Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7469 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5 aprile 1993 il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Valle del Pescara evocava, dinanzi al Tribunale di Chieti, la COFER s.r.l., esponendo di avere trasferito alla società Ferquadri (dante causa della Cofer), con rogito a notaio Pretaroli del 21.12.1984, un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) esteso mq. 10.365 per la realizzazione di un edificio industriale e di avere in tale occasione l’acquirente assunto l’obbligo di rimborsare al Consorzio la somma eventualmente dovuta dal Consorzio ai suoi danti causa "a titolo di integrazione del prezzo corrisposto in sede di acquisto dei terreni"; aggiungeva che gli originari proprietari della particella 241, parte della quale per mq. 2.980 era stata ceduta alla Cofer, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Chieti, prima, e dalla Corte di Appello di L’Aquila, poi, una integrazione del prezzo che, rapportata alla parte trasferita all’odierna convenuta, era di L. 277.483.829; tanto premesso, chiedeva la condanna della società convenuta al rimborso della predetta somma.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, che eccepiva la nullità della clausola invocata dall’attore ovvero la decadenza dello stesso dalla garanzia (obiettando che la clausola contrattuale invocata atteneva ad un evento diverso da quello in realtà subito dal Consorzio, che non aveva tecnicamente acquistato il fondo, ma aveva realizzato i duplice illecito dell’occupazione senza titolo, prima, e dell’accessione invertita, poi), il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l’effetto condannava la società convenuta al pagamento della somma di L. 68.720.000, oltre accessori.

In virtù di rituale appello interposto dalla COFER s.r.l., con il quale lamentava: 1) l’erroneità e la contraddittorietà dell’affermazione dell’obbligo di integrazione del prezzo in assenza di un acquisto derivativo da parte del Consorzio, essendo stata l’acquisizione dell’area illegittima, per cui il giudice di prime cure era incorso nel vizio di ultrapetizione, non rilevando la nullità della clausola contrattuale; 2) l’omesso esame dell’eccezione di inerzia del Consorzio per limitare i danni derivanti da tale comportamento; 3) l’errata attribuzione per intero dell’ammontare del risarcimento, essendo eventualmente dovuta unicamente la media ponderale del valore venale dei bene; 4) l’erronea attribuzione della rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, la Corte di Appello di L’Aquila, nella resistenza dell’appellato, che presentava appello incidentale per l’omesso accoglimento della sua domanda di risarcimento dei danni, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di integrazione del prezzo di vendita dell’area e di risarcimento dei danni.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la controversia si inquadrava nelle vicende conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme della L. n. 865 del 1971 che stabilivano particolari criteri restrittivi per la determinazione delle indennità di esproprio, per cui si erano susseguiti vari provvedimenti legislativi che avevano fissato in via provvisoria i criteri determinativi delle indennità espropriative, culminati nella L. n. 359 del 1992 e nella L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65. In tale contesto di provvisorietà normativa tra gli enti esproprianti ed i proprietari espropriati erano stati stipulati vari atti di compravendita per cessioni volontarie, con riserva di integrazione del prezzo nel caso di sopravvenienza di nuove disposizioni sulla determinazione dell’indennità, pattuizioni che avevano dato luogo a numerose controversie. Gli enti esproprianti, a loro volta, nell’assegnazione delle aree a privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico, avevano trasfuso nei relativi rogiti di vendita le clausole di salvaguardia, prevedendo la integrazione del prezzo nel caso di analoga legittima richiesta dei danti causa, come nel caso di specie. Orbene la clausola contrattuale di integrazione eventuale del prezzo postulava la esistenza di un contratto di compravendita tra i proprietari espropriandi ed il Consorzio, la contemplazione di un prezzo provvisorio e la previsione nello stesso di possibilità di integrazione di detto prezzo, mentre nella specie nulla di tutto ciò si era verificato, non essendo stato stipulato alcun contratto di compravendita tra il Consorzio ed i proprietari espropriati, ma i era addivenuto, all’acquisto a titolo originario dell’area per accessione invertita, a seguito della illegittima trasformazione della stessa. Mancavano pertanto i presupposti per l’applicazione della clausola contrattuale.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito la COFER s.r.l. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1371 c.c., nonchè inadeguata ed illogica motivazione con riferimento alle regole di interpretazione ermeneutica dei contratti e degli atti amministrati, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In altri termini, il ricorrente denuncia il fatto che la Corte di merito avrebbe violato le regole codificate di ermeneutica arrestandosi, nella interpretazione dei patti intervenuti tra i contraenti, al solo significato letterale delle espressioni adoperate, senza tenere conto della ratio di dette convenzioni e della effettiva funzione di quelle.

