l’importo a base di gara di 4.214.428,80 Euro IVA esclusa (oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 162.370,59 Euro), di cui: 1.147.698,33 Euro, relativi alla Categoria prevalente OG1, classifica III, subappaltabili nella misura massima del 30%; 969.634,40 Euro, relativi alla Categoria OS18, classifica III, non subappaltabili; 955.034,94 Euro, relativi alla Categoria OS28, classifica III, non subappaltabili; 951.504,39 Euro, relativi alla Categoria OS30, classifica III, non subappaltabili; e 303.275,21 Euro, relativi alla Categoria OS24, classifica II, subappaltabili; 2) il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i cui elementi di valutazione si rinviava al disciplinare di gara; 3) che le offerte dovevano essere presentate entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 21.6.2010; 4) che gli elaborati grafici, il Capitolato speciale, lo schema di contratto, il Piano di sicurezza e l’elenco dei prezzi potevano essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (cfr. punto 5 del bando di gara); 5) che all’offerta doveva essere allegata una cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con la puntualizzazione che tale garanzia poteva essere ridotta del 50% ai sensi del’art. 75, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006 (cfr. punti n. 8 del bando di gara); 6) che i concorrenti potevano fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ma in tal caso dovevano allegare all’offerta tutta la documentazione, prevista dall’art. 49, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006 (cfr. punto 10 del bando di gara); 7) che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;

il disciplinare di gara, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che: 1) le offerte dovevano essere confezionate con plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, i quali dovevano contenere tre buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui: a) una, contenente la documentazione amministrativa (precisamente, a pena di esclusione: domanda di partecipazione; attestazione SOA; certificazione di qualità; dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, tra cui quelli di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006, con la puntualizzazione che, in caso di A., tale dichiarazione sostitutiva doveva essere redatta da tutte le imprese, facente parti dell’A., e che l’attestazione, prevista dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006, doveva essere resa da tutti i soggetti, indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 163/2006, "compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando" (cfr. punto 1, nn. 4, lett. a, e 10, del disciplinare di gara); cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con la puntualizzazione che tale garanzia poteva essere ridotta del 50% ai sensi del’art. 75, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006 (cfr. punto 1, n. 5, del disciplinare di gara); certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti, indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 163/2006, con la puntualizzazione che, in caso di A., dovevano essere presentati i certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti di tutte le imprese, facenti parte dell’A.; attestato di presa visione degli elaborati progettuali, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici o da un suo delegato (cfr. punto 1, n. 8, del disciplinare di gara); e copia del versamento del contributo ex art. 1, comma 67, L. n. 266/2005); b) un’altra busta, contenente l’offerta economica a prezzi unitari, di ribasso rispetto all’importo a base di gara; c) ed un’altra, contenente l’offerta tecnica; 2) l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata determinata in base ai seguenti elementi di valutazione: a) "Valore tecnico e funzionale delle soluzioni migliorative del progetto", per il quale potevano essere attribuiti massimo 52 punti, suddiviso nei seguenti subelmenti di valutazione: a1) "Migliore impianti elettrici", per il quale potevano essere assegnati massimo 13 punti; a2) "Migliorie impianti fluidodinamici", per il quale potevano essere assegnati massimo 13 punti; a3) "Migliorie coibentazioni ed insonorizzazione", per il quale potevano essere assegnati massimo 13 punti; a4) "Migliorie della progettazione statico strutturale", per il quale potevano essere assegnati massimo 13 punti; b) "Organizzazione tecnica: strutturazione e gestione del cantiere", per il quale potevano essere attribuiti massimo 25 punti, suddiviso nei seguenti subelmenti di valutazione: b1) "Misure aggiuntive e/o migliorative del Piano di sicurezza", per il quale potevano essere assegnati massimo 10 punti; b2) "Organizzazione operativa del cantiere", per il quale potevano essere assegnati massimo 10 punti; b3) "Piano di controllo della qualità dei lavori e dei materiali", per il quale potevano essere assegnati massimo 5 punti; c) "Riduzione del tempo massimo dei lavori", per il quale potevano essere attribuiti massimo 12 punti, secondo il criterio matematico della cd. interpolazione lineare con attribuzione del coefficiente pari ad 1 (UNO) al concorrente, che avesse offerto il tempo minimo di 150 giorni (in quanto i concorrenti non potevano indicare un tempo di esecuzione dell’appalto inferiore a 150 giorni), al quale sarebbe spettata l’attribuzione del predetto punteggio massimo di 12 punti, ed assegnazione del coefficiente pari 0 (ZERO) al concorrente, che avesse offerto il tempo massimo di 180 giorni (in quanto la lex specialis di gara prevedeva il tempo massimo di esecuzione dell’appalto era di 180 giorni), al quale sarebbe spettato il punteggio minimo di 0 (ZERO) punti, mentre ai tempi offerti da 151 a 179 giorni sarebbe stato attribuito in modo proporzionale un punteggio intermedio, con la puntualizzazione che: il mancato rispetto del termine di ultimazione indicato, avrebbe determinato l’applicazione delle penali, stabilite dal Capitolato Speciale; all’indicazione del termine di ultimazione dell’appalto dovevano essere allegati appositi documenti giustificativi, che, se fossero stati ritenuti inidonei, non sarebbe stato assegnato alcun punteggio; d) "Prezzo", per il quale potevano essere attribuiti massimo 11 punti, richiamando il criterio dell’interpolazione lineare e precisando che alla migliore offerta economica sarebbe stato attribuito il suddetto punteggio massimo di 11 punti, mentre il punteggio, assegnato alle altre offerte economiche, sarebbe scaturito dalla divisione del migliore prezzo offerto con il prezzo offerto da ogni singolo concorrente ed il quoziente ottenuto doveva essere moltiplicato per 11 (cioè per il punteggio massimo assegnabile);

