Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e della parte civile.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Lecce, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a M. F., imputato del reato di cui agli artt. 594 e 660 c.p. in danno di R.G., la pena concordata dalle parti, condannando lo stesso imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa, costituitasi parte civile.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando, con il primo motivo d’impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in proposito, che, nel prendere atto dell’intervenuta richiesta di patteggiamento avanzata dal difensore con l’assenso del PM, il GIP aveva fissato l’udienza camerale ai sensi dell’art. 447 c.p.p., disponendone erroneamente l’avviso anche alla parte offesa R. G., che, all’udienza del 10.11.2009, si era costituita parte civile, in violazione dell’art. 447 c.p.p. A seguito di relativa richiesta, lo stesso giudicante aveva, altrettanto erroneamente, condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. Inoltre, la costituzione di quest’ultima era illegittima in quando non avrebbe potuto essere ammessa nell’udienza in questione, che si poneva come preliminare all’esercizio dell’azione penale da parte del PM e non consentiva, pertanto, l’introduzione dell’azione civile, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità. Donde, l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 444 c.p., comma 2, che riguardava il diritto della parte civile, già costituitasi all’udienza preliminare, alla rifusione delle spese processuali sostenute nell’aspettativa di un rinvio a giudizio dell’imputato.
Motivi della decisione

1.- E’ ius receptum, alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, che, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (cfr. Cass. sez. Un. 27.11.2008, n. 47803, rv. 241356). Divieto che è stato violato proprio nel caso di specie in cui all’udienza fissata ai sensi dell’art. 447 c.p.p. è stata ammessa la costituzione di parte civile, in favore della quale, in seno alla sentenza di patteggiamento, sono state poi liquidate le relative spese.

L’errore di giudizio comporta l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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