T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 72 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti e gli intervenienti ad adiuvandum sono Sottoufficiali e Appuntati dell’Arma dei Carabinieri, che al momento della proposizione del ricorso e dell’atto di intervento ad adiuvandum erano stati collocati a riposo ed avevano ricevuto il pagamento dell’indennità di buonuscita dall’INPDAP, nel cui calcolo però non era stata computata l’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981.

Pertanto, hanno proposto il predetto ricorso ed il citato atto di intervento ad adiuvandum, al fine di ottenere la declaratoria del loro diritto al computo nella indennità buonuscita anche dell’indennità pensionabile ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 e conseguentemente la condanna al pagamento dell’INPDAP della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità di buonuscita (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
Motivi della decisione

In via preliminare: 1) deve premettersi che l’azione proposta attiene al riconoscimento di un autonomo diritto soggettivo, la cui tutela in virtù del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 1, L. n. 75/1980 (il quale statuisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte "le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato") ed all’art. 45, comma 17, D.Lg.vo n. 80/1998 (in quanto l’azione in esame risulta relativa ad un periodo anteriore al 30.6.1998 ed è stata proposta entro il 15.9.2000) è affidata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo mediante un giudizio sul rapporto teso all’accertamento del diritto; 2) va dichiarata la perenzione del ricorso in esame nei confronti dei ricorrenti Sigg. M.G., L.G. e B.G., in quanto tali ricorrenti, dopo aver ricevuto l’avviso di perenzione ex art. 9, comma 2, L. n. 205/2000, non hanno presentato la nuova istanza di fissazione dell’udienza; 3) mentre non va dichiarata la perenzione del ricorso in esame nei confronti dei ricorrenti Sigg. P.G., P.C. e C.P., in quanto tali ricorrenti, dopo aver ricevuto l’avviso di perenzione ex art. 9, comma 2, L. n. 205/2000, hanno presentato la nuova istanza di fissazione dell’udienza, anche se hanno indicato erroneamente il Ric. n. 793/1995, anzicchè il Ric. n. 794/1995, e la relativa nuova istanza di fissazione dell’udienza nel fascicolo d’ufficio del Ric. n. 793/1995, anzicchè nel fascicolo d’ufficio del Ric. n. 794/1995.

Sempre in via preliminare: 1) va dichiarata l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum sopra indicato, in quanto nel processo amministrativo, un intervento ad adiuvandum, pur se diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso, è ammissibile se sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio o, come nella specie, di prescrizione nei casi di accertamento di un diritto soggettivo (sul punto cfr. per es. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4606 dell’11.9.2002; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1292 del 12.12.1996; TAR Lazio Sez. III Sent. n. 8568 del 17.10.2003); 2) va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in quanto tale Amministrazione datrice di lavoro risulta priva di legittimazione passiva rispetto al ricorso proposto dagli interessati nei confronti dell’INPDAP per il pagamento dell’indennità di buonuscita e dei suoi accessori, dal momento che tale Amministrazione non riveste alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5870 del 18.8.2010; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 3365 de 21.6.2007; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 879 del 19.2.2007; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5963 del 15.9.2004; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 29 dell’11.1.1997).