entro il predetto termine perentorio delle ore 11,00 del 21.6.2010 presentavano l’offerta quattro concorrenti, tra cui l’A. ricorrente (A. P. S.r.l. (mandataria)D.C. S.r.l. (mandante)) e l’A. controinteressata (E.V. S.r.l. (mandataria)C. S.r.l.G.I. di N.A.C.I. S.r.l.- I. S.r.l. (mandanti));

nella prima seduta pubblica del 21.6.2010 la Commissione aggiudicatrice apriva le buste, contenenti la documentazione amministrativa, ed ammetteva al prosieguo della gara l’A. ricorrente, l’A. controinteressata e un altro concorrente, mentre un altro partecipante veniva escluso dalla gara, perché non in possesso della Categoria OS30, classifica III (cfr. verbale n. 1 del 21.6.2010);

nella seduta segreta del 10.9.2010 la Commissione giudicatrice: 1) apriva le buste, contenenti le offerte tecniche; 2) escludeva dalla gara l’altro concorrente, in quanto aveva inserito nella busta dell’offerta tecnica anche l’offerta economica; 3) attribuiva i seguenti punteggi: a) con riferimento al subelmento di valutazione "Migliore impianti elettrici", 12 punti all’A. ricorrente e 6 punti all’A. controinteressata; b) con riferimento al subelemento di valutazione "Migliorie impianti fluidodinamici", 6 punti all’A. ricorrente e 8 punti all’A. controinteressata; c) con riferimento al sub elemento "Migliorie coibentazioni ed insonorizzazione", 8 punti all’A. ricorrente e 11 punti all’A. controinteressata; d) con riferimento al subelemento di valutazione "Migliorie della progettazione staticostrutturale", 7 punti all’A. ricorrente e 9 punti all’A. controinteressata; e) con riferimento al subelemento di valutazione "Misure aggiuntive e/o migliorative del Piano di sicurezza", 2 punti all’A. ricorrente e 9 punti all’A. controinteressata; f) con riferimento al subelemento di valutazione "Organizzazione operativa del cantiere", 5 punti all’A. ricorrente e 8 punti all’A. controinteressata; g) con riferimento al subelemento di valutazione "Piano di controllo della qualità dei lavori e dei materiali", 2 punti all’A. ricorrente e 4 punti all’A. controinteressata; h) con riferimento all’elemento di valutazione "Riduzione del tempo massimo dei lavori", il punteggio massimo 12 punti all’A. controinteressata, che aveva indicato un tempo di esecuzione dell’appalto di 150 giorni, e 6 punti all’A. ricorrente, che aveva indicato un tempo di esecuzione dell’appalto di 165 giorni (cfr. verbale n. 2 del 10.9.2010);

nella seduta pubblica del 27.9.2010 la Commissione giudicatrice: 1) rendeva noti i punteggi attribuiti nella seduta segreta del 10.9.2010; 2) apriva le buste, contenenti le offerte economiche, ed attribuiva il punteggio massimo di 11 punti all’A. ricorrente, che aveva offerto il prezzo di 3.673.549,01 Euro (pari ad un ribasso percentuale del 12,834%), e 9,599 punti all’A. controinteressata, che aveva offerto il prezzo di 4.209.618,93 Euro (pari ad un ribasso percentuale dello 0,114%); 3) stilava la graduatoria definitiva, che vedeva al primo posto l’A. controinteressata con il punteggio complessivo di 76,599 punti ed al secondo posto l’A. ricorrente con il punteggio complessivo di 59 punti; 4) pertanto, emanava l’atto di aggiudicazione provvisoria in favore dell’A. controinteressata (cfr. verbale n. 3 del 27.9.2010);