Occorre preliminarmente ricordare, per una corretta lettura del contratto in questione, che prima dell’entrata in vigore della la L. 5 ottobre 1991, n. 317, in particolare l’art. 36, era largamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l’orientamento secondo cui i consorzi per le aree di sviluppo industriale previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 1968, art. 50 dovevano considerarsi "enti pubblici non economici", in quanto in via prevalente, rispetto ad attività di tipo imprenditoriale contemplate dai singoli statuti, svolgevano funzioni pubblicistiche di interesse generale, con un’organizzazione che si inseriva nell’ambito dell’amministrazione centrale dello Stato, e poi di quella locale degli enti regionali, con i penetranti controlli ed i benefici finanziari connessi a tale inserimento (v. Cass. 25 marzo 1991 n. 3199). Successivamente la citata L. n. 317 del 1991, art. 36, comma 4, ha espressamente riconosciuto ai consorzi di sviluppo industriale la qualità di enti pubblici economici, "senza tuttavia immutarne la struttura, i compiti e le attribuzioni, sicchè tale mera qualificazione legislativa, pur determinante quando si tratti di individuare il giudice giurisdizionalmente competente in materia di rapporto di lavoro o di attività a carattere imprenditoriale svolte dall’ente su un piano paritetico con i privati, nulla toglie alla ratio che era sottesa al richiamato indirizzo giurisprudenziale, cioè alla validità dell’affermazione circa lo svolgimento, da parte dei consorzi in parola, di prevalenti funzioni pubblicistiche di interesse generate" (v. Cass. SU. 16 novembre 1999 n. 781).

Ciò implica che in tale ambito, caratterizzato da poteri autoritativi afferenti all’assetto e all’industrializzazione del territorio, si inquadrano le attività provvedimentali che pongono in essere i consorzi, anche se talune loro attività debbono essere necessariamente ricondotte al campo privatistico imprenditoriale.

Sicuramente sono attività aventi natura eminentemente pubblicistica quelle che presuppongono una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, come quelle che attengono all’esercizio dei poteri inerenti alla localizzazione industriale ed in particolare alla individuazione delle imprese destinate ad operare nelle singole aree, poteri a fronte dei quali la posizione giuridica soggettiva che compete agli aspiranti ha comunque consistenza di interesse legittimi.

Alla luce di quanto sopra, in tema di vendita dei beni da parte dei consorzi ai soggetti individuati quali destinati ad operare nelle singole aree, trattandosi di immobili comunque acquisiti a seguito di assoggettamento delle aree a procedura espropriativa, la presenza di elementi negoziali tipici dell’autonomia privata, come il prezzo, dimostrano sì l’esistenza di un contratto come accordo delle parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, ma che ha anche requisiti strutturali propri di contratto collegato a particolare categoria negoziale, detta dei "contratti ad oggetto pubblico", quale è la "cessione volontaria", parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio.

Nell’ambito di tale disciplina la vendita in questione costituisce pur sempre uno strumento per perseguire finalità di interesse pubblico, per cui esigenze pubbliche possono rendere necessario l’introduzione di clausole indispensabili a salvaguardare l’esercizio di detto interesse, trattandosi pur sempre di una causa afferente al negozio bilaterale attuativo dell’utilità sottesa all’espropriazione, ed il comportamento del consorzio incide sui profili privatistici del contratto disciplinante la vendita, non potendosi prescindere dagli effetti sul vincolo contrattuale della "cessione volontaria" ovvero dell’ablazione d’autorità e dalle ripercussioni che ne derivano al diritto soggettivo dell’acquirente.

Del resto la cessione volontaria non è che una forma alternativa alla provvedimento ablatorio per la definizione della procedura espropriativa e nonostante la loro ontologica differenza, vengono adottati criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio, la prima, e risarcimento del danno da occupazione espropriativa, il secondo.

Di tutto ciò la corte distrettuale non ha tenuto conto nell’interpretare la clausola negoziale con la quale è stato assunto l’obbligo da parte dell’acquirente di corrispondere al consorzio quanto da quest’ultimo eventualmente dovuto ai suoi danti causa (ossia agli espropriati) ad integrazione del prezzo corrisposto al momento dell’acquisto.

Il motivo va, dunque, accolto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non avere la Corte di merito riconosciuto il suo diritto a conseguire il maggiore danno da svalutazione monetaria sul credito vantato nei confronti della Cofer.

Con il terzo motivo il Consorzio denunziando il comportamento processuale della società resistente, formula richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 1.

Orbene la denuncia relativa alla natura del credito eventualmente riconosciuto, e la richiesta di danni presuppongono necessariamente l’accertamento sull’esistenza o meno del diritto del consorzio ad ottenere il rimborso del maggiore costo sostenuto per l’acquisizione dei terreni de quibus, per cui in considerazione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, le censure devono ritenersi assorbite, trattandosi di doglianze necessariamente collegate alla questione pregiudiziale.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso affinchè provveda in ordine alla interpretazione della clausola sopra esposta e quindi si pronunci sulla richiesta del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Valle del Pescare, nel rispetto degli enunciati principi.

Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti ti secondo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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