Comunque, nel merito sia il ricorso che l’atto di intervento ad adiuvandum risultano infondati e pertanto vanno respinti, attesocchè: 1) il contrasto giurisprudenziale creatosi intorno alla questione della computabilità o meno dell’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 nella liquidazione dell’indennità di buonuscita è stato risolto con Sentenza n. 19 del 17.9.1996 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha negato la computabilità dell’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 (art. 2 L. n. 34/1984 e art. 5 DPR n. 69/1984) nella liquidazione dell’indennità di buonuscita per le seguenti ragioni: a) l’indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti statali ha una funzione previdenziale, ma non costituisce una forma di retribuzione differita (come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati e l’indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici), poiché il fondo di previdenza che la eroga è alimentato anche dai contributi degli stessi iscritti ed è gestito e amministrato non dal datore di lavoro, ma da un terzo soggetto (prima l’ENPAS e poi l’INPDAP), per cui, assumendo il rapporto previdenziale una configurazione trilaterale e non bilaterale, risulta imprescindibile (in deroga al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 C.C.) il nesso sinallagmatico che intercorre tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale; b) infatti, l’indennità di buonuscita in esame risulta connessa all’ampiezza della base contributiva del calcolo dell’indennità di buonuscita, la quale è costituita dall’80% dello stipendio annuo, dell’indennità integrativa speciale (in forza dell’art. 1 L. n. 87/1994), della tredicesima mensilità (in virtù dell’art. 2 L. n. 75/1980) e dei soli assegni e indennità tassativamente indicati nell’art. 38 DPR n. 1032/1973, fra i quali non è compresa la cd. indennità di polizia ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981; c) al riguardo, va sottolineato che l’art. 38 DPR n. 1032/1973 statuisce espressamente che possono concorrere a formare la citata base contributiva della buonuscita soltanto gli assegni e le indennità dalla stessa norma specificatamente indicati, nonché (come norma di chiusura) gli assegni e le indennità espressamente previsti dalla legge come utili ai fini della liquidazione della buonuscita (come per es. la tredicesima mensilità e l’indennità integrativa speciale), ma nessuna disposizione di legge prevede la computabilità dell’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 ai fini della liquidazione della buonuscita; d) perciò, dal carattere sicuramente retributivo dell’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981, di cui è stabilita esplicitamente (dallo stesso art. 43, comma 3, L. n. 121/1981) soltanto la pensionabilità, non può farsi discendere la computabilità di tale indennità (erogata in via continuativa) ai fini della liquidazione della buonuscita, in quanto l’ordinamento giuridico non ha previsto una corrispondenza biunivoca tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell’indennità di buonuscita; e) al riguardo, va pure evidenziato che il citato art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 separa nettamente tale indennità dallo stipendio: cfr. il testo della norma in commento, il quale precisa che "il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da un’indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio"; f) inoltre, va precisato che il termine stipendio e/o retribuzione nella disciplina normativa del pubblico impiego indica soltanto la paga tabellare, la quale non comprende tutti gli altri emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa, come per es. nella specie l’indennità ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981; g) pertanto, per stabilire se un certo compenso è idoneo a far parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il suo carattere sostanziale (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento; h) quindi, da quanto sopra esposto discende che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 38 del DPR n. 1032/1973 l’indennità di polizia ex art. 43, comma 3, L. n. 121/1981 non può essere ricompresa nel calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti statali; i) sul punto va anche sottolineato che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimi gli artt. 3 e 38 DPR n. 1032/1973, in quanto i principi costituzionali di adeguatezza della retribuzione e del trattamento pensionistico non implicano che un emolumento di natura pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nel calcolo della buonuscita, la cui struttura (e le entità delle diverse partecipazioni contributive) è riservata esclusivamente alle valutazioni discrezionali del Legislatore (cfr. Corte Cost. Sent. n. 278 del 27.6.1995; Corte Cost. Sent. n. 26 del 13.3.1980); 2) dopo la suddetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sent. n. 19 del 17.9.1996) va registrato l’adeguamento unanime dell’orientamento giurisprudenziale successivo (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1352 del 22.3.2007; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6088 del 2.11.2005; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5357 del 29.7.2004; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5780 del 3.10.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3195 del 6.6.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1620 del 28.3.2003; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5877 del 24.10.2002; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6062 del 4.12.2001; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5914 del 3.11.2000; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1108 del 2.3.2000; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1028 dell’1.7.1997; 3) pertanto, il Collegio ritiene che non sussistono motivi per discostarsi da tale costante e pacifico indirizzo giurisprudenziale.

A quanto sopra consegue: 1) l’estinzione per perenzione del giudizio solo nei confronti dei ricorrenti Sigg. M.G., L.G. e B.G.; 2) l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, per la carenza della legittimazione passiva; 3) la reiezione del ricorso e dell’atto di intervento ad adiuvandum con riferimento ai ricorrenti Sigg. C.L., R.V., V.L., D.A.A. (deceduto il 2.2.1999, a cui sono subentrati ai sensi dell’art. 110 C.P.C. gli eredi Sigg. S.A., D.A.E. e De A.G.), G.A., A.G., S.S., P.G., P.C., C.P., R.V., D.D., R.P. e T.P. ed agli intervenienti Sigg. N.N. e S.S..

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. i ricorrenti Sigg. C.L., R.V., V.L., D.A.A. (deceduto il 2.2.1999, a cui sono subentrati ai sensi dell’art. 110 C.P.C. gli eredi Sigg. S.A., D.A.E. e De A.G.), G.A., A.G., S.S., P.G., P.C., C.P., R.V., D.D., R.P. e T.P. e gli intervenienti Sigg. N.N. e S.S. vanno condanti al pagamento in favore dell’INPDAP delle spese di lite; mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Difesa, estromesso dal giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide: 1) estingue per perenzione il giudizio soltanto nei confronti dei ricorrenti Sigg. M.G., L.G. e B.G.; 2) estromette dal giudizio il Ministero della Difesa, per la carenza della legittimazione passiva; 3) respinge il ricorso e l’atto di intervento ad adiuvandum con riferimento ai ricorrenti Sigg. C.L., R.V., V.L., D.A.A. (deceduto il 2.2.1999, a cui sono subentrati ai sensi dell’art. 110 C.P.C. gli eredi Sigg. S.A., D.A.E. e De A.G.), G.A., A.G., S.S., P.G., P.C., C.P., R.V., D.D., R.P. e T.P. ed agli intervenienti Sigg. N.N. e S.S..

Condanna: 1) il ricorrente Sig. C.L. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 2) il ricorrente Sig. R.V. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 3) il ricorrente Sig. V.L. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 4) i ricorrenti Sigg. S.A., D.A.E. e De A.G. (nella qualità di eredi del Sig. D.A.A.) al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 5) il ricorrente Sig. G.A. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti delle Amministrazioni Statali, estromesse dal giudizio; 6) il ricorrente A.G. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 7) il ricorrente Sig. S.S. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 8) il ricorrente Sig. P.G. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 9) il ricorrente Sig. P.C. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 10) il ricorrente Sig. C.P. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 11) il ricorrente Sig. R.V.A. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 12) il ricorrente Sig. D.D. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 13) il ricorrente Sig. R.P. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 14) il ricorrente Sig. T.P. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 15) l’interveniente Sig. N.N. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio; 16) e l’interveniente Sig. S.S. al pagamento di: a) 250,00 Euro, oltre IVA e CPA, in favore dell’INPDAP; b) spese compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, estromessa dal giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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