con Determinazione n. 364 del 4.10.2010 il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Mobilità del Comune di Melfi approvava i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice e confermava l’atto di aggiudicazione dell’appalto in commento in favore dell’A. controinteressata; in data 5.10.2010 la stazione appaltante consentiva ai rappresentanti dell’A. ricorrente la visione di tutti gli atti di gara, ma i predetti rappresentanti dell’A. ricorrente chiedevano il rilascio soltanto della copia della documentazione amministrativa, presentata dall’A. controinteressata;

con Determinazione n. 440 del 9.11.2010 (comunicata con nota Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi prot. n. 29822 dell’11.11.2010, ricevuta dall’A. ricorrente il 15.11.2010) il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Mobilità del Comune di Melfi, dopo aver precisato che l’A. controinteressata aveva provato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto in esame in favore dell’A. controinteressata (al riguardo, va pure specificato che con nota Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi prot. n. 29821 dell’11.11.2010, trasmessa all’A. ricorrente mediante fax nella stessa data dell’11.11.2010, si "dava notizia" all’A. ricorrente "della spedizione" della predetta nota Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi prot. n. 29822 dell’11.11.2010, "dell’aggiudicazione definitiva" dell’appalto di cui è causa);

il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva Determinazione Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi n. 440 del 9.11.2010, unitamente al precedente atto di aggiudicazione provvisoria Determinazione Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi n. 364 del 4.10.2010, alla citata nota Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi prot. n. 29821 dell’11.11.2010, ai suddetti verbali Commissione giudicatrice n. 1 del 21.6.2010, n. 2 del 10.9.2010 e n. 3 del 27.9.2010 ed anche alla sopra descritta disposizione del disciplinare di gara, in materia di determinazione del punteggio massimo di 11 punti, attribuibili all’elemento di valutazione del "Prezzo", e della relativa formula matematica, in base alla quale dovevano essere assegnati i punteggi alle offerte economiche diverse da quella risultata migliore, sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato ai sensi della L. n. 53/1994 il 25.11.2010), deducendo la violazione degli artt. 38, comma 1, lett. c), f) e h), 49, commi 2, lett. c), e 3, 75, commi 1 e 7, e 83 D.Lg.vo n. 163/2006, dell’Allegato B al DPR n. 554/1999, del punto 1, nn. 4, lett. a), 5, 8 e 10, del disciplinare di gara, dei punti 5 e 8 del bando di gara, del principio della par condicio tra i concorrenti, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, presupposti erronei, difetto di istruttoria, sviamento di potere, contraddittorietà della lex specialis di gara manifesta illogicità ed irrazionalità del bando e delle modalità di valutazione del prezzo (più precisamente l’A. ricorrente: 1) in via principale, con i primi 5 motivi di ricorso, vuole ottenere l’esclusione dalla gara dell’A. controinteressata e conseguentemente l’aggiudicazione dell’appalto in commento; 2) in via subordinata, nel caso di reiezione dei primi 5 motivi di ricorso, con il sesto motivo di impugnazione chiede l’annullamento del procedimento e la ripetizione della gara, a causa dell’illegittimità della disposizione del disciplinare di gara, di determinazione del punteggio massimo di 11 punti, attribuibili all’elemento di valutazione del "Prezzo", e della relativa formula matematica, in base alla quale dovevano essere assegnati i punteggi alle offerte economiche diverse da quella risultata migliore; 3) propone anche l’azione di risarcimento danni, con quale viene chiesto simmetricamente: a) in via principale, il risarcimento in forma specifica, mediante la declaratoria di aggiudicazione dell’appalto, previa declaratoria dell’inefficacia del’eventuale contratto di appalto stipulato tra il Comune di Melfi e l’A. controinteressata; b) in via subordinata, il risarcimento in forma equivalente, nella misura del 10% del prezzo offerto, a titolo di lucro cessante, e di un ulteriore 5% del prezzo offerto, a titolo di perdita di chance, conseguente al mancato arricchimento del curriculum aziendale);

si sono costituiti in giudizio il Comune di Melfi, la mandataria dell’A. aggiudicataria E.V. S.r.l. e la mandante dell’A. controinteressata impresa G.I. di N.A., i quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso;

con Ordinanza n. 352 del 15.12.2010 questo Tribunale accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare e sospendeva l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato.

All’Udienza Pubblica del 27.1.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione

Risulta fondato il primo motivo del ricorso in epigrafe.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha dedotto che, ai sensi degli artt. 38, comma 1, lett. c), 49, commi 2, lett. c), e 3, D.Lg.vo n. 163/2006 e del punto 1, n. 4, lett. a), del disciplinare di gara, l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto la mandante dell’A. controinteressata G.I. di N.A., non essendo in possesso della Categoria SOA OS28, classifica III, aveva partecipato alla gara, avvalendosi ai sensi dell’art. 49 D.Lg.vo n. 163/2006 dell’impresa P.L. di M.G. & C. S.n.c., ma tale impresa ausiliaria nella dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006, aveva attestato che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi erano stati soggetti cessati dalle cariche indicate dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006 (cioè, trattandosi di società in nome collettivo, che non vi erano stati soci o direttori tecnici, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), mentre dalla visura camerale storica dell’8.1.2010 di tale società era risultato che in data 17.9.2008 era cessato dalla carica di socio il Sig. M.R.S..

Tale motivo di impugnazione risulta fondato, in quanto: 1) ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006 al contratto di avvalimento deve essere allegata la dichiarazione sostituiva dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006; 2) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006 la dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza di condanne per reati, che incidono sulla moralità professionale, deve essere resa anche con riferimento ai "soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara", cioè nella specie nel triennio maggio 2007maggio 2010 (tenuto conto che il bando di gara di cui è causa è stato pubblicato nel maggio 2010), che, per quanto riguarda le società in nome collettivo, ai sensi dello stesso art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006 sono tutti i soci ed i direttori tecnici; 3) il punto 10 del bando di gara statuiva che i concorrenti potevano fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ma in tal caso dovevano allegare all’offerta tutta la documentazione, prevista dall’art. 49, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006; 4) il punto 1, n. 4, lett. a), del disciplinare di gara prescriveva, a pena di esclusione, che all’offerta doveva essere allegata una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, tra cui quelli di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006, con la puntualizzazione che l’attestazione, prevista dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006, doveva essere resa da tutti i soggetti, indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 163/2006, "compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando"; 5) l’art. 49, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006 sanziona con l’esclusione dalla gara le dichiarazioni mendaci; 6) questo Tribunale non condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 7967 del 9.11.2010; C.d.S. Sez. V Sent. n. 829 del 13.2.2009), citato dalle parti resistenti, secondo cui "va sanzionato con l’esclusione dalla gara soltanto il mendacio, idoneo ad influenzare lo svolgimento della gara" (cd. "falso innocuo"), attesocchè: a) ai sensi degli artt. 38, comma 1, lett. c), 49, commi 2, lett. c), e 3, D.Lg.vo n. 163/2006, del punto 10 del bando di gara e del punto 1, n. 4, del disciplinare di gara i concorrenti erano tenuti, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza di condanne per reati, che incidono sulla moralità professionale, doveva essere resa anche con riferimento ai "soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"; b) il ritenere irrilevante tale omissione, sanzionata con l’esclusione dalla gara, viola il fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4436 dell’8.7.2010); c) poiché dalle condanne penali, riportate dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, deriva un’attenuazione della moralità professionale dell’impresa concorrente, quest’ultima deve dimostrare di aver adottato atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, in quanto il recupero di affidabilità dell’impresa non avviene automaticamente per effetto della semplice sostituzione del soggetto inquisito e/o condannato, ma, per effettuare la verifica del possesso di tale requisito di ordine generale, risulta condizione imprescindibile che il concorrente, se non riesce ad allegare le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000 di tali soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (al riguardo, va pure evidenziato che ai sensi dell’art. 47, comma 2, DPR n. 445/2000 "la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui egli abbia diretta conoscenza"), indichi quantomeno nella domanda di partecipazione i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, al fine di permettere alle stazioni appaltanti di richiedere ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006 i relativi certificati del Casellario Giudiziale; 7) pertanto, poiché gli attuali soci (cioè il legale rappresentante Sig. M.G. ed il Sig. M.V.) e direttore tecnico (Sig. Di Paola Dino) dell’impresa ausiliaria (della mandante dell’A. controinteressata G.I. di N.A.) P.L. di M.G. & C. S.n.c. avevano dichiarato che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, cioè nella specie nel triennio maggio 2007maggio 2010 (tenuto conto che il bando di gara di cui è causa è stato pubblicato nel maggio 2010), non vi erano stati soggetti cessati dalle cariche indicate dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006, mentre dalla visura camerale storica dell’8.1.2010 (allegata al ricorso) di tale società era risultato che in data 10/17.9.2008 era cessato dalla carica di socio il Sig. M.R.S., ai sensi degli artt. 38, comma 1, lett. c), 49, commi 2, lett. c), e 3, D.Lg.vo n. 163/2006, del punto 10 del bando di gara e del punto 1, n. 4, del disciplinare di gara l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara; 8) né, nella specie, può assumere alcuna rilevanza la circostanza, secondo cui nell’atto di recesso del 10.9.2008 (depositato soltanto in data 5.1.2011) era stato "convenuto tra le parti -con efficacia solo interna e non opponibile ai terzi- che la responsabilità del socio M.R.S. debba intendersi cessata a far tempo dall’1.1.2007", in quanto, come correttamente ammesso nello stesso atto di recesso del 10.9.2008 il patto, secondo cui la cessazione dalla carica di socio del Sig. M.R.S. doveva retroagire all’1.1.2007, aveva solo efficacia interna tra i soci e non anche efficacia esterna, poiché l’iscrizione nel Registro delle imprese di un qualsiasi atto, di modifica dell’atto costitutivo e/o dell’assetto organizzativo di una società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 2193 C.C. ha efficacia dichiarativa, cioè l’iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese serve a rendere opponibile nei confronti dei terzi tale modifica dell’atto costitutivo e/o dell’assetto organizzativo della società in nome collettivo, per cui prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese l’atto modificativo può avere efficacia solo all’interno della società di persone, cioè solo tra i soci, ma non anche all’esterno della società di persone, cioè nei confronti di tutti i soggetti terzi rispetto alla società in nome collettivo, come per es., nella specie, nei confronti nei confronti di qualsiasi Ente, che indice un procedimento di evidenza pubblica; 9) pertanto, l’impresa ausiliaria (della mandante dell’A. controinteressata G.I. di N.A.) P.L. di M.G. & C. S.n.c. non poteva, sulla base di un patto, avente solo efficacia interna, ritenersi esonerata dal presentare la dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, comma 1, lett. c), 49, commi 2, lett. c), e 3, D.Lg.vo n. 163/2006 con riferimento all’ex socio Sig. M.R.S..

Con il secondo motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) e g), D.Lg.vo n. 163/2006 e del punto 1, n. 4, lett. a), del disciplinare di gara, l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto sia la mandataria E.V. S.r.l. che la mandante I. S.r.l. dell’A. controinteressata avevano reso dichiarazioni sostitutive incomplete con riferimento ai requisiti di ammissione, previsti dall’art. 38, comma 1, lett. f) e h), D.Lg.vo n. 163/2006.

Tali censure risultano destituite di fondamento, in quanto: 1) sebbene sia il legale rappresentante, Sig. D.G., sia i direttori tecnici, Sigg. P.A. e P.M., della mandataria E.V. S.r.l. dell’A. controinteressata, sia il legale rappresentante, Sig. Crudeli Ruggiero Alessandro, sia il direttore Tecnico, Sig. Festa Riccardo, della mandante I. S.r.l. dell’A. controinteressata si erano limitatati a dichiarare di non aver "commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara" (mentre il requisito di ordine generale, previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 163/2006, si riferisce anche alla circostanza di non aver "commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante") e di non aver, "nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara", "reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara" (mentre il requisito di ordine generale, previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h), D.Lg.vo n. 163/2006, si riferisce anche alla circostanza di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti "per l’affidamento dei subappalti"), tali lacune possono essere ritenute assorbite dall’iniziale attestazione di "non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/29006", indicata all’inizio d tutte le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000; 2) comunque, trattandosi di dichiarazioni che non riportavano pedissequamente l’esatto contenuto delle citate lett. f) e h) dell’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006 (sebbene tale norma fosse stata esplicitamente richiamata), la Commissione giudicatrice non avrebbe potuto escludere dalla gara l’A. controinteressata, ma ai sensi dell’art. 46 D.Lg.vo n. 1632006 avrebbe dovuto invitare la mandataria E.V. S.r.l. e la mandante I. S.r.l. a completare le suddette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, facendo riferimento anche alle circostanze di non aver "commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante" e di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti "per l’affidamento dei subappalti", prescritte rispettivamente dalle lettere f) e h) del citato art. 38, comma 1, D.Lg.vo n. 163/29006.

Con il terzo motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006 e del punto 1, n. 4, lett. a), del disciplinare di gara, l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto i predetti legale rappresentante, Sig. D.G., e direttori tecnici, Sigg. P.A. e P.M., della mandataria E.V. S.r.l. dell’A. controinteressata avevano attestato che "nessun soggetto" era "cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara", mentre dalla visura camerale storica del 24.5.2010 (allegata al ricorso) di tale società era risultato che in data 27.6.2007 l’attuale legale rappresentante, Sig. D.G., era cessato dalla carica di Amministratore Unico ed era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tale censura risulta palesemente infondata, in quanto l’attuale legale rappresentante, Sig. D.G., della mandataria E.V. S.r.l. dell’A. controinteressata, sebbene in data 27.6.2007 cessato dalla carica di Amministratore Unico e nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha comunque reso la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 163/2006.

Con il quarto motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha dedotto che, ai sensi del punto 5 del bando di gara, del punto 1, n. 8, del disciplinare di gara e del principio della par condicio tra i concorrenti, l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto le era stato rilasciato l’attestato di presa visione degli elaborati (documento che ai sensi del punto 1, n. 8, del disciplinare di gara, a pena di esclusione, doveva essere allegato al’offerta) il giorno di lunedì 14.6.2010.

Anche tale censura non merita di essere accolta, in quanto: 1) sebbene il punto 5 del bando di gara affermava che gli elaborati grafici potevano essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30, tale clausola del bando di gara non prevedeva alcuna sanzione per la sua violazione, mentre la sanzione dell’esclusione dalla gara era stata prevista dal punto 1, n. 8, del disciplinare di gara soltanto per la mancata allegazione dell’attestato di presa visione degli elaborati; 2) comunque, tale violazione del punto 5 del bando di gara non ha impedito all’A. ricorrente di partecipare alla procedura aperta in commento ed, in ogni caso, l’A. ricorrente non ha dimostrato che aveva chiesto di poter visionare gli elaborati grafici in giorno diverso da martedì e giovedì e che tale istanza non fosse stata accolta, per cui non può escludersi che il Comune di Melfi avrebbe consentito anche all’A. ricorrente, se lo avesse chiesto, di poter visionare gli elaborati grafici in giorno diverso da martedì e giovedì.

Con il quinto motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 163/2006, del punto 8 del bando di gara e del punto 1, n. 5, del disciplinare di gara, l’A. controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto aveva sia la mandataria E.V. S.r.l. che la mandante I. S.r.l. dell’A. controinteressata si erano avvalsi della facoltà di riduzione del 50% della cauzione provvisoria, anche se avevano allegato all’offerta una certificazione di qualità, relativa rispettivamente alla "costruzione di reti idriche e fognarie, strade e relative opere complementari" ed alla "manutenzione delle reti idriche e fognarie".

Tali censure risultano fondate, in quanto: 1) ai sensi del punto 8 del bando di gara e del punto 1, n. 5, del disciplinare di gara i concorrenti dovevano, a pena di esclusione, allegare all’offerta una cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con la puntualizzazione che tale garanzia poteva essere ridotta del 50% ai sensi del’art. 75, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006; 2) quest’ultima norma statuisce che tale riduzione della cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base di gara, spetta agli operatori economici, ai quali è stata rilasciata, da parte di uno degli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 3) la mandataria dell’A. controinteressata E.V. S.r.l. ha allegato all’offerta una certificazione SOA, rilasciata il 16.6.2010 dalla S.M. S.p.A., con la quale veniva attestato che tale impresa era in possesso della "certificazione ex art. 2, lett. q), DPR n. 34/2000, valida fino al 13.3.2013, rilasciata dall’Istituto Giordano S.p.A." ed anche quest’ultima certificazione di qualità, la quale però si riferiva soltanto alla "costruzione di reti idriche e fognarie, strade e relative opere complementari"; 4) la mandante dell’A. controinteressata I. S.r.l. ha allegato all’offerta una certificazione SOA, rilasciata il 16.6.2010 dalla S.M. S.p.A., con la quale veniva attestato che tale impresa era in possesso della "certificazione ex art. 2, lett. q), DPR n. 34/2000, valida fino all’8.4.2013, rilasciata dalla S.M.C. S.r.l." ed anche quest’ultima certificazione di qualità, la quale però si riferiva soltanto alla "manutenzione delle reti idriche e fognarie"; 5) pertanto, pur tenendo conto di quanto statuito dall’art. 4, commi 2 e 3, DPR n. 34/2000, secondo cui la certificazione del sistema di qualità aziendale si intende riferite "agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche" e che il possesso di tale certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da parte di uno degli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, "è attestata dalle SOA", va rilevato che la certificazione di qualità aziendale può intendersi riferita a tutte le lavorazioni, per le quali ha conseguito l’attestazione SOA, soltanto se il certificato di qualità, rilasciato da uno degli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, non contiene specifiche limitazioni; 6) pertanto, poiché i predetti certificati di qualità, rilasciati alla E.V. S.r.l. ed alla I. S.r.l., si riferiscono rispettivamente soltanto "costruzione di reti idriche e fognarie, strade e relative opere complementari" ed alla "manutenzione delle reti idriche e fognarie", tali imprese, per la quota di partecipazione all’A., non potevano usufruire della riduzione della cauzione provvisoria del 50% e perciò, poiché l’A. controinteressata non aveva allegato all’offerta la cauzione provvisoria nella misura prescritta dall’art. 75 D.Lg.vo n. 163/2006, dal punto 8 del bando di gara e dal punto 1, n. 5, del disciplinare di gara, doveva essere esclusa dalla gara.

Poiché l’A. ricorrente ha chiesto che fossero esaminati, in via principale, i primi 5 motivi di ricorso, in quanto con la proposizione del presente ricorso vuole ottenere, in via principale, l’esclusione dalla gara dell’A. controinteressata e conseguentemente l’aggiudicazione dell’appalto in commento, il Collegio non deve esaminare il sesto motivo di impugnazione, in quanto tale motivo di impugnazione è stato proposto, in via subordinata, soltanto nel caso fossero stati tutti respinti i primi 5 motivi di ricorso, dal momento che con il sesto motivo di impugnazione l’A. ricorrente ha chiesto l’annullamento del procedimento di evidenza pubblica in commento e la ripetizione della gara, a causa dell’illegittimità della disposizione del disciplinare di gara, di determinazione del punteggio massimo di 11 punti, attribuibili all’elemento di valutazione del "Prezzo", e della relativa formula matematica, in base alla quale dovevano essere assegnati i punteggi alle offerte economiche diverse da quella risultata migliore, deducendo la violazione dell’art. 83 D.Lg.vo n. 163/2006, dell’Allegato B al DPR n. 554/1999, e l’eccesso di potere per contraddittorietà della lex specialis di gara manifesta illogicità ed irrazionalità del bando e delle modalità di valutazione del prezzo (comunque, al fine di evitare che il Comune di Melfi ripeta i medesimi errori in altre gare future, brevemente si osserva che: 1) sebbene la previsione della lex specialis di gara, con cui venga distribuita nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la ponderazione in termini percentuali tra l’offerta tecnica ed il prezzo, costituisce un’espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante che, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, risulta sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (che non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’Amministrazione committente), tranne che la ponderazione in termini percentuali tra l’offerta tecnica ed il prezzo risulti manifestamente illogica e/o arbitraria, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, nella specie la scelta del Comune di Melfi di destinare soltanto 11 punti all’elemento di valutazione "Prezzo" risulta sicuramente irrazionale, tenuto conto della tipologia dell’appalto di cui è causa, relativo alla costruzione di un fabbricato, e della circostanza che per l’elemento di valutazione "Organizzazione tecnica: strutturazione e gestione del cantiere" la lex specialis di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 25 punti, cioè più del doppio rispetto a quello prestabilito per il "Prezzo", e che per l’elemento di valutazione "Riduzione del tempo massimo dei lavori", proponibile, a pena di esclusione, nell’ambito della forcella di massimo 180 giorni e di minimo 150 giorni, il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 12 punti, cioè superiore a quello prestabilito per il "Prezzo"; 2) con Sentenza n. 404 del 3.7.2009 questo Tribunale ha già statuito che: a) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 91, comma 3, del DPR n. 554/1999 ed all’Allegato B dello stesso DPR n. 554/1999, tuttora vigente,, in quanto ai sensi dell’art. 253, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006 fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento di attuazione del D.Lg.vo n. 163/2006 continua ad applicarsi il DPR n. 554/1999, nei procedimenti di evidenza pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la lex specialis di gara deve prevedere l’applicazione -sia con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche che con riferimento alla valutazione delle offerte economiche- dei "criteri" e delle "formule di cui all’Allegato B", il quale premette che "il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi, che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order prference by silimarity to idel solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando o nella lettera invito"; poi tale Allegato B: nell’ambito delle linee guida del metodo aggregativo compensatore viene espressamente previsto per gli "elementi di valutazione quantitativa", come "il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione ed il livello delle tariffe", la formula "dell’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (UNO), attribuito agli elementi più convenienti per la stazione appaltante, ed il coefficiente pari a 0 (ZERO), attribuito a quelli posti a base di gara"; mentre nell’ambito delle linee guida del metodo electre prevede una serie di formule matematiche, senza specificare se si vanno applicate agli elementi di valutazione qualitativa o agli elementi di valutazione quantitativa; b) dal tenore letterale del predetto Allegato B al DPR n. 554/1999 si desume agevolmente che i "criteri" e le "formule di cui all’Allegato B" non sono di carattere tassativo, in quanto, oltre al metodo aggregativo compensatore ed al metodo electre (di cui vengono anche illustrate le linee guida), viene espressamente prevista (in alternativa ai metodi aggregativo compensatore ed electre) anche l’applicazione di altri metodi multicriteri o multiobiettivi, che si rinvengono nella letteratura scientifica" (tra i quali vengono citati a titolo di esempio soltanto i metodi AHP, evamix e TOPSIS), per cui in relazione alla valutazione dell’offerta economica l’Amministrazione committente può prevedere nella lex specialis di gara anche l’utilizzo di altri criteri e/o formule dei metodi multicriteri o multiobiettivi, presenti nella letteratura scientifica, e perciò la formula dell’interpolazione lineare non è l’unico criterio di valutazione dell’offerta economica, che può essere applicato dalle stazioni appaltanti nei procedimenti di evidenza pubblica (sul punto cfr. pure la recente Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 20.5.2009); c) risulta illegittima, in quanto illogica e sproporzionata, la formula matematica, che comprime entro un ambito ristretto la forcella tra il punteggio minimo di 0 (ZERO) e quello massimo, previsto dalla lex specialis di gara; d) pertanto, tenuto conto delle predette statuizioni, deve ritenersi che: d1) la formula, indicata dal Comune di Melfi nel Disciplinare di gara, per la valutazione dell’offerta economica, oltre a non essere tra quelle considerate dai metodi aggregativo compensatore, electre e multicriteri o multiobiettivi (che si rinvengono nella letteratura scientifica", come per es. i metodi AHP, evamix e TOPSIS), risulta illogica e sproporzionata, in quanto comprime entro un ambito ristretto la forcella di minimo 0 (ZERO) puntimassimo 11 punti anche a fronte di elevate differenze tra le offerte economiche (infatti, nella fattispecie in esame è stato assegnato: il punteggio massimo di 11 punti all’A. ricorrente, che aveva formulato la migliore offerta economica, offrendo il prezzo di 3.673.549,01 Euro (pari ad un ribasso percentuale del 12,834%), ed all’A. aggiudicataria, che aveva offerto il prezzo di 4.209.618,93 Euro (pari ad un ribasso percentuale dello 0,114%) erano stati assegnati 9,599 punti, cioè soltanto 1,401 punti in meno di quelli attribuiti all’A. ricorrente) e perciò impedisce in modo assoluto (e non solo in concreto, cioè quando siano state presentate un certo numero e tipo di offerte) l’attribuzione per le offerte economiche di tutti gli 11 punti previsti dalla stessa lex specialis di gara, contraddicendo tale previsione della lex specialis di gara, la quale peraltro aveva contraddittoriamente richiamato il criterio dell’interpolazione lineare; mentre per es. l’applicazione del criterio matematico dell’interpolazione lineare al procedimento di evidenza pubblica in esame avrebbe determinato l’assegnazione: del punteggio massimo di 11 punti alla migliore offerta, formulata dall’A. ricorrente; ed il punteggio di 0,01 punti all’offerta economica, formulata dall’A. aggiudicataria, cioè un punteggio intermedio tra 0 (zero) e 11 (tenuto conto dell’equidistanza dell’offerta formulata rispetto a quella più conveniente per l’Amministrazione e l’importo posto a base di gara); d2) pertanto, risulta illegittima l’impugnata clausola del Disciplinare di gara, che per la valutazione dell’offerta economica adotta una formula matematica, che, oltre ad essere diversa sia dal criterio matematico dell’interpolazione lineare del metodo aggregativo compensatore che dalle formule matematiche dei metodi electre e multicriteri o multiobiettivi (che si rinvengono nella letteratura scientifica" (come per es. i metodi AHP, evamix e TOPSIS), risulta anche illogica e sproporzionata, in quanto comprime entro un ambito ristretto la forcella di minimo 0 (ZERO) puntimassimo 11 punti anche a fronte di elevate differenze tra le offerte economiche e perciò impedisce in modo assoluto l’attribuzione di tutti gli 11 punti previsti).

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Determinazione Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi n. 440 del 9.11.2010, l’esclusione dalla gara dell’A. controinteressata e, tenuto conto della circostanza che il bando di gara aveva prestabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in commento in favore dell’A. ricorrente, la quale, ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto di appalto, dovrà prima dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. Conseguentemente, dall’accoglimento della domanda impugnatoria è derivato anche l’accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, mediante il riconoscimento dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’A. ricorrente. Mentre, va respinta la connessa domanda risarcitoria in forma equivalente, in quanto: 1) l’A. ricorrente ha proposto, soltanto in via subordinata, la domanda di risarcimento in forma equivalente; 2) comunque, l’A. ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno, per cui in applicazione del generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie (per quanto riguarda procedimenti di affidamento di appalti pubblici, cfr. ora anche l’art. 124, comma 1, dell’Allegato 1 del D.Lg.vo n. 104/2010, entrato in vigore il 16.9.2010), la predetta domanda di risarcimento danni avrebbe dovuto lo stesso essere respinta, in quanto il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del risarcimento danni deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. il Comune di Melfi va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell’impresa E.V. S.r.l. e dell’impresa individuale G.I. di N.A., costitute in giudizio (rispettivamente mandataria e mandante dell’A. controinteressata E.V. S.r.l. -C. S.r.l.G.I. di N.A.C.I. S.r.l.- I. S.r.l.).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie la domanda impugnatoria e la domanda di risarcimento in forma specifica e per l’effetto annulla la Determinazione Dirigente Area Infrastrutture e Mobilità Comune di Melfi n. 440 del 9.11.2010, da cui discende l’esclusione dalla gara dell’A. controinteressata e conseguentemente l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’A. ricorrente (la quale, ai fini dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto di appalto, dovrà prima dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara).

Condanna il Comune di Melfi al pagamento in favore dell’A. ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA (tenuto conto della circostanza che con l’Ordinanza cautelare n. 352 del 15.12.2010 questo Tribunale ha già condannato l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’A. ricorrente della somma di 500,00 Euro oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato); spese compensate nei confronti delle imprese costituite E.V. S.r.l. e G.I. di N.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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